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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23879/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il caso riguarda un detenuto condannato all'ergastolo, sottoposto dal 2017 al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., che aveva proposto reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime speciale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo con ordinanza del 29 gennaio 2026. In cassazione il difensore ha dedotto violazione dell'art. 41-bis ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento impugnato si sarebbe limitato a richiamare le argomentazioni del decreto senza un'effettiva attualizzazione delle esigenze di prevenzione; che non vi sarebbe prova di un attuale coinvolgimento del detenuto nella consorteria mafiosa di riferimento; e che il tribunale non avrebbe valutato le circostanze addotte dalla difesa per escludere, allo stato, la sussistenza di ragioni legittimanti la proroga, fondandosi invece su una mera presunzione di pericolosità. È stata depositata anche memoria difensiva con richiesta di rimessione alla sezione e di annullamento del provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che decide sul reclamo avverso la proroga del regime speciale è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Ha quindi osservato che la doglianza del ricorrente, pur formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà investiva la motivazione e il merito della decisione, contestandone il contenuto e la valutazione degli elementi fattuali. Ha inoltre ritenuto che il tribunale avesse effettivamente svolto il controllo richiesto in sede di reclamo, valorizzando elementi di fatto dai quali risultava che il ricorrente, nonostante la lunga detenzione, avrebbe continuato a mantenere rapporti con il clan di riferimento, ancora attivo, e che ne sarebbe elemento apicale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che decide sul reclamo avverso la proroga del regime differenziato è ammesso solo per violazione di legge; nel giudizio di reclamo il tribunale può invece scrutinare anche motivazione e requisiti sostanziali della proroga.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge 15 luglio 2009, n. 94

    La Corte richiama le modifiche introdotte all'art. 41-bis ord. pen. da tale legge, precisando che il controllo del tribunale di sorveglianza sulla proroga del regime differenziato si estende anche alla motivazione e alla verifica dei presupposti sostanziali.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa solo se emerga che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che decide sul reclamo avverso la proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen. il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; non sono deducibili censure di merito o di mera illogicità della motivazione.
  • La doglianza formalmente qualificata come violazione di legge, ma diretta in sostanza a contestare la sufficienza, la logicità o la condivisione della motivazione, è inammissibile quando il sindacato di legittimità sia limitato alla sola violazione di legge.
  • Nel giudizio di reclamo contro la proroga del 41-bis, il tribunale di sorveglianza deve verificare sulla base degli elementi di fatto la permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, la pericolosità sociale del detenuto e il nesso funzionale tra prescrizioni imposte ed esigenze di ordine e sicurezza.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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