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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13370/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente, quale socio al 99% di una società a ristretta base, un maggior reddito di capitale per l'anno 1999, ritenendo distribuiti utili extracontabili emersi da un distinto accertamento nei confronti della società. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'ufficio, valorizzando la mancata considerazione, in sede amministrativa, di registri contabili depositati solo in giudizio, l'utilizzo di valori di bilancio con forfettizzazione dei costi e la ritenuta facoltà del contribuente di giustificare lo scostamento dallo studio di settore, oltre a escludere la presunzione di distribuzione degli utili per la ristrettissima base sociale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla rettifica del reddito/IVA, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittimo l'accertamento societario per non aver tenuto conto delle risultanze contabili, nonostante si trattasse di accertamento induttivo puro per omessa dichiarazione e con computo percentuale dei costi; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulle presunzioni, sostenendo che, in caso di società a ristretta base, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, presunzione che può essere vinta solo provando che i maggiori utili non sono stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o che il socio è estraneo alla gestione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha ritenuto corretta la presunzione di attribuzione al socio degli utili extracontabili accertati nei confronti della società a ristretta base, osservando che la prova contraria spettava al contribuente e che la CTR aveva errato nel riesaminare la fondatezza dell'accertamento societario, già oggetto di separato giudizio, e nel non considerare che l'accertamento induttivo puro aveva già valutato i costi in misura percentuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base dell'accertamento induttivo e della rettifica del reddito; la Corte ne presuppone l'applicabilità all'ipotesi di omessa dichiarazione e di accertamento induttivo puro

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel primo motivo come norma sull'accertamento; non è oggetto di autonoma decisione per assorbimento del motivo

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato con riferimento alla rettifica IVA nell'ambito dell'accertamento induttivo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la legittimità della presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • È legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base, con conseguente imputazione del maggior reddito ai soci, salvo prova contraria.
  • La prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può consistere nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, oppure nella prova dell'estraneità del socio alla gestione sociale.
  • In presenza di accertamento nei confronti della società, il socio non può limitarsi a contestare l'accertamento societario già oggetto di separato giudizio, ma deve fornire specifica prova contraria rispetto alla presunzione di imputazione degli utili.
  • Nell'accertamento induttivo puro per omessa dichiarazione, l'Amministrazione può determinare il reddito considerando anche le componenti negative in via percentuale, senza che la mancata considerazione delle scritture contabili depositate successivamente comporti di per sé illegittimità dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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