Sentenza n. 4881/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto d'ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, mediante convocazione per la presentazione della domanda e lavorazione della pratica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 29 novembre 2025. Tale attivazione del procedimento è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell'Amministrazione, anche tenuto conto dell'elevato numero di istanze analoghe. L'Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato, da liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'Amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la fissazione dell'appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l'attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'Amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la specifica pretesa dedotta, anche quando questa consista nell'attivazione del procedimento amministrativo e non ancora nella definizione finale dell'istanza.
- Nel giudizio contro il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell'inerzia prima della proposizione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell'Amministrazione, tenuto conto anche del carico eccezionale di istanze analoghe; resta ferma la possibilità di porre a carico dell'Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato.
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