Cassazione Penale, Sentenza n. 1818/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale continuata e aggravata in qualità di concorrente esterno per fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente articolava sei motivi: (1-4) censuravano erronea applicazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'insussistenza del dolo tipico del concorrente esterno (mancata prova della consapevolezza dell'identità degli amministratori, del contributo al disegno distrattivo e della consapevolezza di causare il dissesto); (5-6) contestavano il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1 c.p., ritenendo insufficiente la motivazione sulla conoscenza del coinvolgimento di più persone nella emissione illecita delle fatture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha ritenuto i primi quattro motivi inammissibili o manifestamente infondati, rilevando che la motivazione di merito si fondava sulle ammissioni dell'imputato circa il suo ruolo nella gestione sistematica dell'emissione di fatture inesistenti e sul comprovato percepimento di una percentuale come corrispettivo. Ha confermato il principio secondo cui il dolo dell'extraneus consiste nella volontarietà del contributo alla condotta dell'intraneus con consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale, senza richiedere la specifica conoscenza del dissesto. Ha altresì ritenuto infondati gli ultimi due motivi: l'aggravante dell'art. 112 c.p. è legittimamente riconosciuta alla luce della piena motivazione che ha accertato la consapevolezza di favorire numerose società e, quindi, le persone che le gestivano. Pertanto la condanna impugnata è stata confermata e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Ogni atto distrattivo rileva ai fini del fallimento indipendentemente dalla rappresentazione del dissesto; l'evento del reato è la lesione dell'interesse patrimoniale della massa e non il verificarsi del dissesto stesso.
art. 112 comma 1 n. 1 c.p.
L'aggravante è applicabile quando l'imputato è consapevole di partecipare a un traffico illecito che coinvolge più persone/società; la Corte ha ritenuto sufficiente la consapevolezza di favorire numerose società e le persone fisiche che le gestivano.
Massime di principio
- Per il concorrente esterno nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario provare la conoscenza del dissesto: è sufficiente dimostrare la volontà di contribuire alla condotta che depaupera il patrimonio sociale.
- La conoscenza della fittizietà o della sproporzione dell'operazione e il beneficio economico (es. percentuale percepita) sono elementi forti per inferire il dolo dell'extraneus.
- L'assenza di conoscenza dell'identità degli amministratori non esclude responsabilità: l'emissione di fatture a favore di società esistenti implica la consapevolezza che vi siano soggetti che le gestiscono e che con tali fatture si realizza la distrazione.
- Le censure generiche o che non affrontano puntualmente la motivazione di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili dalla Cassazione; va contestata specificamente la logica probatoria e i fatti accertati in primo e secondo grado.
- Per contestare il riconoscimento di aggravanti (es. per pluralità di concorrenti) è necessario dimostrare l'assenza della consapevolezza del coinvolgimento di più soggetti; la semplice possibilità che gli altri siano prestanome non esclude l'aggravante se il giudice ha accertato il concorso di più persone.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1616/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1619/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1684/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1710/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1711/2024 del 15/01/2024
- Sentenza penale · 15 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1712/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →