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Sentenza

Sentenza n. 977/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8857/2024

Giustizia amministrativa202503829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8857/2024, recante condanna al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8857/2024, notificata al Ministero il 22 dicembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 10 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnare alla docente il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, mediante emissione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuna annualità, oltre agli interessi. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo sussistenti i presupposti processuali costituiti dalla mancata impugnazione della sentenza azionata, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e dall'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre IVA, CPA, spese generali se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e nominando, anche preventivamente, un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto necessario e, nel caso concreto, inutilmente decorso.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle ulteriori spese di adempimento dell'incarico.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull'attività svolta; la mancata presentazione entro il termine comporta decadenza.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato, insieme alla disciplina regolamentare e alla circolare ministeriale, per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è divenuto definitivo, la mancata impugnazione risulta comprovata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato che impone all'Amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento puntuale e integrale entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza dell'ausiliario.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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