Cassazione Civile, Ordinanza n. 29229/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso del 50% dell'IRPEF versata dalla contribuente per gli anni 2002-2005, in relazione ai benefici fiscali riconosciuti ai soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella provincia di Catania. La contribuente aveva presentato istanza di rimborso il 31 dicembre 2010. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo tempestiva la domanda; l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 come modificato, del D.P.C.M. 25 luglio 2008 e degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, il dies a quo del termine biennale per chiedere il rimborso non andava individuato nella proroga al 31 dicembre 2008, bensì nella data di entrata in vigore della legge di conversione n. 31/2008 oppure, comunque, al più tardi nel 30 giugno 2008; in entrambi i casi l'istanza del 31 dicembre 2010 sarebbe tardiva. Da ciò derivava anche l'ammissibilità o meno del ricorso originario, poiché l'assenza di una tempestiva istanza di rimborso impediva la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto applicabile il termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, individuato nella sopravvenienza normativa che ha reso in parte indebiti i versamenti già effettuati. Ha quindi considerato tardiva l'istanza presentata il 31 dicembre 2010. Per tale ragione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente, rilevando che mancava una tempestiva istanza idonea a far formare il silenzio-rifiuto impugnabile. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"
Nel caso di sopravvenienza normativa che rende indebiti versamenti già eseguiti, il termine biennale decorre dal momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione, cioè dalla sopravvenienza stessa, e non da una diversa data di proroga dei versamenti.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina residuale dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 alla domanda di rimborso in esame.
art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 296
La disposizione agevolativa ha consentito ai soggetti colpiti dal sisma di definire in via agevolata la posizione fiscale e contributiva; la Corte ha considerato che essa ha reso ex post in parte indebiti i versamenti già effettuati.
art. 36-bis, comma 2, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. l. 28 febbraio 2008, n. 31
Richiamato per la proroga del termine di definizione agevolata; la Corte ha escluso che tale proroga individuasse il dies a quo del termine biennale per la domanda di rimborso.
D.P.C.M. 25 luglio 2008
Richiamato dall'amministrazione come base del diverso dies a quo, ma la Corte ha escluso che la proroga ivi prevista potesse incidere sul termine di decadenza per il rimborso.
artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha condiviso la censura sull'ammissibilità del ricorso introduttivo, poiché l'assenza di una tempestiva istanza di rimborso impediva la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.
art. 375 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Quando un versamento fiscale diviene in parte indebito per effetto di uno ius superveniens agevolativo, la domanda di rimborso soggiace, in difetto di disciplina speciale, al termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal momento in cui si verifica il presupposto restitutorio.
- La decorrenza del termine di rimborso va individuata nel momento in cui la sopravvenienza normativa rende esigibile la restituzione, non in una data diversa collegata a successive proroghe dei termini di versamento o di definizione agevolata.
- Se l'istanza di rimborso è tardiva, non si forma un valido silenzio-rifiuto impugnabile e il ricorso introduttivo avverso il diniego tacito è inammissibile.
- In presenza di disciplina agevolativa che operi retroattivamente, il rimborso non è automaticamente sottratto ai termini decadenziali processuali previsti per la relativa azione restitutoria.
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