Cassazione Penale, Ordinanza n. 24566/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il rigetto nel merito non è stato pronunciato perché il motivo di ricorso è stato ritenuto non ammissibile, in quanto diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove preclusa in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 luglio 2025. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un unico motivo, ritenuto dalla Corte di cassazione meramente reiterativo rispetto alle censure già esaminate nei gradi di merito e, soprattutto, inammissibile in sede di legittimità perché mirava a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del compendio probatorio, fondata su criteri difformi da quelli adottati dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, priva del vizio dedotto e sorretta da corretti argomenti giuridici quanto alla dichiarazione di responsabilità e alla sussistenza del reato. Non è possibile desumere dal testo il reato specifico contestato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del materiale probatorio, se il ricorso si risolve in una critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che sia meramente reiterativo di doglianze già formulate e che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione di merito presenti motivazione congrua, logicamente coerente e giuridicamente corretta quanto alla sussistenza del reato e alla responsabilità dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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