Cassazione Civile, Ordinanza n. 25505/2026 del 17/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socia cooperativa)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto ai soci di una cooperativa disciolta il pagamento, in solido, di una somma corrispondente a quanto una compagnia assicuratrice aveva pagato alla Regione Siciliana in forza di una polizza cauzionale rilasciata a garanzia delle obbligazioni della cooperativa. La polizza conteneva una clausola con cui gli ingiunti si obbligavano a tenere indenne la compagnia da ogni pagamento eseguito in base alla garanzia. Il decreto non era stato notificato alla ricorrente, la quale, dopo averne avuto conoscenza, era intervenuta tardivamente nel giudizio di opposizione promosso dagli altri coobbligati, formulando eccezioni e domande di merito. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, qualificando la polizza come contratto assicurativo e ritenendo prescritte le pretese della compagnia, condannando quest'ultima anche al pagamento delle spese in favore della ricorrente. La Corte d'appello, qualificando invece la polizza come fideiussoria, aveva accolto l'impugnazione della compagnia, confermato il decreto ingiuntivo e condannato tutti gli appellati, compresa la ricorrente, alle spese. Una precedente sentenza della Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la decisione d'appello, rilevando che la ricorrente non era stata menzionata nelle conclusioni dell'atto di appello e che occorreva stabilire se la sua partecipazione fosse soltanto una risposta alla notificazione dell'impugnazione, con conseguente formazione del giudicato interno sulla decisione di primo grado. Il giudice del rinvio aveva qualificato l'intervento come adesivo autonomo, ritenendo sussistente un litisconsorzio necessario processuale e reputando che la notificazione dell'appello non fosse una mera litis denuntiatio. La ricorrente ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2909 c.c., 112, 383 e 392 c.p.c., sostenendo che, non essendo state formulate domande nei suoi confronti né in primo grado né in appello, le statuizioni a lei favorevoli della sentenza di primo grado erano passate in giudicato e il giudice del rinvio non poteva confermare il decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Con il secondo motivo ha censurato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna alle spese dei vari gradi di giudizio, deducendo che, in ragione del giudicato favorevole, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della compagnia assicuratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la precedente sentenza rescindente aveva già accertato, con efficacia vincolante per il giudice del rinvio, che il decreto ingiuntivo non era stato notificato alla ricorrente e che nei suoi confronti non erano state proposte domande di condanna in primo grado né formulate conclusioni in appello. Poiché la sua posizione era stata qualificata come intervento adesivo autonomo, la controversia relativa alla ricorrente era scindibile e indipendente rispetto a quelle degli altri soggetti: in assenza di appello nei suoi confronti, le statuizioni della sentenza di primo grado concernenti la sua posizione erano passate in giudicato. Il giudice del rinvio, pertanto, non poteva confermare il decreto ingiuntivo nei suoi confronti né rivalutare la portata dell'appello in contrasto con l'accertamento contenuto nella sentenza rescindente. La Corte ha inoltre ritenuto che la cassazione della statuizione di merito comportasse, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la caducazione del capo sulle spese, dipendente da quello principale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della ricorrente, della notificazione dell'appello ai sensi dell'art. 332 c.p.c. e del significato della sua costituzione in appello.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Le statuizioni della sentenza di primo grado relative alla posizione dell'interveniente adesivo autonomo passano in giudicato se non sono specificamente impugnate nei suoi confronti.
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice non può pronunciare nei confronti di una parte in assenza di domande o conclusioni formulate nei suoi confronti.
art. 332 c.p.c.
notificazione dell'impugnazione nelle cause scindibili
Nelle cause scindibili la notificazione dell'impugnazione alla parte non direttamente impugnata può avere funzione di litis denuntiatio, senza impedire il passaggio in giudicato della statuizione relativa a tale parte.
art. 336 c.p.c.
effetto espansivo interno
La cassazione della statuizione di merito determina la caducazione del capo sulle spese che da essa dipende.
art. 383 c.p.c.
Il giudice del rinvio deve attenersi ai principi e agli accertamenti presupposti dalla sentenza di cassazione.
art. 392 c.p.c.
riassunzione davanti al giudice di rinvio
Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione le questioni e gli accertamenti coperti dal vincolo derivante dalla sentenza rescindente.
art. 91 c.p.c.
condanna alle spese secondo soccombenza
La regolazione delle spese deve essere riesaminata quando viene cassata la statuizione di merito dalla quale la condanna alle spese dipende.
Massime di principio
- L'intervento adesivo autonomo dà luogo a cause connesse ma scindibili e indipendenti; pertanto, l'impugnazione può essere limitata alla posizione di alcune parti e, in assenza di impugnazione nei confronti dell'interveniente adesivo autonomo, le statuizioni relative alla sua posizione passano in giudicato.
- La notificazione dell'impugnazione a una parte la cui posizione è oggetto di una causa scindibile non implica, di per sé, la proposizione di una domanda nei suoi confronti: può avere la sola funzione di litis denuntiatio prevista per le cause scindibili.
- Il giudice non può pronunciare la condanna di una parte nei cui confronti non siano state formulate domande o conclusioni di impugnazione, né può estendere a tale parte gli effetti della riforma concernente altri rapporti processuali autonomi.
- Il giudice del rinvio è vincolato non soltanto al principio di diritto formalmente enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche agli accertamenti di fatto e ai presupposti logici necessari che la sentenza rescindente abbia considerato definitivi o pacifici.
- Nel giudizio di rinvio non è consentito riesaminare i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, né adottare una ricostruzione che ne limiti o vanifichi gli effetti.
- La cassazione della decisione sul merito comporta la caducazione del capo sulle spese che da quella decisione dipende.
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