Sentenza n. 672/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità, - dell’ordinanza n.-OMISSIS-, ricevuta in data 16 settembre 2023, del Comune di Gravina Catania, avente ad oggetto “ingiunzione e rimessa in pristino dei luoghi delle abusivamente realizzate - art. 31 del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. Pratica edilizia n. -OMISSIS-”; nonché, ove occorra e per quanto d’interesse, - del verbale di accertamento di violazione urbanistica n. -OMISSIS-, redatto in data 25 gennaio 2022 dalla Polizia locale di Gravina di Catania; - della nota prot. n.-OMISSIS- del 2.2.2022, ancorché non conosciuta; - della nota prot. n.-OMISSIS-del 9.2.2022 di comunicazione di avvio del procedimento; - della nota prot. n. -OMISSIS-del 27.1.2022 dell’Ufficio tecnico comunale, ancorché non conosciuta; - di ogni altro atto, anche non conosciuto, antecedente, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino relativa a opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che le ingiungeva di demolire alcune opere realizzate sull’immobile e di rimettere in pristino i luoghi, deducendo: violazione dell’obbligo di motivazione e difetto di istruttoria, poiché aveva presentato una SCIA per il ripristino dello stato dei luoghi e aveva comunicato l’ultimazione dei lavori senza che il Comune chiarisse la rilevanza di tali atti; omessa previa adozione di un provvedimento di divieto, rimozione degli effetti o annullamento delle ulteriori SCIA presentate; genericità dell’ordinanza, per mancata individuazione delle opere da demolire e della disciplina applicata; lesione del legittimo affidamento derivante dalle SCIA non previamente contestate; erronea applicazione degli artt. 31 e 33 del d.P.R. 380/2001, anziché dell’art. 37, sul presupposto che gli interventi fossero soggetti a SCIA o CILA e non a permesso di costruire. Il Comune e il controinteressato hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione. Ha ritenuto decisivo che l’ordinanza desse atto della presentazione della SCIA finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi e della comunicazione di ultimazione dei lavori, ma ingiungesse comunque la demolizione delle medesime opere abusive senza verificare se fossero già state integralmente rimosse. Secondo il Collegio, le opere necessarie al ripristino della conformità edilizia e all’eliminazione di opere abusive rientrano, sotto il profilo edilizio, nell’edilizia libera, salve le normative di settore; eventuali titoli o comunicazioni possono avere la funzione di consentire al Comune di verificare il corretto completamento del ripristino. Se l’amministrazione dubita dell’effettiva esecuzione dei lavori, deve svolgere previamente un sopralluogo o utilizzare altri strumenti di verifica; la sospensione della SCIA di ripristino non è sufficiente a giustificare l’ordinanza demolitoria. Il provvedimento è stato quindi ritenuto privo di oggetto, perché ordinava la demolizione di opere che la ricorrente aveva già dichiarato di avere eliminato. Il TAR ha inoltre escluso che il Comune potesse fondare in giudizio l’ordinanza su argomentazioni relative alla legittimità di altre SCIA, non richiamate nella motivazione originaria, configurandosi un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Comune potrà adottare una nuova ordinanza solo previa verifica della corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto dichiarato dalla ricorrente. Spese compensate, con rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’ordinanza repressiva deve essere adeguatamente motivata e sorretta da un’istruttoria coerente con gli elementi emersi nel procedimento, inclusa la comunicazione dell’avvenuto ripristino.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sanzione demolitoria non può essere utilmente impartita senza verificare previamente se le opere abusive siano già state eliminate.
art. 33 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata tra quelle invocate dalla ricorrente; la decisione non definisce in via generale il suo ambito applicativo, ma annulla l’ordinanza perché priva di oggetto dopo la dichiarata eliminazione delle opere.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ne ha invocato l’applicabilità agli interventi soggetti a SCIA; il TAR non decide specificamente tale questione, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che taluni interventi fossero soggetti a SCIA; la relativa censura è assorbita.
art. 3 l.r. Sicilia 16/2016
Riconduce all’edilizia libera, sotto il profilo edilizio e salve le normative di settore, le opere necessarie al recupero dell’immobile mediante ripristino della conformità edilizia e rimozione delle opere abusive.
art. 31 d.P.R. 31/2017, allegato A, punto A30
demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi
Le demolizioni e rimessioni in pristino conseguenti alla repressione degli abusi non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica; la previsione è valorizzata come ricognitiva della regola secondo cui il ripristino dello stato legittimo non necessita, in linea generale, di autorizzazione o segnalazione edilizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il destinatario di un’ordinanza di demolizione abbia presentato una SCIA per il ripristino dello stato dei luoghi e abbia comunicato l’ultimazione dei lavori, l’amministrazione deve verificare previamente l’effettiva esecuzione e completezza del ripristino, mediante sopralluogo o altri strumenti istruttori, prima di ordinare nuovamente la demolizione delle opere.
- Il ripristino dello stato legittimo dell’immobile mediante eliminazione di opere abusive rientra, sotto il profilo edilizio e salve le normative di settore, nell’edilizia libera; eventuali titoli o comunicazioni presentati dal privato possono svolgere una funzione informativa e consentire all’amministrazione di controllare la corretta esecuzione del ripristino.
- È priva di oggetto e deve essere annullata l’ordinanza di demolizione che imponga la rimozione di opere già integralmente eliminate, qualora l’amministrazione non abbia verificato la persistente esistenza delle opere al momento dell’adozione del provvedimento.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un’ordinanza repressiva richiamando per la prima volta la presunta illegittimità di ulteriori SCIA o di opere diverse da quelle considerate nel provvedimento; la legittimità dell’atto deve essere valutata sulla base della motivazione originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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