Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8283/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento 1) del provvedimento del 10.12.2025, Protocollo nr: AOODGFIS.REGISTRO UFFICIALE.U.0014867.10-12-2025. h.14:43, proveniente dall'indirizzo pec: dgistituzioni@pec.mur.gov.it, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca - Segreteria Generale - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica ex Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore Ufficio V “Stato giuridico ed economico del personale universitario”, nella parte in cui non viene riconosciuta valida la domanda 160368 formulata dalla ricorrente, tramite la piattaforma informatica su cui la stessa doveva essere inserita, secondo il bando di concorso; 2) dell'elenco degli ammessi, allo stato non conosciuto, al concorso pubblico per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025 settore 03/C2 Prima Fascia, e del relativo avviso, laddove non reca il nominativo della ricorrente, dei relativi verbali e degli allegati; 3) dei FILE LOG che riassumono e certificano le azioni della ricorrente senza specificare però l'effettivo malfunzionamento della piattaforma, nei termini segnalati e documentati dalla medesima ricorrente; 4) del bando di concorso, nella parte in cui non prevede modalità alternative a quella telematica di inoltro delle domande di partecipazione o di riapertura dei termini di presentazione per i casi di malfunzionamento del portale informatico, in violazione dei principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, di quelli di massima partecipazione e parità di trattamento nelle procedure concorsuali, oltreché di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa; 5) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, che sia lesivo dell'interesse della ricorrente, ivi compresa sin d'ora la graduatoria finale del concorso, ove non dovesse recare il nominativo della ricorrente, incluse tutte le note mail di riscontro del Cineca Consorzio Interuniversitario alle molteplici segnalazioni e richieste formulate dalla ricorrente al fine di essere ammessa alla selezione concorsuale, di cui meglio si dirà oltre, nonché il silenzio serbato sulle note pec inviate dalla ricorrente in data 23.11.2025 ore 22.36 e 22.51; e, per l'accertamento - del diritto della ricorrente all'ammissione al concorso, ritenendo valida e tempestiva la domanda n. 160368, e quindi, ammettere la candidata alla selezione concorsuale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025 settore 03/C2 Prima Fascia, condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti a tal fine;

Giustizia amministrativa202600614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della validità della domanda telematica n. 160368 e conseguente mancata ammissione alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, settore 03/C2, prima fascia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava il diniego ministeriale con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Sosteneva di non aver potuto perfezionare l'invio della domanda telematica entro il termine perentorio del 10 novembre 2025, ore 15:00, a causa di malfunzionamenti della piattaforma ASN gestita da CINECA: una temporanea indisponibilità notturna per manutenzione, un blocco nella fase di chiusura della domanda, l'impossibilità di eliminare una pubblicazione priva dei codici WOS e SCOPUS e la comparsa reiterata di un messaggio di errore. Chiedeva l'annullamento del diniego e degli atti connessi, nonché l'accertamento del diritto all'ammissione alla procedura. Contestava inoltre la sufficienza, l'attendibilità, la terzietà e la genuinità della relazione tecnica e dei log prodotti dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto utilizzabile e probatoriamente attendibile la relazione tecnica di CINECA e gli estratti dei log, rilevando che la piattaforma tracciava le operazioni per singola utenza e che la ricorrente non aveva fornito una specifica controprova tecnica. Dalla documentazione risultava che il sistema era funzionante nelle fasce decisive: nella fascia 14:30-15:00 erano state registrate 1.796 operazioni relative a 499 domande, con 399 domande inviate, mentre sulla domanda della ricorrente risultavano 176 operazioni di accesso e modifica, tutte con esito positivo e status 200, tra le 14:39 e le 14:59. La temporanea manutenzione tra le 04:04 e le 05:55 non era decisiva, poiché la candidata aveva potuto operare prima e dopo tale intervallo e disponeva di oltre nove ore prima della scadenza. Il mancato perfezionamento dell'invio non dipendeva da un malfunzionamento, ma dal controllo applicativo che segnalava pubblicazioni prive dei codici WOS e SCOPUS, la cui rimozione o correzione era necessaria per chiudere la domanda. La prima pubblicazione era stata rimossa alle 14:58:36; il tentativo di rimuovere la seconda era avvenuto alle 15:00:09, nove secondi dopo la scadenza. Il Collegio ha quindi imputato il mancato invio alla condotta della ricorrente, che aveva iniziato la compilazione oltre due mesi prima ma aveva tentato la chiusura e le correzioni soltanto negli ultimi minuti. Ha escluso che i messaggi di errore costituissero malfunzionamento, qualificandoli come corretta applicazione delle regole del bando, e ha ritenuto non applicabili né il principio di imputazione all'Amministrazione del rischio del malfunzionamento telematico, in assenza di un malfunzionamento comprovato, né il soccorso istruttorio o la rimessione in termini, incompatibili con il termine perentorio e con la parità di trattamento. Le spese sono state compensate per la complessità tecnica della controversia e perché la documentazione decisiva era stata prodotta solo dopo l'ordine istruttorio.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 241/1990

    La ricorrente ne deduceva la violazione, insieme al difetto di motivazione e alla carenza di istruttoria; il TAR ha ritenuto infondata la censura alla luce dell'istruttoria tecnica svolta e della documentazione prodotta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, poiché le censure risultavano manifestamente infondate e non erano necessari ulteriori approfondimenti istruttori.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali telematiche, l'esclusione del candidato o il mancato riconoscimento della domanda possono essere imputati all'amministrazione soltanto quando sia comprovato un malfunzionamento della piattaforma, anche temporaneo, causalmente idoneo a impedire il perfezionamento dell'invio e riferibile al gestore o all'amministrazione procedente.
  • Il candidato che lamenta un malfunzionamento della piattaforma deve provare sia l'effettiva indisponibilità o anomalia del sistema sia di essersi attivato tempestivamente e con diligenza qualificata, utilizzando il tempo disponibile con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
  • I log informatici riferiti alla singola utenza, accompagnati da una relazione tecnica coerente e dettagliata del gestore della piattaforma, sono utilizzabili per ricostruire le operazioni telematiche; la contestazione della loro provenienza non è sufficiente a escluderne il valore probatorio in assenza di una specifica controprova tecnica.
  • I messaggi di errore generati dalla piattaforma per dati non conformi al bando o per la mancata validazione di passaggi obbligatori non integrano, di per sé, un malfunzionamento del sistema, ma possono costituire corretta applicazione delle regole procedurali della selezione.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di verificare per tempo la conformità dei dati e dei documenti inseriti e di completare l'invio entro il termine perentorio; il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per rimettere in termini chi non ha perfezionato tempestivamente la domanda, poiché ciò violerebbe la parità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.