Sentenza del 02/07/2020 n. 13500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva la ripetizione di Iva (importo 173,14 euro) indebitamente applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale cd. TIA1 prevista dal Decreto Legislativo n.22/1997, art.49, sostenendo che la tariffa abbia natura di tributo e non sia soggetta a IVA.
La decisione
Il Giudice di Pace di Mestre aveva accolto il ricorso ordinando alla (XXXXX) s.p.a. la restituzione di 173,14 euro oltre interessi e spese. Il Tribunale di Venezia ha confermato tale decisione (con diversa regolazione delle spese). La società ha proposto ricorso per cassazione ma lo ha poi rinunciato il 30/01/2020; in conseguenza la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Non si e' pronunciato sulle spese perché il contribuente non ha svolto difese nella fase di cassazione.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 22 del 1997
La Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) prevista dall'art.49 è stata considerata come tributo, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'IVA sulla medesima; pertanto l'IVA addebitata può essere reclamata in ripetizione.
Norme processuali sulla rinuncia al gravame
La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio in Cassazione rispetto al ricorso rinunciato, con mancata prosecuzione del rimedio impugnatorio (e nessuna pronuncia sul merito da parte della Corte di legittimità in presenza di rinuncia).
Massime di principio
- Se una tariffa pubblica è qualificata come tributo (e non come corrispettivo per una prestazione privata), non è soggetta a IVA e l'IVA eventualmente riscossa può essere chiesta in ripetizione.
- Gli operatori privati che riscuotono tariffe aventi natura tributaria non devono aggiungere IVA; in caso di addebito errato il contribuente può ottenere la restituzione tramite azione giudiziale.
- Se la parte resistente rinuncia all'impugnazione in cassazione, il giudizio si estingue e non si ottiene una nuova pronuncia di merito dalla Corte di legittimità; le sentenze di grado precedente restano operative e, di norma, esecutive.
- Attenzione alle questioni di spese: la mancata difesa di una parte in sede di cassazione può comportare l'assenza di pronunce sulle spese a favore della parte che non ha partecipato; conviene sempre difendersi anche per tutelare le posizioni sulle spese processuali.
- In situazioni analoghe è utile conservare documentazione di addebito (bollette, fatture, quietanze) e verificare tempestivamente la qualificazione normativa della somma (tributo vs corrispettivo) per agire prima dei termini di prescrizione o decadenza.
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