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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22957/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PELLE ha impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile il suo reclamo contro il rigetto della richiesta di permesso premio. Contestava il calcolo della soglia di ammissibilità (due terzi della pena) relativo al quarto cumulo parziale contenente tre rapine aggravate con recidiva, sostenendo che i periodi di detenzione sofferti in precedenza (custodia cautelare e esecuzione pena tra 2003-2009 e 2010-2011) dovevano essere imputati ai reati ostativi e quindi che la parte di pena richiesta per accedere al beneficio era già stata scontata; inoltre richiamava la possibilità prevista dall'art. 30‑quater ord. pen. dopo dieci anni di detenzione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando un errore materiale nel calcolo riportato dall'ordinanza impugnata (i due terzi della pena del quarto cumulo corrispondono a 5 anni, 6 mesi e 20 giorni e non a 6 anni e 3 mesi), la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito allegazioni/documentazione esaustiva dalla quale emergesse che tale porzione di pena fosse effettivamente stata espiata in relazione specifica ai reati ostativi del quarto cumulo. La Corte ha richiamato il principio per cui, nell'esecuzione del cumulo, i periodi di detenzione pregressi vanno ordinati cronologicamente e imputati ai singoli cumuli secondo l'art. 78 c.p.; non è ammessa una cumulabilità globale che consenta di imputare periodi anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen., commi terzo e quarto

    Rinvio alle norme sul procedimento di impugnazione/reclamo in materia di esecuzione penale e alla corretta esecuzione delle prescrizioni procedurali; la censura sulla loro violazione è stata rigettata per difetto di prova del ricorrente.

  • art. 30 ter ord. pen.

    Norma di riferimento per l'accesso a benefici penitenziari; nel caso è stata richiamata in connessione con l'art. 30 quater per individuare il regime applicabile ai reati con recidiva.

  • art. 30 quater ord. pen.

    dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni

    Stabilisce la soglia temporale per la concessione dei permessi premio ai condannati per reati ostativi con recidiva (due terzi della pena espia-ta, con un limite massimo temporale indicato): la Corte applica questa soglia al singolo cumulo parziale contenente i reati ostativi.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Riguarda la recidiva aggravata; la presenza della recidiva integra il requisito per l'applicazione dell'art. 30 quater e quindi rende i reati del quarto cumulo ostativi ai benefici salvo che sia stato espiato il periodo richiesto.

  • art. 4‑bis ord. pen.

    Elenca i delitti ostativi; la rapina aggravata rientra tra tali delitti e, pertanto, le condanne relative sono ostative fino a che non sia stato espia-to il periodo previsto dall'art. 30 quater.

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio per l'imputazione dei periodi di detenzione in caso di concorso di reati: i periodi gia' sofferti si detrarranno secondo l'ordine cronologico dei reati; la Corte ha richiamato questo principio per escludere una cumulabilità globale dei periodi di carcerazione.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare il divieto di imputare periodi di detenzione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente; sostiene il criterio di ordinamento cronologico e detrazione nel singolo cumulo.

Massime di principio

  • Per ottenere benefici (permessi premio) quando nel cumulo esistono reati ostativi occorre provare che la parte di pena richiesta (es. due terzi ai sensi dell'art. 30 quater) è stata effettivamente espiata rispetto al singolo cumulo parziale che contiene i reati ostativi.
  • Nei calcoli della pena in cumulo non è consentita una 'cumulabilità globale' dei periodi di detenzione: i periodi già scontati devono essere ordinati cronologicamente e imputati ai singoli reati/cumuli secondo l'art. 78 c.p.; quindi la sola indicazione di detenzioni pregresse non è sufficiente, bisogna dimostrarne l'effettiva imputazione al cumulo ostativo.
  • Un errore materiale nel calcolo della soglia (es. errata indicazione dei due terzi) non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso se manca la prova che quella soglia sia stata raggiunta rispetto ai reati ostativi specifici.
  • In sede di reclamo/ricorso il detenuto deve allegare e documentare in modo circostanziato i periodi di custodia (provvedimenti esecutivi, notizie di reato, certificazioni carcerarie, provvedimenti di cumulo) per dimostrare che i periodi di detenzione sono imputabili ai reati ostativi oggetto del cumulo parziale.
  • Se esistono più cumuli parziali, il giudice opererà la scomposizione e il calcolo per ciascun cumulo: la possibilità di beneficio dipende dall'espiazione della parte di pena relativa al cumulo che contiene i reati ostativi.

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