Cassazione Penale, Sentenza n. 3107/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione a delinquere (art.416 c.p.), riciclaggio (art.648-bis c.p.) e reati connessi (artt.110, 112 n.1 e 2, 61-bis c.p.). Due motivi: (1) vizio di motivazione e erronea valutazione dei gravi indizi, con particolare riferimento al fatto che il ricorrente avrebbe compiuto un unico episodio occasionale di consegna di 119.980 euro e non sarebbe stato consapevole della provenienza illecita né delle modalità associative; (2) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e mancata adozione di una misura meno afflittiva, stante la situazione personale del Nuri (incensuratezza, permesso di soggiorno, contratto di lavoro, assenza di contatti successivi con sodali).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione del Tribunale del Riesame, che aveva dettagliatamente ricostruito gli elementi investigativi (anche dichiarazioni dell'agente sotto copertura) e spiegato perché la consegna dell'ingente somma e le modalità operative consentivano di ritenere, allo stato degli indizi, l'inserimento del ricorrente nel meccanismo di ripulitura dei proventi del narcotraffico. Sulla contestazione relativa alla partecipazione all'associazione è stato ricordato che la commissione di un unico reato-fine non esclude, di per sé, la partecipazione associativa se il ruolo e le modalità evidenziano vincolo associativo. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che, benché le deduzioni difensive potessero sollevare dubbi sulla proporzionalità della custodia in carcere, la misura era nel frattempo stata sostituita con una misura non detentiva e il ricorrente era stato rimesso in libertà il 03/10/2023; la difesa non ha presentato memorie per aggiornare le censure rispetto alla nuova misura, rendendo le censure originali irrilevanti. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale
norma richiamata per definire la fattispecie di associazione a delinquere; la Corte ha ritenuto che, allo stato degli indizi, la partecipazione possa emergere anche da un unico episodio quando ruolo e modalità evidenzino vincolo associativo
Codice penale
norma sul riciclaggio: il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa la consegna di ingente somma con modalità coerenti a meccanismi di 'ripulitura' del denaro
Codice penale
artt. 110, 112 n.1 e 2, 61-bis c.p.
articoli richiamati nella imputazione per concorso e circostanze aggravanti o connessioni con i fatti contestati; la Corte non ha riscontrato errori di diritto nella loro applicazione nel provvedimento impugnato
Codice di procedura penale
indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha verificato che le censure non evidenziavano violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione tali da giustificare annullamento
Codice di procedura penale
artt. 272, 273, 274, 275 c.p.p.
norme relative alla prova e alla valutazione dei gravi indizi e alle esigenze cautelari: la Corte ha ribadito i limiti del giudizio di legittimità, valutando la congruità della motivazione del giudice di merito ma non riformulando la ricostruzione probatoria
Codice di procedura penale
richiamato in relazione ai presupposti processuali; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dal rito
Codice di procedura penale
richiami procedurali relativi all'istruttoria e alle attività investigative; utilizzato dal giudice di merito nella ricostruzione degli elementi indiziari
Decreto-Legge
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
consente il procedimento con contraddittorio scritto: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito ma non rielabora i fatti: per ottenere annullamento è necessario dimostrare violazioni di legge specifiche o manifesta illogicità o insufficienza motivazionale
- La commissione di un unico atto (reato-fine) non esclude automaticamente la partecipazione a un'associazione a delinquere se il ruolo e le modalità dell'azione indicano un vincolo associativo e fiducia da parte degli altri membri
- Le censure sulla proporzionalità della misura cautelare possono perdere rilevanza se, nel frattempo, la misura è stata modificata: la difesa deve tempestivamente aggiornare il ricorso con memorie relative alla nuova situazione cautelare
- Per impugnare con successo la sussistenza dei gravi indizi occorre far emergere nel provvedimento impugnato una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti già valutati dal giudice di merito
- Quando vi sono elementi oggettivi come consegna di ingenti somme con modalità collaudate e dichiarazioni di agenti sotto copertura, il giudice può ritenere sussistenti gravi indizi anche in assenza di precedenti rapporti documentati tra l'indagato e i sodali
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