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Ordinanza

Ordinanza n. 566/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento della CSEA - Cassa per i Servizi Energetici Ambientali dell’11.02.2025 avente ad “Oggetto: seguiti del preavviso di rigetto prot. CSEA Reg. Uff 2023-0009690-U – comunicazione del provvedimento definitivo di diniego dell’istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per l’annualità 2018, presentata in data 14/6/2018 da Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria – D.M. del 21 dicembre 2017 e Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/EEL e s.m.i”; - del parere prot. CSEA - Reg.Uff: 0009642-03-04-2023-E richiamato nel “provvedimento definitivo di diniego” di CSEA dell’11.02.2025; - dell’”Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018” n. 81 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.03.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - per quanto occorra, della Circolare CSEA n. 12/2018/ELT del 15.05.2018 nonché del relativo “Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà ai sensi del punto 20 della comunicazione C (2014) 249/01 della Commissione Europea”; - per quanto occorra, della Deliberazione di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 921/2017/R/EEL avente ad oggetto “Disposizioni attuative per il riconoscimento delle Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017” nonché del relativo “Allegato A” “che (ne) forma parte integrante e sostanziale”; - per quanto occorra, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria il 18\4\2025: per l’annullamento previa sospensiva - del provvedimento della CSEA - Cassa per i Servizi Energetici Ambientali dell’11.02.2025 avente ad “Oggetto: seguiti del preavviso di rigetto prot. CSEA Reg. Uff 2023-0009690-U – comunicazione del provvedimento definitivo di diniego dell’istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per l’annualità 2018, presentata in data 14/6/2018 da Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria – D.M. del 21 dicembre 2017 e Deliberazione ARERA n. 921/2017/R/EEL e s.m.i”; - del parere prot. CSEA - Reg.Uff: 0009642-03-04-2023-E richiamato nel “provvedimento definitivo di diniego” di CSEA dell’11.02.2025; - dell’”Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018” n. 81 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.03.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - per quanto occorra, della Circolare CSEA n. 12/2018/ELT del 15.05.2018 nonché del relativo “Vademecum per le dichiarazioni delle imprese che attestino di non versare in stato di difficoltà ai sensi del punto 20 della comunicazione C (2014) 249/01 della Commissione Europea”; - per quanto occorra, della Deliberazione di ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 921/2017/R/EEL avente ad oggetto “Disposizioni attuative per il riconoscimento delle Agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017” nonché del relativo “Allegato A” “che (ne) forma parte integrante e sostanziale”; - per quanto occorra, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017; - dell’”Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018” n. 80 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.02.2025, nella parte in cui nella sezione “Esclusioni” dalle agevolazioni per l’anno 2018 viene inserita la odierna ricorrente; - dell’”Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018” n. 82 pubblicato sul sito della CSEA (https://energivori.csea.it/Energivori/) in data 18.04.2025 nella parte in cui non include la odierna ricorrente; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria il 30\9\2025 : per l'annullamento della “Deliberazione 1 luglio 2025 300/2025/R/EEL” recante “Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in merito al recupero degli importi della componente ASOS non versata da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per l’anno 2018” adottata da ARERA in data 1 luglio e notificata alla ricorrente in data 4.07.2025 con nota prot. 00048348/2025 dello stesso 4 luglio; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria il 27\10\2025: per l’annullamento previa sospensiva 1. del provvedimento prot. CSEA-Reg. Uff:0039508-30-09-2025-U avente ad oggetto “intimazione di pagamento ad ILVA S.P.A. in amministrazione straordinaria a seguito della determinazione della componente ASOS dovuta per l’anno 2018 per i punti di prelievo di competenza di e-Distribuzione S.p.A - deliberazione 300/2025/R/eel del 1° luglio 2025” adottato da CSEA in data 30 settembre 2025 e notificato alla ricorrente in pari data con il quale la stessa CSEA “intima a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria di provvedere al pagamento dell’importo sopra indicato (€ 24.206.055) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente comunicazione, mediante versamento in favore della CSEA”; 2. per quanto occorra, di tutti gli allegati al provvedimento di cui sub 1 notificati alla odierna ricorrente unitamente a tale provvedimento in data 30 settembre 2025 e, in particolare: - la nota della società e-Distribuzione S.p.A prot. E-DIS-22/09/2025-1153255 avente ad oggetto “seguiti deliberazione ARERA 300/2025/R/eel del 1° luglio 2025 - recupero degli importi della componente Asos non versata da Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, per l’anno 2018 - 1° invio”; - il “Modulo di Dichiarazione” Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445” a firma della responsabile della società e-Distribuzione S.p.A; - “Avviso di Pagamento PagoPa” avente ad oggetto “Versamento PRATICA SPOT A3_ASOS anno 2018 ANNUALE” con scadenza “RATA UNICA entro il 30/10/2025”; 3. di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria il 15\12\2025: per l’annullamento 1. della “Deliberazione 21 ottobre 2025 457/2025/R/EEL” recante “Integrazione della Deliberazione dell’Autorità 300/2025/R/EEL in tema di disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali in ordine al recupero degli importi della componente Asos non versata da ILVA S.P.A., in Amministrazione Straordinaria, per l’anno 2018” adottata da ARERA in data 21 ottobre 2025; 2. per quanto occorra, della “comunicazione della Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito anche: CSEA) all’Autorità del 15 settembre 2025, prot. Autorità 63814 del 15 settembre 1 2025, (di seguito: comunicazione 15 settembre 2025), recante attuazione delle disposizioni previste dalla deliberazione 300/2025/R/eel” il cui contenuto non è conosciuto dalla ricorrente ed alla quale si svolge espresso riferimento nel provvedimento sub 1; 3. di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202501281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della partecipazione al meccanismo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2018, con conseguenti atti di esclusione e recupero della componente ASOS

