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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24247/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in ordine alla ritenuta consapevolezza di essere oggetto di uno specifico atto d'ufficio (perquisizione/identificazione) soltanto sulla base della fuga in auto; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sull'applicazione della recidiva, censurando la rilevanza di un precedente di resistenza del 2007 ritenuto ormai remoto.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto non fondate entrambe le censure: 1) ha confermato la correttezza della motivazione di merito, che ha valutato logicamente e plausibilmente elementi fattuali (fuga con manovre pericolose, inversione di marcia su strada trafficata, percezione di pericolo nell'inseguitore, conoscenza dell'auto di servizio) come indice della consapevolezza dell'imputato di sottrarsi a controlli/identificazione anche se non conosceva il singolo atto d'ufficio; 2) ha ritenuto infondata e generica la censura sulla recidiva, osservando che la maggior pericolosità è stata motivata sul numero e sulla reiterazione dei precedenti, non sul solo episodio del 2007. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito (pena originaria: 9 mesi di reclusione) e disposto che il ricorrente paghi le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Identificato come il tipo di reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale). La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando la violenza o la minaccia, anche in forma di manovre pericolose durante la fuga, si mostrano dirette ad opporsi all'attività di controllo degli organi pubblici.

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale parametro dei motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha verificato la presenza o meno di illogicità nella motivazione di merito e ha ritenuto la motivazione conforme.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata in relazione al deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; norma procedurale emergenziale che autorizza talune forme di deposito delle conclusioni del P.M.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La prova del dolo nella resistenza a pubblico ufficiale può essere desunta da comportamenti concludenti come la fuga e manovre pericolose: non è necessario che l'imputato conosca il dettaglio dell'atto d'ufficio che gli agenti intendevano compiere.
  • Ai fini del delitto di resistenza è sufficiente che l'azione degli agenti sia percepibile come esercizio di una funzione pubblica e diretta verso la persona, purché legittima nel suo iter e percepibile come controllo o identificazione.
  • Condotte pericolose durante la fuga rafforzano la qualificazione della violenza o minaccia nei confronti dell'inseguitore e giustificano la valutazione di responsabilità penale.
  • L'applicazione della recidiva può essere fondata sulla pluralità e sulla reiterazione di precedenti, anche se non tutti della stessa natura e anche se uno specifico precedente è datato, quando emerga una perdurante inclinazione al reato.
  • In cassazione le censure per vizio della motivazione ex art. 606, lett. b) richiedono contestazioni precise di illogicità o omissione: deduzioni generiche o non argomentate sono destinate a essere respinte.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente l'addebito delle spese processuali al ricorrente ai sensi dell'ordinamento processuale penale.

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