Cassazione Civile, Ordinanza n. 28300/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di interpello disapplicativo presentata da una società immobiliare ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973 per non applicare, in relazione all'anno d'imposta 2013, la disciplina delle società di comodo ex art. 30 L. n. 724/1994. La società sosteneva di non poter superare il test di operatività per ragioni oggettive: era in stato di liquidazione, deteneva un immobile acquisito in leasing, il bene era rimasto sfitto dopo la cessazione della locazione a una precedente utilizzatrice fallita, e la sua capacità di alienare o locare il bene sarebbe stata pregiudicata dalla pendenza di un'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela del fallimento della precedente proprietaria. La Direzione regionale aveva respinto l'istanza, ritenendo insussistenti i presupposti della disapplicazione; CTP e CTR avevano confermato il diniego. In cassazione la società deduceva: (1) violazione dell'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994, per mancata valutazione delle circostanze oggettive ostative al conseguimento del reddito minimo; (2) omessa pronuncia su un punto decisivo, per non avere la CTR esaminato l'eccezione di inammissibilità delle difese dell'Ufficio fondate su ragioni diverse da quelle del provvedimento di diniego; (3) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dei principi sulla motivazione degli atti tributari, per avere la CTR avallato motivi nuovi dell'Ufficio; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale denunciando omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sul rilievo che il diniego di disapplicazione non sarebbe autonomamente impugnabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo perché il diniego di disapplicazione dell'interpello ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 è atto impugnabile davanti al giudice tributario. Quanto al ricorso principale della società, la Corte ha accolto il quarto motivo, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente: il giudice d'appello non aveva affrontato il nucleo della controversia, cioè se esistessero oggettive situazioni che rendevano impossibile il conseguimento del reddito minimo presunto, e aveva fondato la decisione su elementi non pertinenti, senza considerare la dedotta circostanza che l'azione revocatoria richiamata era stata respinta e che la relativa pronuncia era passata in giudicato. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
disciplinava la procedura di interpello disapplicativo per chiedere la non applicazione di norme antielusive o di società non operative; il diniego reso in tale sede è considerato atto definitivo in sede amministrativa e impugnabile
art. 30 L. n. 724/1994
contiene la disciplina delle società non operative o di comodo e del reddito minimo presunto
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994
consente di escludere l'applicazione della disciplina quando il mancato conseguimento del reddito minimo dipenda da oggettive situazioni che rendono impossibile operare secondo il parametro presuntivo
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione degli atti tributari
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
base dei motivi relativi a nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
il diniego di disapplicazione è stato ricondotto tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario come diniego di agevolazione
art. 100 c.p.c.
richiamato per affermare l'interesse ad agire del contribuente contro la risposta negativa all'interpello disapplicativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato all'Agenzia delle entrate perché ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il diniego di disapplicazione di una norma antielusiva, il giudice tributario deve esaminare nel merito se ricorrano oggettive situazioni che impediscono il raggiungimento del reddito minimo presunto, non potendo limitarsi a rilievi estranei al nucleo della domanda.
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice oppure quando affronta il tema decisivo solo in modo solo formale o con argomentazioni non pertinenti.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa dedotta, perché in tal caso la statuizione deve ritenersi implicita.
- Il diniego di disapplicazione reso dall'amministrazione in sede di interpello disapplicativo è un atto immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, quale atto di diniego di agevolazione.
- Nel valutare la sussistenza di cause oggettive di non operatività, il giudice deve considerare tutti gli elementi dedotti e non può ignorare fatti decisivi sopravvenuti o già accertati in altro giudizio, se ritualmente allegati e documentati.
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