Cassazione Penale, Sentenza n. 40352/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per reati tra cui danneggiamento ed estorsione, deducendo: carenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria (escussione del teste Alfio Scuderi); illegittimità nella utilizzazione di intercettazioni e mancanza dei verbali delle operazioni captative; vizio di motivazione e travisamento probatorio circa dichiarazioni della persona offesa, testi e valutazione delle conversazioni intercettate; criticità nell'identificazione degli autori dei danneggiamenti (qualità delle immagini); prescrizione relativa al danneggiamento del 26/2/2015; erronea applicazione/duplicazione delle aggravanti e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della corretta dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso di Ida Musumeci esclusivamente quanto alla dichiarazione di prescrizione del reato contestato al capo A) (danneggiamento del 26/02/2015), dichiarando il reato estinto per prescrizione e cancellando la pena relativa (3 mesi di reclusione e €250). Per effetto di ciò la Corte ha rideterminato la pena complessiva della Musumeci da 3 anni e €2.000 a 2 anni e 9 mesi e €1.750, operazione eseguita direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p.. Il resto del ricorso di Musumeci è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso di Lucio Patanè è stato dichiarato inammissibile in toto; nei suoi confronti è stata confermata la condanna e disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria per la Cassa delle Ammende. La Corte ha inoltre motivato l'inammissibilità di molte censure in quanto attacchi di merito o generici, e ha ritenuto infondate le doglianze sulle intercettazioni per mancata dimostrazione che l'eliminazione comprometterebbe la "prova di resistenza" dell'impianto accusatorio.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
La riassunzione di prove già acquisite in appello è ammessa solo se i dati precedenti sono incerti e la nuova prova ha carattere decisivo; il rigetto può risultare anche implicitamente dalla motivazione.
art. 507 c.p.p.
Norma richiamata nel contesto delle prove assunte in appello; la Corte ricorda l'eccezionalità dell'istruttoria in secondo grado.
art. 125 Cost.; art. 27 Cost.
Richiamate dalle censure sulla garanzia di difesa e sulla correttezza del procedimento; la Corte valuta tali questioni alla stregua dei limiti di specificità e rilevanza.
art. 157 e art. 160 c.p.p.
Norme sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto che, per il capo A), la prescrizione fosse intervenuta prima della decisione impugnata e pertanto ha dichiarato il reato estinto.
art. 620 lett. l) c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di determinare direttamente la pena quando annulla per prescrizione una parte della sentenza; la Corte ha operato la riduzione aritmetica della pena complessiva.
art. 129 c.p.p.
Principio che preclude a seguito dell'impugnazione la rilevazione di cause di non punibilità intervenute dopo la sentenza impugnata; la Corte ha applicato questo principio al capo E).
art. 587 c.p.p.
Norma sull'estensione degli effetti favorevoli tra coimputati: la Corte ha motivato il mancato estensione dell'effetto favorevole (prescrizione) a Patanè per ragioni relative alla recidiva e alla posizione processuale.
art. 99 comma 4 c.p.p. / art. 161 c.p.
Riferimenti alla recidiva qualificata e ai suoi effetti sulla determinazione del termine massimo per la pena: la recidiva di Patanè ha impedito di riconoscergli il beneficio derivante dalla parziale accoglienza del ricorso di Musumeci.
art. 81 c.p.
Regola sulla continuazione: utilizzata per spiegare come la pena del reato estinto fosse stata in precedenza conteggiata nell'aumento a titolo di continuazione e come dovesse essere estrapolata.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per la Cassa delle Ammende; applicata nei confronti di Patanè.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello richiede che la nuova acquisizione probatoria sia decisiva e che le prove precedenti siano incerte; il rigetto può essere anche implicito se la motivazione di appello mostra che le emergenze istruttorie sono già sufficienti.
- Le censure sull'utilizzabilità delle intercettazioni devono dimostrare specificamente che l'espunzione delle stesse metterebbe in crisi la "prova di resistenza" dell'accusa; se l'impianto probatorio è plurimo e non dipende esclusivamente dalle intercettazioni, la censura è spesso generica e inammissibile.
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione globale dei fatti o per sollecitare una nuova ricostruzione probatoria: molte doglianze che chiedono rivalutazioni probatorie sono inammissibili come travisamento della prova se puntano a un diverso apprezzamento del fatto.
- La prescrizione può essere dichiarata in sede di legittimità se il termine è maturato anteriormente alla sentenza impugnata; se invece matura dopo la sentenza impugnata, non può essere normalmente rilevata dal giudice dell'impugnazione per effetto del giudicato sostanziale.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo per prescrizione, può rideterminare direttamente la pena (art. 620 c.p.p.) se l'incidenza dell'annullamento è aritmeticamente determinabile senza necessità di nuovo accertamento di merito.
- Il beneficio derivante dall'accoglimento parziale del ricorso di un imputato non è automaticamente estendibile agli altri coimputati: ciò può essere precluso da diverso regime soggettivo (es. recidiva) o da differente profilo processuale.
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