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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11894/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Il conduttore aveva proposto opposizione a due decreti ingiuntivi emessi per il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile in cui esercitava l'attività di farmacia. Deduceva che la società locatrice fosse gravemente inadempiente per mancanza del certificato di agibilità, delle certificazioni igienico-sanitarie e per inadeguatezza dell'impianto elettrico; chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, oppure, in subordine, la riduzione del canone ai sensi dell'art. 1578 c.c. Chiamava inoltre in causa la precedente cedente della farmacia e del contratto, sostenendo che avesse curato gli interventi di ristrutturazione e garantito la regolarità tecnica, urbanistica e amministrativa dell'immobile. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle opposizioni. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e del D.Lgs. 81/2008, oltre a nullità per difetto assoluto di motivazione, contestando la valutazione di modesta entità delle opere e l'assenza di necessità di nuovi certificati di agibilità; con il secondo denunciava omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, criticando la valutazione dell'impianto elettrico, la mancata decisione sulla domanda subordinata di riduzione del canone e la statuizione di carenza di legittimazione passiva della terza chiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso era carente nell'esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché non dava conto delle difese delle controparti, dell'atteggiamento della terza chiamata, delle ragioni del rigetto in primo grado, del contenuto dell'appello e delle difese avversarie. Ha inoltre ravvisato violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per il mancato richiamo localizzato degli atti e documenti su cui i motivi si fondavano. Nel merito dei motivi, ha ritenuto il primo inammissibile perché non adeguatamente argomentato e perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare la divergenza delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sia perché non aveva compiutamente indicato la domanda proposta contro la terza chiamata e le ragioni della stessa. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1578 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della domanda subordinata di riduzione del canone per vizi della cosa locata; la Corte non entra nel merito della norma perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente insieme all'art. 132 c.p.c. per dedurre un vizio di motivazione/omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per difetto assoluto di motivazione; la Corte ne rileva l'uso nel quadro di una censura inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo che formalmente denuncia violazione di legge è inammissibile quando non indica specifici errores in iudicando e si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica che le ragioni di fatto della decisione di appello sono diverse da quelle di primo grado.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se gli atti e i documenti richiamati non sono specificamente localizzati nel giudizio di legittimità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, per dedurre il vizio motivazionale occorre allegare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa, comprensiva delle difese delle controparti, delle decisioni di merito e delle ragioni dell'impugnazione; la sua mancanza determina inammissibilità.
  • Chi fonda il ricorso su atti e documenti del giudizio di merito deve rispettare l'onere di specifica localizzazione nel ricorso per cassazione, indicando con precisione dove tali atti siano rinvenibili nel fascicolo di legittimità.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, dovendo il ricorrente indicare specifici errori di sussunzione o interpretazione normativa.
  • In presenza di 'doppia conforme' di merito, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente che le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni sono tra loro diverse.
  • La censura relativa alla mancata pronuncia su una domanda o alla carenza di legittimazione passiva richiede una chiara indicazione della domanda proposta e delle ragioni che la sorreggono; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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