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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20722/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento, in un precedente giudizio, della nullità dell'interposizione di manodopera e dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la lavoratrice e l'effettivo datore di lavoro, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dopo la messa in mora. In sede monitoria era stato emesso decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni dal 2007 al 2018. La società proponeva opposizione, poi rigettata in appello. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 1206, 1207, 1453, 1460 e 2943 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo: che l'obbligo di pagare le retribuzioni non potesse derivare dalla sola sentenza accertativa del rapporto, ma richiedesse l'offerta effettiva della prestazione lavorativa o l'impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore; che il ricorso introduttivo del 2007 non potesse valere come valida messa in mora perché dichiarato nullo; che, in ogni caso, le somme sarebbero dovute solo dal momento della mancata riammissione in servizio e non per periodi anteriori; che non fossero detraibili le somme percepite dalla lavoratrice in altri rapporti solo se non rilevanti rispetto al rapporto qui controverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, in caso di declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera o di appalto illecito, il lavoratore ha diritto alla retribuzione dal momento in cui offre la prestazione lavorativa al datore effettivo e questi rifiuti di riceverla, perché la somma dovuta ha natura retributiva e non risarcitoria. Ha inoltre affermato che tale offerta può essere contenuta anche nel ricorso introduttivo del giudizio, purché dal suo contenuto risulti una chiara richiesta di adempimento e di riammissione in servizio, idonea a costituire in mora il datore. La nullità della domanda giudiziale non esclude, di per sé, l'efficacia dell'atto come messa in mora e come atto interruttivo della prescrizione, se il suo contenuto lo consente. È stato poi escluso che possano essere detratti dal credito retributivo importi percepiti in base a rapporti di lavoro diversi, trattandosi di pagamenti riferiti ad altre obbligazioni e non idonei a liberare il soggetto tenuto al pagamento nel rapporto dichiarato illecito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1206 c.c.

    richiamato per la mora del creditore e la conseguente insorgenza dell'obbligo retributivo a seguito dell'offerta della prestazione

  • art. 1207 c.c.

    richiamato in tema di effetti della mora del creditore e obbligo del datore di lavoro

  • art. 1453 c.c.

    invocato dalla ricorrente ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina della mora credendi nel rapporto di lavoro

  • art. 1460 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere il diritto alla retribuzione in assenza di prestazione, ma non accolto

  • art. 2943 c.c.

    richiamato in tema di interruzione della prescrizione mediante atto giudiziale che valga anche come richiesta di adempimento

  • art. 112 c.p.c.

    denunciato per asserita ultrapetizione/erronea interpretazione dei fatti, ma la censura è stata respinta

  • art. 380bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e la riserva della motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    interpretato in modo costituzionalmente orientato: in caso di nullità dell'interposizione di manodopera, il datore effettivo deve corrispondere le retribuzioni dal momento della messa in mora/offerta della prestazione

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato per escludere che i pagamenti rilevanti siano quelli eseguiti da soggetti diversi da quello tenuto al rapporto dichiarato illecito

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato quale norma di rinvio alla disciplina dei pagamenti liberatori nel contesto dell'appalto illecito

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In caso di interposizione di manodopera dichiarata nulla o di appalto illecito accertato, il rapporto di lavoro si considera riferibile all'effettivo datore e, una volta che il lavoratore abbia offerto la prestazione e il datore l'abbia rifiutata senza giustificazione, sorge l'obbligo di corrispondere le retribuzioni, che hanno natura retributiva e non risarcitoria.
  • L'offerta della prestazione lavorativa e la conseguente messa in mora del datore possono essere veicolate anche attraverso il ricorso introduttivo del giudizio, purché il contenuto dell'atto integri una chiara richiesta di adempimento e di messa a disposizione delle energie lavorative.
  • Un atto processuale nullo come domanda giudiziale può comunque avere efficacia sostanziale di messa in mora e interruttiva della prescrizione se, per il suo contenuto, manifesti inequivocabilmente la volontà del creditore di ottenere l'adempimento.
  • Le somme percepite dal lavoratore in forza di rapporti diversi da quello dichiarato illecito non si detraggono automaticamente dal credito retributivo verso l'effettivo datore, perché non costituiscono pagamenti liberatori riferibili a quel medesimo debito.
  • Quando il diritto alle retribuzioni deriva dalla mora del datore in un rapporto di lavoro giudizialmente accertato, la decorrenza dell'obbligazione non dipende dalla sola sentenza, ma dal momento dell'offerta della prestazione e del rifiuto datoriale di riceverla.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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