Sentenza n. 9/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 10 gennaio 2025 e l’accertamento dell'obbligo della Questura di Firenze di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Firenze sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 10 gennaio 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso. Il ricorso è stato notificato il 1° ottobre 2025 e depositato il 9 ottobre 2025, dopo circa nove mesi di inerzia. Nel corso del giudizio, il 25 ottobre 2025, la Questura ha adottato un provvedimento espresso di diniego, depositato in giudizio dal ricorrente. Sebbene il diniego non abbia soddisfatto l'interesse sostanziale al rilascio del permesso, esso ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché durante il giudizio l'amministrazione ha adottato il provvedimento espresso richiesto, anche se sfavorevole al ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale: al momento dell'introduzione del giudizio era già decorso il termine previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 per la definizione del procedimento, e l'amministrazione era rimasta completamente inerte. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui i termini per la conclusione del procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non sono perentori, ma la loro inosservanza, in assenza di provvedimento espresso, configura silenzio-inadempimento. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto con l'azione avverso il silenzio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il termine previsto per la definizione del procedimento relativo al permesso di soggiorno, pur non avendo natura perentoria, rileva ai fini della configurabilità del silenzio-inadempimento quando l'amministrazione non adotti tempestivamente un provvedimento espresso.
Massime di principio
- L'adozione, durante il giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento espresso sull'istanza amministrativa determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio, anche quando il provvedimento sia sfavorevole al ricorrente; le eventuali contestazioni del diniego devono essere proposte con l'azione esperibile contro tale nuovo atto.
- I termini per la conclusione del procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non hanno natura perentoria, poiché la loro violazione non comporta decadenze né determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento finale; tuttavia, la mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine configura silenzio-inadempimento.
- Quando, al momento della proposizione del ricorso contro il silenzio, il termine per la definizione del procedimento è scaduto e l'amministrazione è rimasta inerte, la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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