Sentenza del 18/03/2015 n. 5365 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR Piemonte, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1999-2002, emessi ai fini Irpeg, Irap e Iva. L’Amministrazione sosteneva, in particolare, che il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e la notifica dell’avviso non comportasse automaticamente l’invalidità dell’atto, soprattutto in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa e considerato che tale lesione sarebbe stata dedotta tardivamente in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento degli accertamenti. Ha stabilito che la violazione del termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente determina di per sé l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso anticipatamente, salvo che l’Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza. Non è necessario che il contribuente provi una concreta lesione del diritto di difesa. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, poiché l’orientamento delle Sezioni Unite si era consolidato dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Tra la data di rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni e quella di emanazione dell’avviso di accertamento devono decorrere almeno sessanta giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine è posto a garanzia del contraddittorio procedimentale. La sua violazione comporta l’illegittimità dell’avviso emesso prima della scadenza, salvo specifiche ragioni di urgenza, senza necessità di dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall’Agenzia delle Entrate, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e gli errori processuali.
Codice di procedura civile, artt. 100, 345 e 366-bis
Sono stati richiamati dall’Amministrazione per sostenere, rispettivamente, la carenza di interesse a censurare la violazione senza prova del danno difensivo, il divieto di nuove deduzioni in appello e i requisiti dei quesiti di diritto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
È stato invocato dall’Agenzia per contestare la deduzione, asseritamente nuova e quindi inammissibile in appello, relativa alla concreta lesione della possibilità di presentare memorie o accedere all’accertamento con adesione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184/2013
Ha consolidato il principio secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente rende illegittimo l’avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo urgenza specifica e motivata.
Massime di principio
- Quando l’accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, l’Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di emettere l’avviso.
- L’emissione anticipata dell’avviso comporta normalmente la sua illegittimità anche se il contribuente non dimostra uno specifico pregiudizio difensivo.
- L’Amministrazione può derogare al termine solo in presenza di concrete, specifiche e motivate ragioni di urgenza, che devono risultare dall’atto o essere comunque adeguatamente giustificate.
- Il termine tutela il contraddittorio preventivo e consente al contribuente di presentare osservazioni, memorie o valutare strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione.
- La questione deve essere distinta dai casi in cui non vi sia stato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali del contribuente, perché in tali ipotesi l’art. 12, comma 7, potrebbe non trovare applicazione.
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