Cassazione Civile, Ordinanza n. 20722/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento, in un precedente giudizio, della nullità dell'interposizione di manodopera e dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la lavoratrice e l'effettivo datore di lavoro, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dopo la messa in mora. In sede monitoria era stato emesso decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni dal 2007 al 2018. La società proponeva opposizione, poi rigettata in appello. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 1206, 1207, 1453, 1460 e 2943 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo: che l'obbligo di pagare le retribuzioni non potesse derivare dalla sola sentenza accertativa del rapporto, ma richiedesse l'offerta effettiva della prestazione lavorativa o l'impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore; che il ricorso introduttivo del 2007 non potesse valere come valida messa in mora perché dichiarato nullo; che, in ogni caso, le somme sarebbero dovute solo dal momento della mancata riammissione in servizio e non per periodi anteriori; che non fossero detraibili le somme percepite dalla lavoratrice in altri rapporti solo se non rilevanti rispetto al rapporto qui controverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, in caso di declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera o di appalto illecito, il lavoratore ha diritto alla retribuzione dal momento in cui offre la prestazione lavorativa al datore effettivo e questi rifiuti di riceverla, perché la somma dovuta ha natura retributiva e non risarcitoria. Ha inoltre affermato che tale offerta può essere contenuta anche nel ricorso introduttivo del giudizio, purché dal suo contenuto risulti una chiara richiesta di adempimento e di riammissione in servizio, idonea a costituire in mora il datore. La nullità della domanda giudiziale non esclude, di per sé, l'efficacia dell'atto come messa in mora e come atto interruttivo della prescrizione, se il suo contenuto lo consente. È stato poi escluso che possano essere detratti dal credito retributivo importi percepiti in base a rapporti di lavoro diversi, trattandosi di pagamenti riferiti ad altre obbligazioni e non idonei a liberare il soggetto tenuto al pagamento nel rapporto dichiarato illecito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 1206 c.c.
richiamato per la mora del creditore e la conseguente insorgenza dell'obbligo retributivo a seguito dell'offerta della prestazione
art. 1207 c.c.
richiamato in tema di effetti della mora del creditore e obbligo del datore di lavoro
art. 1453 c.c.
invocato dalla ricorrente ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina della mora credendi nel rapporto di lavoro
art. 1460 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere il diritto alla retribuzione in assenza di prestazione, ma non accolto
art. 2943 c.c.
richiamato in tema di interruzione della prescrizione mediante atto giudiziale che valga anche come richiesta di adempimento
art. 112 c.p.c.
denunciato per asserita ultrapetizione/erronea interpretazione dei fatti, ma la censura è stata respinta
art. 380bis1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e la riserva della motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
interpretato in modo costituzionalmente orientato: in caso di nullità dell'interposizione di manodopera, il datore effettivo deve corrispondere le retribuzioni dal momento della messa in mora/offerta della prestazione
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato per escludere che i pagamenti rilevanti siano quelli eseguiti da soggetti diversi da quello tenuto al rapporto dichiarato illecito
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato quale norma di rinvio alla disciplina dei pagamenti liberatori nel contesto dell'appalto illecito
art. 91 c.p.c.
base della condanna alle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In caso di interposizione di manodopera dichiarata nulla o di appalto illecito accertato, il rapporto di lavoro si considera riferibile all'effettivo datore e, una volta che il lavoratore abbia offerto la prestazione e il datore l'abbia rifiutata senza giustificazione, sorge l'obbligo di corrispondere le retribuzioni, che hanno natura retributiva e non risarcitoria.
- L'offerta della prestazione lavorativa e la conseguente messa in mora del datore possono essere veicolate anche attraverso il ricorso introduttivo del giudizio, purché il contenuto dell'atto integri una chiara richiesta di adempimento e di messa a disposizione delle energie lavorative.
- Un atto processuale nullo come domanda giudiziale può comunque avere efficacia sostanziale di messa in mora e interruttiva della prescrizione se, per il suo contenuto, manifesti inequivocabilmente la volontà del creditore di ottenere l'adempimento.
- Le somme percepite dal lavoratore in forza di rapporti diversi da quello dichiarato illecito non si detraggono automaticamente dal credito retributivo verso l'effettivo datore, perché non costituiscono pagamenti liberatori riferibili a quel medesimo debito.
- Quando il diritto alle retribuzioni deriva dalla mora del datore in un rapporto di lavoro giudizialmente accertato, la decorrenza dell'obbligazione non dipende dalla sola sentenza, ma dal momento dell'offerta della prestazione e del rifiuto datoriale di riceverla.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20684/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20694/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20695/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20696/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20698/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20701/2024 del 25/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →