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Sentenza

Sentenza n. 1602/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, n.703 del 17 giugno 2024.

Giustizia amministrativa202500552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato in parte inammissibile, in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso contro la pretesa dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti relativa al contributo di funzionamento per le annualità 2022 e 2023 e successive

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva proposto in primo grado un’azione di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di corrispondere all’Autorità di Regolazione dei Trasporti il contributo di funzionamento previsto dall’art. 37 del d.l. 201/2011, nonché dell’inesistenza di obblighi dichiarativi, chiedendo anche, ove necessario, l’annullamento della diffida ad adempiere e degli atti connessi. In appello ha sostenuto che la domanda avesse natura esclusivamente dichiarativa, concernente un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, e che pertanto non fosse soggetta al rito abbreviato né ai termini processuali dimezzati previsti dall’art. 119 c.p.a. L’Autorità ha contestato la fondatezza dell’appello e ha proposto appello incidentale, limitatamente alla statuizione del TAR sulla tardività, sostenendo che l’eccezione avrebbe dovuto essere accolta integralmente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’appello principale perché notificato oltre il termine dimezzato previsto dall’art. 119 c.p.a. La disposizione si applica ai provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti e dimezza i termini processuali ordinari, salvo le eccezioni previste per il primo grado. La qualificazione della domanda come azione di accertamento della non debenza del contributo non esclude l’applicazione del rito e dei termini speciali, poiché la posizione giuridica dell’operatore nei confronti della pretesa contributiva dell’Autorità è stata qualificata dalla giurisprudenza della Sezione come interesse legittimo e non come diritto soggettivo. Poiché la sentenza del TAR era stata pubblicata il 17 giugno 2024 e l’appello è stato notificato il 17 gennaio 2025, esso è stato proposto oltre il termine di tre mesi. L’appello incidentale dell’Autorità, il cui interesse era sorto soltanto in conseguenza dell’appello principale, è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    per i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti [...] tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati

    Il rito speciale si applica ai giudizi concernenti provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti; nel caso concreto il termine per proporre appello è stato dimezzato a tre mesi.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la trattazione della causa in camera di consiglio, senza incidere sulla decisione di irricevibilità.

  • art. 37 d.l. 201/2011

    Prevede il contributo di funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, la cui debenza era stata contestata in primo grado.

Massime di principio

  • Nei giudizi concernenti provvedimenti adottati da un’Autorità amministrativa indipendente, i termini processuali ordinari sono dimezzati ai sensi dell’art. 119 c.p.a., salvo le specifiche eccezioni previste dalla disposizione.
  • La qualificazione formale della domanda come azione di accertamento dell’insussistenza di un obbligo contributivo non esclude l’applicazione del rito speciale previsto per gli atti delle Autorità amministrative indipendenti quando la posizione giuridica azionata è qualificata come interesse legittimo.
  • L’appello notificato oltre il termine dimezzato di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado è irricevibile.
  • L’appello incidentale il cui interesse sorga esclusivamente dalla proposizione dell’appello principale diviene improcedibile quando l’appello principale è dichiarato irricevibile.

Come è indicizzato

MaterieAppelloDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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