Sentenza n. 241/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 16 dicembre 2025 presentata all’Ordine de medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Pescara, avente ad oggetto la copia della documentazione inerente la protocollazione e lavorazione delle domanda di pensione presentate in quota A, pensione di vecchiaia, e in quota B, trattamento di vecchiaia, per l’accertamento del relativo diritto, per la condanna dell’Ordine al rilascio della corrispondente documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 16 dicembre 2025 relativa alla protocollazione e lavorazione di domande di pensione
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato all’Ordine un’istanza di accesso documentale avente a oggetto la documentazione concernente la protocollazione e la lavorazione di domande di pensione di vecchiaia, che assumeva essere state presentate tramite l’Ordine l’11 marzo 2024. L’istanza era stata proposta dopo che l’ente previdenziale competente aveva comunicato che le domande non risultavano prodotte secondo la prospettazione del ricorrente e aveva indicato le modalità per procedere correttamente. Contro l’inerzia dell’Ordine il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 22 l. 241/1990, degli artt. 2, 9, 10 e 14 d.P.R. 184/2006 e l’eccesso di potere, chiedendo l’annullamento del silenzio-diniego, l’accertamento del diritto di accesso e la condanna al rilascio dei documenti. L’Ordine eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere competente in materia previdenziale e di non detenere la documentazione, rientrante invece nella disponibilità dell’Enpam. Nel corso del giudizio, il ricorrente chiedeva la declaratoria di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese in ragione della soccombenza virtuale dell’Ordine.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dalle circostanze rappresentate dalle parti risultava che la documentazione richiesta era accessibile presso l’Enpam, ente competente in materia pensionistica, e non presso l’Ordine resistente; inoltre, le domande di pensione risultavano in lavorazione presso l’Enpam. Il giudice ha rilevato, da un lato, che l’Ordine non aveva comunque fornito risposta all’istanza e, dall’altro, che era già noto, prima della presentazione dell’istanza di accesso, che la competenza pensionistica spettava all’Enpam e non all’Ordine. Tali elementi hanno giustificato la compensazione integrale delle spese di giudizio. Il TAR non ha accolto una domanda di condanna alle spese per soccombenza virtuale né ha pronunciato una condanna per lite temeraria.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale fondamento del diritto di accesso documentale, ma la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2 d.P.R. 184/2006
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di procedimento di accesso; non esaminato nel merito.
art. 9 d.P.R. 184/2006
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di procedimento di accesso; non esaminato nel merito.
art. 10 d.P.R. 184/2006
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di procedimento di accesso; non esaminato nel merito.
art. 14 d.P.R. 184/2006
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di procedimento di accesso; non esaminato nel merito.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Invocato dall’Ordine per ottenere una condanna del ricorrente per colpa grave; la richiesta non è stata accolta, essendo state compensate le spese.
Massime di principio
- Il ricorso in materia di accesso documentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, risulti che i documenti richiesti non sono detenuti dall’amministrazione intimata ma da un diverso ente competente e che il richiedente può rivolgersi direttamente a quest’ultimo.
- Ai fini della regolazione delle spese, la mancata risposta dell’amministrazione all’istanza di accesso può essere valutata unitamente alla circostanza che l’amministrazione non era competente e non deteneva i documenti richiesti; tale valutazione può condurre alla compensazione delle spese, senza riconoscimento della soccombenza virtuale.
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