Cassazione Penale, Sentenza n. 24247/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., in ordine alla ritenuta consapevolezza di essere oggetto di uno specifico atto d'ufficio (perquisizione/identificazione) soltanto sulla base della fuga in auto; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sull'applicazione della recidiva, censurando la rilevanza di un precedente di resistenza del 2007 ritenuto ormai remoto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto non fondate entrambe le censure: 1) ha confermato la correttezza della motivazione di merito, che ha valutato logicamente e plausibilmente elementi fattuali (fuga con manovre pericolose, inversione di marcia su strada trafficata, percezione di pericolo nell'inseguitore, conoscenza dell'auto di servizio) come indice della consapevolezza dell'imputato di sottrarsi a controlli/identificazione anche se non conosceva il singolo atto d'ufficio; 2) ha ritenuto infondata e generica la censura sulla recidiva, osservando che la maggior pericolosità è stata motivata sul numero e sulla reiterazione dei precedenti, non sul solo episodio del 2007. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito (pena originaria: 9 mesi di reclusione) e disposto che il ricorrente paghi le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Identificato come il tipo di reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale). La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando la violenza o la minaccia, anche in forma di manovre pericolose durante la fuga, si mostrano dirette ad opporsi all'attività di controllo degli organi pubblici.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata quale parametro dei motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha verificato la presenza o meno di illogicità nella motivazione di merito e ha ritenuto la motivazione conforme.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata in relazione al deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; norma procedurale emergenziale che autorizza talune forme di deposito delle conclusioni del P.M.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prova del dolo nella resistenza a pubblico ufficiale può essere desunta da comportamenti concludenti come la fuga e manovre pericolose: non è necessario che l'imputato conosca il dettaglio dell'atto d'ufficio che gli agenti intendevano compiere.
- Ai fini del delitto di resistenza è sufficiente che l'azione degli agenti sia percepibile come esercizio di una funzione pubblica e diretta verso la persona, purché legittima nel suo iter e percepibile come controllo o identificazione.
- Condotte pericolose durante la fuga rafforzano la qualificazione della violenza o minaccia nei confronti dell'inseguitore e giustificano la valutazione di responsabilità penale.
- L'applicazione della recidiva può essere fondata sulla pluralità e sulla reiterazione di precedenti, anche se non tutti della stessa natura e anche se uno specifico precedente è datato, quando emerga una perdurante inclinazione al reato.
- In cassazione le censure per vizio della motivazione ex art. 606, lett. b) richiedono contestazioni precise di illogicità o omissione: deduzioni generiche o non argomentate sono destinate a essere respinte.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente l'addebito delle spese processuali al ricorrente ai sensi dell'ordinamento processuale penale.
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