Cassazione Civile, Ordinanza n. 05587/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento, una lavoratrice aveva ottenuto l'ammissione in privilegio di parte del proprio credito da lavoro, ma il Tribunale aveva respinto la domanda quanto a una quota del trattamento di fine rapporto, ritenendo il credito estinto sulla base dell'indicazione, contenuta nel CUD 2018, dell'avvenuta corresponsione nel 2017 dell'intera somma a titolo di TFR. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 132 c.p.c., oltre a omessa motivazione su un punto decisivo, sostenendo che il CUD è documento fiscale proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene e quindi inidoneo a provare, in suo favore, il pagamento del TFR, soprattutto in assenza di pagamento tracciato o di quietanza sottoscritta dal lavoratore.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel giudizio di opposizione allo stato passivo trovano applicazione le regole ordinarie sull'onere della prova: l'opponente deve provare il fatto costitutivo del credito, mentre grava sulla curatela la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Il Tribunale ha invece attribuito rilievo decisivo a un fatto estintivo senza che la relativa prova fosse idonea, valorizzando come prova del pagamento un CUD proveniente dalla stessa parte interessata, in contrasto con il principio per cui il documento formato dalla parte che se ne voglia giovare non può costituire prova in suo favore né invertire l'onere probatorio in caso di contestazione. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
richiamato quale norma sostanziale sul trattamento di fine rapporto, la cui debenza era in discussione per la parte residua del credito
art. 2697 c.c.
richiamato per ribadire che l'onere di provare i fatti costitutivi grava sull'opponente, mentre i fatti estintivi incombono sulla controparte
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova, ma non fonda autonomamente la decisione
art. 132 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per l'asserita carenza motivazionale del decreto
art. 54, terzo comma l. fall.
richiamato nel decreto impugnato per l'ammissione del credito privilegiato con accessori
artt. 2120, 2697 c.c., 115, 132 c.p.c.
complesso normativo posto a base del motivo accolto, incentrato su onere della prova e idoneità probatoria del CUD
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il procedimento ha natura di ordinario giudizio di cognizione: il creditore opponente deve provare la fonte del proprio diritto, mentre la procedura concorsuale deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione.
- Il documento formato dalla stessa parte che intende utilizzarlo a proprio favore non costituisce, di regola, prova in suo favore e non può determinare l'inversione dell'onere della prova quando la controparte contesti il fatto dedotto.
- Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento del TFR non è sufficiente, in mancanza di ulteriori riscontri, un documento fiscale proveniente dal datore di lavoro o dal soggetto che ne assume la posizione, se esso viene utilizzato per dimostrare un fatto estintivo a favore della medesima parte.
- Nel riparto dell'onere probatorio occorre distinguere tra fatti costitutivi del credito e fatti estintivi: attribuire al creditore l'onere di dimostrare l'inesistenza di un pagamento equivale a una scorretta scomposizione della fattispecie e viola l'art. 2697 c.c.
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