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego adottato da CSEA in relazione alla domanda di accesso alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità 2018, nonché gli atti successivi e connessi, inclusi gli elenchi delle imprese escluse, le deliberazioni ARERA e l’intimazione di pagamento dell’importo di 24.206.055 euro relativo al recupero della componente ASOS. Il diniego è stato fondato sull’art. 3, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2017, che esclude dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. CSEA ha ritenuto la società impresa in difficoltà in ragione della sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria. Nel corso del giudizio il Collegio ha prospettato la possibile rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea oppure la sospensione del giudizio in attesa della decisione su un’analoga questione già sottoposta alla Corte.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., ritenendo sussistenti i presupposti per attendere la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla questione pregiudiziale già sollevata dalla stessa Sezione con ordinanza n. 2732/2025, relativa a un’analoga vicenda. Il giudizio è stato quindi sospeso fino all’esito del procedimento pendente dinanzi alla CGUE, senza decisione nel merito sulla legittimità del diniego CSEA, degli atti ARERA e degli atti di recupero della componente ASOS.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, D.M. 21 dicembre 2017

    Non accedono alle agevolazioni …le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”

    La disposizione costituisce il fondamento del diniego, poiché esclude dalle agevolazioni le imprese qualificate come imprese in difficoltà; nel caso concreto CSEA ha ricondotto a tale categoria la società sottoposta ad amministrazione straordinaria.

  • art. 267 TFUE

    Prevede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea; la decisione richiama una precedente ordinanza della Sezione con cui è stata sottoposta alla CGUE un’analoga questione.

  • art. 79 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato, unitamente all’art. 79 c.p.a., quale fondamento della sospensione necessaria o impropria del giudizio pregiudicato dalla decisione di altra causa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio lo ha applicato informando previamente i difensori della possibile sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della CGUE.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dalla soluzione di una questione di diritto dell’Unione europea già sottoposta alla Corte di giustizia in un giudizio analogo, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c. fino alla pronuncia della CGUE.
  • La qualificazione di un’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria come “impresa in difficoltà” ai fini dell’esclusione da un meccanismo di agevolazioni energetiche può costituire una questione pregiudiziale di diritto dell’Unione europea, tale da giustificare la sospensione del giudizio quando la relativa soluzione è già pendente dinanzi alla CGUE.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interesse

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