Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5543/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare, ivi compresi gli allegati 1 e 2, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202302506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione direttoriale della Regione Umbria di quantificazione degli importi dovuti a titolo di payback, nonché i decreti ministeriali e l'accordo Stato-Regioni posti a fondamento del meccanismo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione direttoriale della Regione Umbria, comprensiva degli allegati recanti gli importi asseritamente dovuti, il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti connessi, censurando profili di illegittimità del meccanismo del cosiddetto payback. In prossimità dell'udienza ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, dopo avere versato la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati, mentre il pagamento della quota ridotta costituisce una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda demolitoria, proposta per ottenere l'annullamento degli atti e non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il pagamento effettuato ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano

    La disposizione ha consentito alla ricorrente di versare una quota ridotta degli importi dovuti a titolo di payback; il pagamento ha fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia demolitoria.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a., della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone che l'amministrazione abbia annullato d'ufficio gli atti oggetto della domanda demolitoria o che sia comunque intervenuta una piena soddisfazione della pretesa azionata; il mero pagamento dell'importo richiesto, anche se ridotto, non determina di per sé tale esito.
  • Il pagamento dell'importo oggetto di contestazione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta e faccia venir meno, per il ricorrente, l'utilità concreta della decisione giudiziale.
  • Quando la domanda principale è diretta all'annullamento degli atti per evitare qualsiasi pagamento, il successivo pagamento della somma richiesta non soddisfa la pretesa demolitoria, ma può rendere improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.