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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32810/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella esattoriale relativa a ICI per gli anni 2000-2002. Il giudice di appello aveva ritenuto: a) in astratto ammissibile l'impugnazione della cartella conosciuta solo tramite estratto di ruolo; b) tuttavia, nel caso concreto, la cartella risultava validamente notificata mediante deposito presso la casa comunale e raccomandata informativa; c) il ricorso era comunque tardivo perché il contribuente aveva avuto conoscenza del ruolo già con un estratto rilasciato nel 2013 e avrebbe dovuto impugnarlo entro il termine di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992. In cassazione il contribuente deduce tre motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo di avere tempestivamente impugnato l'estratto di ruolo e che l'impugnazione dell'estratto non è soggetta al termine di 60 giorni poiché facoltativa; 2) violazione dell'art. 140 c.p.c. e del d.P.R. 602/1973, oltre a omessa pronuncia, per asserita nullità/inesistenza della notificazione della cartella e per mancato esame dell'eccezione di giudicato esterno formatosi su una decisione del giudice di pace; 3) violazione della legge n. 296/2006 e degli artt. 2946 e 2948 c.c., per sostenere che, a causa dei vizi di notificazione, la pretesa tributaria doveva ritenersi prescritta o decaduta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'impugnazione dell'estratto di ruolo, pur ammissibile in astratto quando la cartella non sia validamente notificata, va comunque proposta nel termine generale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992 decorrente dalla conoscenza dell'estratto; nel caso concreto, l'accertamento di merito sulla disponibilità di un estratto già dal 2013 non è stato superato dalle doglianze del ricorrente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorrente non ha trascritto la sentenza asseritamente passata in giudicato, né gli atti di notificazione, e ha prospettato in modo ipotetico e alternativo i vizi della notifica. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché, accertata la rituale notifica della cartella, non è consentito impugnare l'estratto di ruolo per far valere prescrizione o decadenza già opponibili nel termine di impugnazione della cartella stessa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile quando la cartella non sia stata validamente notificata e il contribuente ne abbia avuto conoscenza tramite l'estratto.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Il ricorso contro l'estratto di ruolo deve essere proposto nel termine generale di 60 giorni, decorrente dalla conoscenza dell'atto.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato quale parametro per contestare la validità della notificazione mediante deposito presso la casa comunale e avviso/raccomandata informativa.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione della cartella esattoriale.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1 e ss.

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'estinzione della pretesa per decadenza/prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come termine di prescrizione ordinaria della pretesa.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come termine di prescrizione breve della pretesa.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Letto in modo costituzionalmente orientato: l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato non esclude la tutela anticipata del contribuente contro l'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile quando consenta al contribuente di far valere la mancata o invalida notificazione della cartella, ma resta soggetta al termine di impugnazione decorrente dalla conoscenza dell'estratto.
  • La facoltatività dell'impugnazione dell'estratto di ruolo non elimina il termine decadenziale per proporla; il contribuente può anche attendere l'eventuale atto successivo, ma se sceglie di agire subito deve rispettare il termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992.
  • Quando il giudice di merito accerta la rituale notificazione della cartella, non è consentito utilizzare l'impugnazione dell'estratto di ruolo per rimettere in discussione il credito facendo valere prescrizione o decadenza che dovevano essere dedotte tempestivamente contro la cartella.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di giudicato esterno richiede specifica allegazione e trascrizione del contenuto rilevante della sentenza asseritamente passata in giudicato; la mera indicazione del suo esito non è sufficiente.
  • Le censure sulla notificazione devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente prospettare alternative ipotesi di nullità o inesistenza senza riprodurre gli atti notificatori rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenzaPrescrizione

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