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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30083/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per l'indebito utilizzo della carta di credito e sul trattamento sanzionatorio è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per condotte di indebito utilizzo di carta di credito. L'unico motivo deduceva difetto di motivazione sulla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e contestava anche il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva della pena detentiva ex art. 20-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, e che i giudici di merito avevano motivato in modo adeguato sul riconoscimento dell'imputato e sulla compatibilità temporale e spaziale degli acquisti. Quanto alla pena sostitutiva, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice, anche dopo le modifiche del d.lgs. 150/2022, conserva un potere discrezionale vincolato ai criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione sull'inidoneità della pena pecuniaria a finalità rieducative e sulla storia personale del prevenuto è stata ritenuta sufficiente e insindacabile.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    È richiamato in relazione alla richiesta di pena sostitutiva della pena detentiva; la Corte ne esamina il mancato riconoscimento, ritenendo non illogica la motivazione di merito.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro che orienta il potere discrezionale del giudice nella scelta delle pene sostitutive; la sua applicazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Le modifiche introdotte non escludono che il giudice resti vincolato, nella valutazione delle pene sostitutive, ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • cod. pen.

    Richiamato in via generale con riferimento alla pena detentiva e alle pene sostitutive; nel testo si fa riferimento anche alla responsabilità penale dell'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove quando il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio senza indicare specifici travisamenti decisivi.
  • La motivazione che valorizzi il riconoscimento dell'imputato da parte di testimoni, corroborato da ulteriori elementi compatibili con tempi e luoghi del fatto, è idonea a sostenere l'affermazione di responsabilità.
  • Il giudizio sulla concessione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve resta affidato alla discrezionalità del giudice di merito, ma deve essere esercitato alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
  • Se la decisione di merito spiega in modo non illogico perché la pena pecuniaria o la misura sostitutiva non garantirebbero un effettivo percorso di risocializzazione o l'adempimento, tale valutazione è insindacabile in cassazione.
  • Il mancato rispetto del perimetro del giudizio di legittimità e la manifesta infondatezza delle censure comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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