Sentenza n. 5511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto sez. IV n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS- e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso n. 98/2019, introdotto dal signor -OMISSIS-, avverso la determinazione n. 3635/2018 del 07.11.2018 della Provincia di Verona avente ad oggetto “conclusione del procedimento per l'identificazione dei soggetti responsabili della contaminazione delle acque sotterranee a valle della discarica per rifiuti urbani in località -OMISSIS- in Comune di -OMISSIS- (Vr), ai sensi dell'art. 244 del D.lgs 152/2006” e di ogni altro atto presupposto della stessa e conseguente”, nella parte in cui individua il signor -OMISSIS- come uno dei corresponsabili della contaminazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione provinciale che ha individuato il proprietario del terreno quale corresponsabile della contaminazione delle acque sotterranee a valle di una discarica per rifiuti urbani
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario del terreno, poi deceduto, aveva impugnato la determinazione con cui la Provincia lo aveva individuato, insieme al Comune e alla società gestrice della discarica, quale corresponsabile della contaminazione delle acque sotterranee. In primo grado erano stati dedotti: travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, sul rilievo che la responsabilità sarebbe stata imputata in termini oggettivi senza accertamento di dolo o colpa; insussistenza di riscontri tecnico-scientifici circa il contributo causale dell'area di proprietà; sviamento e ingiustizia manifesta per il mancato adeguato rilievo dato alla sentenza penale che aveva condannato soggetti collegati alla gestione comunale della discarica; difetto di motivazione e contraddittorietà, poiché il procedimento sarebbe stato avviato con riferimento ai PFAS, mentre il provvedimento finale aveva riguardato più ampiamente la contaminazione della falda. In appello gli eredi hanno contestato la valutazione del TAR, sostenendo che l'assenza di PFAS nel piezometro posto a valle dell'area escludesse ogni apporto causale, che la falda sospesa rilevata nell'area fosse distinta ed effimera rispetto alla falda freatica profonda, che la disciplina applicabile non consentisse l'imputazione al proprietario in assenza di dolo o colpa e di una specifica posizione di garanzia, nonché che l'Amministrazione avesse travisato l'esito del procedimento penale e perseguito uno sviamento di potere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, con motivazione parzialmente diversa da quella del TAR. In via preliminare ha riconosciuto che il precedente giudicato aveva già accertato la responsabilità del proprietario per l'inquinamento originato dal suo terreno; la determinazione del 2018, tuttavia, non era meramente confermativa, poiché riguardava la più ampia e distinta questione della contaminazione delle acque sotterranee a valle della discarica comunale. Il Collegio ha inoltre rilevato la carenza di interesse all'impugnazione, poiché la nuova determinazione non aveva imposto all'interessato ulteriori adempimenti rispetto alla diffida del 2009, già consolidatasi e riferita alla bonifica e al ripristino del suo terreno. Nel merito, ha comunque ritenuto infondati i motivi: l'istruttoria non era limitata ai PFAS, ma aveva considerato l'inquinamento complessivo e diversi parametri chimici; il parere tecnico acquisito nella procedura di VIA aveva plausibilmente collegato la falda sospesa alle acque meteoriche e ai deflussi attraverso il corpo dei rifiuti, con possibile raggiungimento della falda profonda. Le risultanze istruttorie avevano inoltre dimostrato il nesso causale tra l'utilizzo del terreno per lo scarico di rifiuti e la contaminazione della falda sospesa, nonché una responsabilità almeno omissiva del proprietario, non essendo stata provata la gestione comunale degli sversamenti. Il criterio applicabile agli operatori professionali è quello del principio chi inquina paga e richiede l'accertamento del nesso causale, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, non la prova penalistica oltre ogni ragionevole dubbio. Le misure di bonifica non hanno natura sanzionatoria e possono applicarsi anche alle contaminazioni storiche, perché mirano a fronteggiare una situazione attuale di compromissione ambientale. La sentenza penale favorevole all'interessato non impediva quindi l'accertamento amministrativo, fondato su un diverso standard probatorio. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 152/2006
Consente alla Provincia di individuare il responsabile della contaminazione e di porre a suo carico gli obblighi di bonifica, sulla base dell'accertamento del nesso causale tra attività svolta e contaminazione.
artt. 239 ss. d.lgs. 152/2006
La disciplina della bonifica tutela attualmente il bene ambiente e non ha natura sanzionatoria; è applicabile anche alle contaminazioni storiche.
art. 239, comma 1, d.lgs. 152/2006
principio “chi inquina paga”
Il criterio di imputazione della responsabilità per gli operatori professionali richiede la riconduzione causale dell'attività al danno ambientale.
art. 298-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006
È richiamato quale disposizione che fonda la verifica del nesso causale nell'imputazione della responsabilità ambientale.
artt. 31 e 32 d.P.R. 915/1982
Invocati dagli appellanti per sostenere che la posizione di garanzia gravasse sul gestore concreto dell'attività di smaltimento; la tesi non è stata accolta.
art. 2043 c.c.
Richiamato dagli appellanti con riferimento alla necessità di accertare dolo o colpa nelle contaminazioni risalenti; il Collegio ha invece applicato, per la responsabilità ambientale oggetto di bonifica, il criterio causale del più probabile che non.
art. 533, comma 1, c.p.p.
“al di là di ogni ragionevole dubbio”
Rappresenta lo standard probatorio della responsabilità penale, diverso e più rigoroso rispetto a quello applicabile nel procedimento amministrativo di bonifica.
art. 530 c.p.p.
Richiamato quale ulteriore fondamento della regola penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Le misure previste dalla disciplina sulle bonifiche ambientali non hanno natura sanzionatoria o afflittiva, ma sono dirette a fronteggiare una situazione attuale di compromissione ambientale; pertanto possono essere applicate anche a contaminazioni storiche, senza violare il principio di irretroattività delle sanzioni.
- Per l'individuazione del responsabile della contaminazione nell'ambito della disciplina sulle bonifiche, il nesso causale tra attività svolta e danno ambientale deve essere accertato secondo il criterio civilistico del più probabile che non, ossia quando la riconducibilità causale risulti più probabile della sua negazione; non è necessario raggiungere lo standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
- Gli esiti di un procedimento penale non vincolano necessariamente l'accertamento amministrativo della responsabilità ambientale, poiché i due procedimenti possono utilizzare differenti regole di giudizio e differenti standard probatori.
- Quando un precedente provvedimento, divenuto definitivo, ha già accertato la responsabilità del proprietario per l'inquinamento originato dal suo terreno e imposto gli obblighi di bonifica, il successivo provvedimento che considera quel contributo nell'ambito della contaminazione più ampia dell'area non è meramente confermativo; tuttavia manca l'interesse a impugnarlo se non introduce ulteriori obblighi o effetti lesivi rispetto a quelli già consolidati.
- L'accertamento amministrativo della responsabilità ambientale può fondarsi su una pluralità di elementi tecnico-scientifici e indiziari convergenti, inclusi dati relativi a falde diverse, purché l'istruttoria motivi il loro collegamento e la plausibilità dell'influenza dell'una sull'altra.
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