Cassazione Penale, Sentenza n. 23864/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato le condanne per il capo B) (cessione/importazione di ingenti quantitativi di cocaina) riducendo tuttavia le pene rispetto al Tribunale. Le doglianze principali sono: omessa rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) e mancata escussione di agenti sotto copertura ("Bob", lo "Svizzero") e di testimoni collegati (Paolacci); inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'operante sotto copertura detto "Francese" per vizi di forma (art. 147 bis disp. att. c.p.p.), nonché per presunta attiva induzione al reato; vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza materiale della sostanza stupefacente (cd. "droga parlata"), qualificazione del fatto come consumato e non tentato, riconoscimento dell'aggravante della "ingente quantità" (art. 80 d.P.R. 309/1990), contestazione della recidiva e diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto ammissibili e corretti i principi applicati dalla Corte d'appello: le dichiarazioni e le captazioni acquisite, integrate da altri elementi probatori, erano utilizzabili; l'attività dell'agente sotto copertura non è risultata determinante nella provocazione del reato ma piuttosto strumentale a disvelare una condotta già programmata; la mancata escussione di alcuni undercover non costituiva motivo valido per rinnovare l'istruttoria; le modalità di escussione a distanza (art. 147 bis disp. att.) eventualmente irregolari costituiscono al più mera irregolarità non rilevante se non tempestivamente eccepita; la cessione si considera consumata con l'accordo tra le parti (anche senza materiale consegna) e la stima della quantità aggravante è consentita anche nella "droga parlata" se il complesso probatorio supera la soglia minima; inoltre la Corte ha confermato la corretta valutazione circa la recidiva reiterata e il legittimo diniego delle attenuanti generiche in ragione della personalità e dei precedenti dell'imputato. In sintesi: conferma delle responsabilità penali e rigetto dei profili di nullità e vizio di motivazione proposti in cassazione.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sull'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; i giudici di merito hanno escluso la configurabilità dell'associazione nel caso concreto per carenza dei presupposti probatori.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; contestato il reato di cessione/importazione di cocaina.
art. 80 d.P.R. n. 309/1990 (comma 2)
Prevede l'aggravante per ingente quantità: la Corte ha ritenuto possibile la quantificazione anche sulla base di "droga parlata" se il quadro probatorio raggiunge la soglia minima.
art. 110 e art. 81 cod. pen.
Riferimenti al concorso di persone nel reato e alla determinazione della pena; applicati per qualificare la partecipazione concorrente degli imputati.
art. 61-bis cod. pen.
Aggravante della transnazionalità: la Corte di merito ha escluso l'aggravante perché non provati i presupposti per la sua configurabilità.
art. 603, commi 1 e 2 c.p.p.
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto la richiesta di escussione degli undercover generica e inammissibile in sede di rinnovazione.
art. 147-bis disp. att. c.p.p.
Regola l'esame a distanza di testimoni/collaboratori; la Corte ha ritenuto che le modalità adottate non abbiano comportato inutilizzabilità della prova ma al più irregolarità non tempestivamente eccepita.
art. 195 c.p.p.
Norma sull'assunzione delle prove testimoniali; è stata valutata l'ampiezza e la rilevanza delle dichiarazioni di riferimento.
art. 49 cod. pen.
Riguarda il reato impossibile: la Corte ha escluso che si fosse in presenza di inesistenza originaria dell'oggetto del reato, essendo stata provata la disponibilità della sostanza.
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva: la Corte ha ritenuto correttamente valutata la recidiva reiterata sulla base dei precedenti penali e della giurisprudenza di legittimità.
d.lgs. n. 108/2017 (ordine europeo di indagine penale)
Usato per giustificare l'assunzione di prove da remoto e cooperazione internazionale (es. escussione del "Francese" via rogatoria/collegamento con la Corte di Parigi).
art. 178 e 179 c.p.p.
Richiamati in relazione a nullità e irregolarità delle modalità di assunzione della prova; la Corte ha qualificato come mera irregolarità non decisiva per l'inutilizzabilità.
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di regole processuali e garanzie del giusto processo rispetto all'attività undercover; la Corte ha ritenuto compatibile l'uso delle prove raccolte se non risulta induzione al reato.
Massime di principio
- Le dichiarazioni e le prove raccolte da agenti sotto copertura sono utilizzabili se l'attività dell'undercover si limita a disvelare o agevolare l'emersione di condotte delittuose già decise dagli indagati; sono invece inutilizzabili se l'agente ha determinato l'indagato alla commissione del reato (provocazione).
- La 'droga parlata' (intercettazioni che riferiscono disponibilità di stupefacente) può consentire il riconoscimento dell'aggravante per ingente quantità se il complesso probatorio raggiunge la soglia minima prevista dalla giurisprudenza e la valutazione è fatta con rigore.
- Il reato di cessione di stupefacenti può considerarsi consumato con il solo accordo tra le parti sulla cosa e sulle condizioni (consenso), senza necessità della materiale traditio.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) sono ammissibili solo se riguardano prove sopravvenute o specifiche ed essenziali: domande generiche volte a escutere testi undercover su attività generale rischiano di essere rigettate.
- L'assunzione di prove a distanza (art. 147-bis disp. att.) e modalità non ordinarie di escussione possono integrare al più irregolarità formali; per ottenere l'inutilizzabilità è necessario dimostrare la nullità o l'effettivo pregiudizio e tempestivamente eccepire il vizio.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e indicare con precisione i passaggi motivazionali o gli atti affetti da vizio; censure generiche o tentativi di rinnovare la valutazione del merito sono, di regola, inammissibili.
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