Sentenza del 24/08/2018 n. 21078 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un accertamento induttivo per l'anno 2004, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, determinando maggiori imponibili IRAP e IVA sulla base di una percentuale di ricarico del 99,31% e di uno sconto medio del 28,33%. I contribuenti contestavano l'effettiva misura degli sconti, l'attendibilità del metodo di calcolo e l'esistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo, sostenendo che i ricavi erano stati integralmente contabilizzati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto tali doglianze. In cassazione, l'Agenzia contestava anche la rilevanza del saldo negativo di cassa, di alcune irregolarità contabili e l'ammissibilità delle nuove censure introdotte dai contribuenti soltanto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi dell'Agenzia, ritenendo che mirassero a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminate dal giudice di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la società aveva contestato in primo grado soltanto la misura degli sconti e aveva ammesso la correttezza della percentuale di ricarico del 99,31%; le contestazioni relative all'utilizzo dei dati del 2007 e alla mancata applicazione della media ponderata erano state introdotte solo in appello e quindi erano nuove e inammissibili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. La sentenza regionale è stata pertanto cassata e il giudizio è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per i ricorsi della società e dei soci P.R., P.A. e P.P. Quanto ai soci P.L. e Pa.Do., la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per adesione al condono, compensando integralmente le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Disciplina l'accertamento induttivo nei confronti dei contribuenti quando le scritture contabili risultano complessivamente inattendibili o ricorrono gravi irregolarità. Nel caso concreto, la Corte non ha riesaminato nel merito le irregolarità, ritenendo inammissibili le censure dell'Agenzia dirette a una nuova valutazione dei fatti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2
Prevede il ricorso all'accertamento induttivo in materia IVA in presenza di gravi irregolarità o inattendibilità della contabilità. Anche rispetto a tale disposizione, la Corte ha ritenuto che la doglianza dell'Agenzia implicasse una rivalutazione fattuale non consentita in cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta di introdurre in appello domande o eccezioni nuove. La società non poteva contestare per la prima volta in appello l'utilizzo della percentuale di ricarico riferita al 2007 e il metodo della media aritmetica, dopo aver contestato in primo grado soltanto la misura degli sconti.
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, a errori processuali e a vizi della motivazione. La Corte ha escluso che il giudizio di legittimità potesse trasformarsi in una nuova valutazione degli elementi di fatto.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. L'adesione e il pagamento integrale da parte di due soci hanno determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dei relativi giudizi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le contestazioni devono essere formulate già nel ricorso introduttivo: non è normalmente possibile introdurre in appello nuovi motivi contro il metodo di accertamento o contro specifici criteri di calcolo.
- L'accertamento induttivo richiede irregolarità contabili sufficientemente gravi da compromettere l'attendibilità complessiva della contabilità; un errore meramente formale, se i ricavi risultano comunque registrati e tracciabili, può non essere sufficiente.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente le prove e gli elementi di fatto: verifica la correttezza giuridica e la congruità della motivazione del giudice di merito.
- Per contestare una percentuale di ricarico occorre dimostrare, fin dal primo grado, l'inadeguatezza dei dati utilizzati, la disomogeneità dei prodotti, l'erroneità del periodo di riferimento e l'eventuale necessità di una media ponderata.
- La definizione agevolata della lite, se validamente perfezionata con il pagamento dovuto, può determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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