Cassazione Penale, Sentenza n. 12700/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie: il ricorrente contestava che la Corte territoriale non avrebbe indicato specificamente le ragioni relative alla gravità complessiva dei fatti e alla capacità a delinquere dell'imputato, dedotta dai precedenti, e che avrebbe considerato in modo inappropriato fatti successivi (es. riparazione del danno) nella dosimetria delle pene accessorie.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente motivato la determinazione delle pene accessorie (fissate in cinque anni) sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valutando la gravità del reato (distrazione di beni societari per complessivi Euro 402.325) e la personalità dell'imputato (plurimi precedenti penali). Perciò la motivazione è stata giudicata congrua e non censurabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La Corte ha applicato il principio che la fissazione delle pene (anche accessorie) deve essere compiuta in concreto in base ai criteri di valutazione dell'art. 133, tenendo conto della gravità del fatto e della personalità dell'autore.
art. 37 cod. pen. (rapporto tra pena principale e pene accessorie)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui le pene accessorie non vanno automaticamente rapportate alla durata della pena principale ma devono essere determinate secondo i criteri di cui all'art. 133.
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende per ricorso inammissibile)
Applicazione per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa non risultante nel caso di specie.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018
Richiamata come limite all'irrogazione automatica di pene accessorie fisse (es. 10 anni) e come riferimento per la necessità di motivazione attinente ai criteri di dosimetria.
Cassazione, sentenza n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Principio di diritto affermato che le pene accessorie devono essere determinate sulla base dell'art. 133 c.p. e non rapportate alla durata della pena principale ex art. 37 c.p.; utilizzata come precedente vincolante per il caso concreto.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in merito alla valutazione della responsabilità del ricorrente circa l'inammissibilità del gravame e alla possibile esenzione dalla condanna per le spese se risultasse assenza di profili di colpa (non ravvisata nel caso).
Massime di principio
- Le pene accessorie la cui durata non è fissata in modo rigido devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità dell'autore, attenuanti/agggravanti, ecc.).
- Non è corretto rapportare automaticamente la durata delle pene accessorie alla durata della pena principale (art. 37 c.p. non può sostituire la valutazione ai sensi dell'art. 133).
- La motivazione della determinazione delle pene accessorie deve indicare le direttrici valutative (anche sinteticamente) e fondarsi su elementi fattuali concreti: gravità del fatto, entità del danno, condotte dell'imputato, precedenti penali e capacità a delinquere.
- Condotte successive all'evento (es. riparazione del danno) possono essere valutate dal giudice nella dosimetria, ma la loro rilevanza deve essere esplicitata nella motivazione se si intende attenuarne l'effetto.
- La Cassazione non riesamina la decisione di merito quando la motivazione è congrua e non manifestamente illogica; i vizi generici o non specificamente circostanziati rendono il ricorso inammissibile.
- La parte che propone ricorso deve indicare con chiarezza i criteri normativi e i profili di fatto che si ritengono omessi o valutati erroneamente; in mancanza il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e ammende.
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