Cassazione Civile, Ordinanza n. 34368/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità dei controricorsi per difetto di prova della notifica alla controparte, senza però provvedere sulle spese. È stato infine dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da opere eseguite su un terreno formalmente indiviso ma goduto di fatto separatamente da due sorelle: una di esse lamentava che l'intubazione di una canaletta irrigua e la deviazione del suo corso avessero arrecato pregiudizio alla porzione del fondo da lei utilizzata, chiedendo il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno. La convenuta contestava la domanda e proponeva riconvenzionali, chiedendo a sua volta il risarcimento dei danni e la demolizione di opere asseritamente realizzate dalla sorella senza autorizzazioni e in violazione delle distanze legali; inoltre chiamava in causa il Comune e altri terzi per i danni derivanti da lavori pubblici vicini. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava le riconvenzionali. La Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia o difetto di motivazione sul rigetto del motivo di appello con cui aveva chiesto l'integrazione della consulenza tecnica per verificare se i danni lamentati derivassero davvero dall'interramento della canaletta; 2) erroneità della conferma del rigetto della riconvenzionale relativa a una vasca di raccolta, sostenendo che la sanatoria comunale non poteva escludere la lesione di diritti di terzi; 3) violazione degli artt. 36 e 167 c.p.c. per aver dichiarato inammissibili le domande risarcitorie contro i terzi chiamati, che la ricorrente reputava autonome ma comunque collegate alla domanda principale; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello aveva ritenuto non applicabile l'art. 889 c.c. sul presupposto che non vi fossero due proprietà distinte ma due porzioni di un unico terreno in comproprietà, con conseguente insussistenza di un confine tra fondi. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: quanto al primo, ha ribadito che non c'è omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporta un rigetto implicito; quanto al secondo, il motivo era costruito su una ratio non contenuta nella sentenza, poiché la Corte territoriale aveva rigettato la domanda per l'inapplicabilità dell'art. 889 c.c. in un fondo formalmente indiviso; quanto al terzo, mancava la specifica indicazione degli atti richiamati e la loro localizzazione processuale; quanto al quarto, la censura era generica e non ricondotta a un fatto storico decisivo omesso, oltre a non potere comunque operare per la doppia conforme. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione del giudice di merito comporta un rigetto implicito della domanda o del motivo di gravame.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Può essere dedotto per violazione di legge, ma non consente di censurare una ricostruzione della motivazione che non corrisponde al contenuto effettivo della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta una contestazione generica della motivazione.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza e non con una motivazione meramente supposta dalla parte.
art. 366, n. 6, c.p.c.
È necessaria la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati, a pena di inammissibilità.
art. 369, n. 2, c.p.c.
Gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda devono essere depositati e correttamente indicati secondo le prescrizioni del ricorso per cassazione.
art. 889 c.c.
La distanza minima dal confine non opera quando non vi siano due proprietà esclusive contrapposte, ma un fondo formalmente indiviso, sebbene goduto in fatto separatamente.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è esclusa, in linea generale, la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione del giudice di merito comporta, anche implicitamente, il rigetto della domanda o del motivo devoluto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che presupponga una motivazione diversa o inesistente.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico specifico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta contestare in modo generico la valutazione probatoria o la motivazione della sentenza.
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo ad atti e documenti processuali impone la loro specifica indicazione e localizzazione nel fascicolo; la mancata osservanza dell'onere di autosufficienza determina inammissibilità.
- La disciplina delle distanze legali ex art. 889 c.c. presuppone la presenza di fondi distinti e un confine tra proprietà esclusive; non trova applicazione se il fondo è formalmente indiviso, anche quando il godimento di fatto sia separato tra comproprietari.
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