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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4233/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per omesso deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter c.p.p.). Il ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari, deduceva che la norma non è applicabile agli imputati detenuti e pertanto l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile per tale mancato adempimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza maggioritaria secondo cui l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non opera quando l'imputato è detenuto, compresi gli arresti domiciliari, e ha richiamato le Sezioni Unite in tema di notificazioni a mani proprie del detenuto. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Prevede, a pena d'inammissibilità dell'appello, il deposito unitario della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto che tale previsione non si applica se l'appellante è detenuto, ivi compresi gli arresti domiciliari.

  • art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola le notificazioni degli atti introduttivi agli imputati non detenuti e rinvia all'uso della dichiarazione/elezione di domicilio per le notificazioni in caso di impugnazione; la Corte ha interpretato la presenza di questa norma come indice che il regime delle notificazioni al detenuto è distinto e non assorbito dall'art. 581, comma 1-ter.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Riguarda l'esecuzione della notifica a mani proprie all'imputato detenuto; conferma che la notifica va eseguita presso il luogo di detenzione e sostiene l'esclusione dell'effetto della dichiarazione/elezione di domicilio per il detenuto.

  • art. 156 e ss. cod. proc. pen.

    Quadro generale sulle notificazioni; la Corte ha rilevato che l'interpretazione sistematica di queste norme esclude l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, al detenuto.

  • art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma che ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; citata come fonte della modifica normativa oggetto di interpretazione giurisprudenziale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in riferimento al diritto di accesso effettivo alla giustizia; la Corte ha considerato che l'applicazione della disposizione all'imputato detenuto potrebbe pregiudicare tale diritto, favorendo l'orientamento che esclude l'obbligo per il detenuto.

Massime di principio

  • Quando l'appellante è in stato di detenzione, inclusi gli arresti domiciliari, l'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (deposito contestuale della dichiarazione/elezione di domicilio) non trova applicazione.
  • Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite a mani proprie nel luogo di detenzione; pertanto la dichiarazione o elezione di domicilio non può sostituire la notificazione personale nella sede di detenzione.
  • La giurisprudenza maggioritaria della Cassazione e l'insegnamento delle Sezioni Unite privilegiano l'interpretazione che tutela l'effettività dell'accesso alla giustizia del detenuto rispetto alla rigidità formale dell'inammissibilità.
  • In presenza di giurisprudenza contrastante, è prudente indicare sempre nello stato di causa lo stato di detenzione, documentarlo chiaramente e, se utile, chiedere esplicitamente l'esecuzione della notifica nel luogo di detenzione; tuttavia la mancata produzione della dichiarazione/elezione di domicilio non dovrebbe, secondo l'orientamento maggioritario, comportare l'inammissibilità dell'appello del detenuto.

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