Sentenza n. 5543/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare, ivi compresi gli allegati 1 e 2, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione direttoriale della Regione Umbria di quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback, nonché i decreti ministeriali e l'accordo Stato-Regioni posti a fondamento del meccanismo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione direttoriale della Regione Umbria, comprensiva degli allegati recanti gli importi asseritamente dovuti, il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti connessi, censurando profili di illegittimità del meccanismo del cosiddetto payback. In prossimità dell'udienza ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, dopo avere versato la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento della quota ridotta costituisce una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda demolitoria, proposta per ottenere l'annullamento degli atti e non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il pagamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano
La disposizione ha consentito alla ricorrente di versare una quota ridotta degli importi dovuti a titolo di payback; il pagamento ha fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia demolitoria.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a., della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'amministrazione abbia annullato d'ufficio gli atti oggetto della domanda demolitoria o che sia comunque intervenuta una piena soddisfazione della pretesa azionata; il mero pagamento dell'importo richiesto, anche se ridotto, non determina di per sé tale esito.
- Il pagamento dell'importo oggetto di contestazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta e faccia venir meno, per il ricorrente, l'utilità concreta della decisione giudiziale.
- Quando la domanda principale è diretta all'annullamento degli atti per evitare qualsiasi pagamento, il successivo pagamento della somma richiesta non soddisfa la pretesa demolitoria, ma può rendere improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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