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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17036/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e ripristinato la pena originaria (mesi 5, giorni 10 di arresto e euro 2700,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa di sospensione della patente). La censura principale contestava la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 186, comma 9-bis d.lgs. 285/1992 e 655 c.p.p., nonché il mancato rispetto dell'iter procedimentale previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 274/2000: secondo la difesa il Tribunale avrebbe revocato la sanzione sostitutiva senza verificare se, prima della segnalazione dell'ente attuatore (Onlus "La Racchetta"), fosse stata effettivamente comunicata e avviata la fase esecutiva per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; in sostanza si deduceva un'inerzia dell'autorità giudiziaria nell'avvio del procedimento esecutivo a carico del condannato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso la valutazione che la violazione si è verificata dopo l'avvio del procedimento esecutivo, come attestato dalle relazioni dell'UEPE e dall'ente attuatore (relazione dell'11 giugno 2024 che indica l'assenza del ricorrente dal 12 ottobre 2023 e ripetuti tentativi di contatto telefonico senza risposta). La Corte ha richiamato il principio per cui, dopo la notifica della sentenza e dell'ingiunzione a presentarsi presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, è onere del condannato attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva del lavoro di pubblica utilità; non grava sugli organi dello Stato un ulteriore adempimento per avviare la prestazione. Conseguentemente la revoca della sanzione sostitutiva e il ripristino della pena sono stati ritenuti legittimi. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis d.lgs. 285/1992

    Citato dal ricorrente ma non decisivo per la statuizione di cassazione; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione di questa norma giustificasse la revoca del provvedimento impugnato, avendo il caso riguardato soprattutto il corretto avvio ed esecuzione della misura sostitutiva.

  • art. 655 c.p.p.

    Richiamato nella doglianza; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione procedurale tale da compromettere la legittimità della revoca della sanzione sostitutiva, atteso che gli atti e le relazioni comprovavano la mancata collaborazione del condannato.

  • art. 43 d.lgs. 274/2000

    La difesa richiamava la sequenza procedimentale prevista da questa norma per l'inizio delle attività di pubblica utilità; la Corte ha osservato che, nel caso concreto, la violazione contestata è intervenuta dopo l'avvio della procedura e quindi la mancata puntualizzazione della sequenza non precludeva la revoca visto il comportamento inerte del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 13806 del 13/03/2025 (Lafleur, Rv. 287956 - 01)

    Richiamato come principio consolidato: in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, dopo la notifica della sentenza e dell'ingiunzione a presentarsi, è onere del condannato attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva; l'inerzia ingiustificata del condannato legittima la revoca della misura sostitutiva.

Massime di principio

  • Quando è disposta una misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, l'onere di attivare la procedura esecutiva grava sul condannato dopo la notifica della sentenza e dell'ingiunzione a presentarsi; non è generalmente previsto un ulteriore obbligo di iniziativa da parte degli organi dello Stato.
  • La mancata presentazione del condannato all'ente attuatore e l'assenza di risposte a ripetuti tentativi di contatto possono costituire motivo legittimo per revocare la sanzione sostitutiva e ripristinare la pena originaria.
  • In giudizio è determinante la documentazione prodotta dall'Ufficio di esecuzione penale esterna e dall'ente esecutore (relazioni, segnalazioni, prove degli appuntamenti fissati e dei tentativi di contatto): senza tali elementi la revoca può essere più difficilmente giustificabile.
  • Se si contesta l'inerzia dell'autorità nell'avvio della prestazione, il ricorrente deve dimostrare specificamente che non sono state eseguite le comunicazioni o gli adempimenti necessari dall'amministrazione; mere deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • La presentazione di un ricorso in Cassazione privo di prospettazioni probatorie efficaci può comportare il rigetto e l'addebito delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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