Cassazione Civile, Sentenza n. 3233/2020 del 11/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La società aveva corrisposto, quale componente del prezzo della fornitura di energia elettrica, Euro 1.662,60 per l’addizionale provinciale all’accisa relativa al periodo gennaio 2010-dicembre 2011. Ritenendo l’addizionale incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, aveva chiesto il rimborso ai sensi dell’art. 14, comma 2, TUA, ma la Provincia di Padova e l’Ufficio delle dogane avevano respinto l’istanza. La Commissione tributaria provinciale di Padova, riuniti i ricorsi contro i due dinieghi, li aveva rigettati. In appello la società aveva insistito sull’incompatibilità europea dell’addizionale; l’Agenzia aveva proposto appello incidentale eccependo il difetto di giurisdizione tributaria e la carenza di legittimazione attiva della società e passiva dell’Ufficio. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 706/24/15 depositata il 30 maggio 2016, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. In cassazione la società ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992: a suo avviso, l’art. 14 TUA non distingue, ai fini della legittimazione alla domanda di rimborso e della giurisdizione tributaria, tra il soggetto passivo dell’accisa e il consumatore che ne sopporta l’addebito in rivalsa. L’Agenzia ha inoltre sostenuto che, essendo la controversia tra privati soggetta alla disciplina nazionale, il consumatore non avrebbe potuto ottenere dal fornitore la restituzione della componente di prezzo, così da giustificare l’azione diretta contro l’Amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo, pur sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla ricorrente. Ha stabilito che la controversia sul diniego dell’istanza di rimborso rientra nella giurisdizione tributaria, ma che il consumatore finale non è, di regola, legittimato a chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso dell’addizionale indebitamente addebitatagli: il soggetto legittimato è il fornitore, obbligato al pagamento verso l’Erario. Il consumatore può agire in sede civile per la ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore e può rivolgersi direttamente all’Amministrazione solo eccezionalmente, se dimostra che il recupero dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile. La società non aveva allegato né provato che il fornitore non potesse ottenere il rimborso o che non avesse presentato la relativa domanda; difettava quindi della legittimazione sostanziale alla richiesta diretta. La Corte ha precisato che tale difetto attiene al merito, non alla giurisdizione. Ha cassato la sentenza regionale, dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato gli originari ricorsi della società contro i dinieghi della Provincia e dell’Ufficio delle dogane. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. n. 546/1992
Nella specie, la CTR non si è uniformata ai suddetti principi, avendo ritenuto, nell’accogliere l’appello incidentale dell’Agenzia, il difetto della propria giurisdizione in ordine alla controversia concernente il diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso, ex art. 14 TUA, comma 2, presentata dalla società consumatrice/utilizzatrice, avente ad oggetto l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, inglobata nel prezzo di fornitura, che si assumeva indebitamente corrisposta a titolo di rivalsa.
La controversia sul diniego amministrativo di rimborso di un’addizionale all’accisa è devoluta alla giurisdizione tributaria. L’eventuale carenza di legittimazione sostanziale del consumatore che ha presentato l’istanza non trasforma la questione in un difetto di giurisdizione.
art. 14 D.Lgs. n. 504/1995
Alla luce di tali premesse, questa Corte ritiene che – a dispetto della formulazione ellittica dell’art. 14 TUA, comma 2, (“l’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”), che non contiene alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati – detta disposizione non possa ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l’imposta, come ritenuto dalla CTR.
La disposizione sul rimborso dell’accisa non attribuisce la legittimazione a chiunque abbia sopportato economicamente l’imposta: in via ordinaria, il rimborso nei confronti dell’Amministrazione spetta al fornitore obbligato al pagamento del tributo.
art. 29, comma 2, L. n. 428/1990
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2 è il fornitore.
Per le imposte addizionali sull’energia elettrica incompatibili con il diritto dell’Unione, il rimborso nei confronti dell’Amministrazione compete al fornitore, soggetto passivo del rapporto tributario, secondo la disciplina richiamata.
art. 6, comma 3, D.L. n. 511/1988
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2 è il fornitore.
L’addizionale è dovuta dal fornitore al momento della fornitura al consumatore finale; il suo eventuale addebito al consumatore avviene nell’ambito del distinto rapporto di rivalsa e non lo rende soggetto passivo del rapporto tributario.
art. 384, comma 2, c.p.c.
In conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto degli originari ricorsi proposti dalla società contribuente avverso i provvedimenti di diniego di rimborso prot. n. 41818 e n. A/11959 emessi rispettivamente dalla Provincia di Padova e dall’Ufficio delle dogane di Padova.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente il merito della controversia.
Massime di principio
- Nelle controversie concernenti accise e relative addizionali sull’energia elettrica, il fornitore è il soggetto passivo obbligato verso l’Amministrazione; l’addebito dell’imposta al consumatore opera nel distinto rapporto di rivalsa e non trasferisce a quest’ultimo la titolarità del rapporto tributario.
- Il consumatore finale al quale il fornitore abbia addebitato un’accisa o un’addizionale indebitamente pagata può domandare la restituzione della somma al fornitore mediante l’ordinaria azione civilistica di ripetizione dell’indebito. Il rimborso tributario nei confronti dell’Amministrazione spetta ordinariamente al fornitore.
- Il consumatore può essere eccezionalmente legittimato a chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione soltanto se allega e dimostra che l’azione verso il fornitore è impossibile o eccessivamente difficile in ragione della situazione di quest’ultimo; la sola circostanza che l’indebito derivi dal contrasto della norma nazionale con il diritto dell’Unione non basta.
- Il difetto di titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta in giudizio è questione di merito, non di giurisdizione. Pertanto, l’azione contro il diniego amministrativo di rimborso resta devoluta al giudice tributario anche quando l’istanza sia stata presentata da un soggetto privo, nel caso concreto, della legittimazione sostanziale al rimborso.
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