Cassazione Penale, Sentenza n. 28800/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato per presunta originaria mancanza delle condizioni di reddito. Il ricorso espone due motivi: (1) mancata o insufficiente motivazione del provvedimento in violazione dell'art. 112, comma 1, lett. d) del d.P.R. 115/2002 e dell'art. 125 c.p.p., atteso che la revoca era stata disposta su modulo prestampato con una semplice crocetta senza indicare le specifiche ragioni relative al reddito, alla composizione del nucleo familiare e all'annualità considerata; (2) violazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 con riguardo alla rilevanza della composizione del nucleo familiare dell'anno precedente e alla sussistenza di un conflitto di interessi tra l'istante e la persona offesa.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento generica e apparentemente insufficiente perché limitata a una spunta su modulo prestampato, senza indicare gli elementi reddituali, la composizione del nucleo familiare e l'annualità considerata. Tale carenza motivazionale è stata qualificata come violazione dell'art. 125 c.p.p.. Per questo motivo il decreto impugnato è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di Modena per nuovo giudizio. La seconda censura è stata assorbita.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 113
Base normativa del ricorso avverso il provvedimento amministrativo di cui al decreto sul patrocinio a spese dello Stato; norma richiamata come titolo del rimedio esperito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112, comma 1, lett. d)
Imposta l'obbligo di motivazione nel provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato e richiede che la richiesta dell'ufficio finanziario sia oggetto di valutazione da parte del giudice; la Corte ha ritenuto che la mera spunta su modulo prestampato non soddisfi tale obbligo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, commi 2 e 4
Definisce le condizioni di reddito, la rilevanza della composizione del nucleo familiare e l'annualità da considerare per il patrocinio a spese dello Stato; nel caso era contestata la mancata valutazione di tali elementi, sebbene la Corte abbia deciso sul profilo motivazionale senza entrare nel merito di questa censura.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
Norma citata in relazione alla discussione sulla ammissibilità degli strumenti impugnatori; viene richiamata per precisare che il ricorso esperito era ritenuto ammissibile anche come strumento alternativo all'art. 99.
codice di procedura penale - art. 125
Stabilisce il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari; la Corte ha applicato tale principio per censurare la genericità e l'apparenza della motivazione del decreto di revoca.
Massime di principio
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato deve essere motivata in modo specifico: non è sufficiente l'uso di moduli prestampati con semplici spunte.
- La motivazione deve indicare gli elementi decisivi esaminati (es. condizioni reddituali, composizione del nucleo familiare, annualità considerata) affinché la decisione sia verificabile e impugnabile.
- La mancanza o la totale genericità della motivazione configura vizio che può condurre all'annullamento del provvedimento e al rinvio per nuovo giudizio.
- Il giudice è tenuto a valutare la richiesta dell'ufficio finanziario e non può limitarsi ad adottare una decisione priva di ragioni specifiche.
- In presenza di difetti di motivazione, le censure sostanziali (es. errata valutazione del nucleo familiare o conflitto di interessi) possono rimanere assorbite ma restano esperibili nuovamente in sede di rinvio.
- Chi intende impugnare la revoca deve porre l'accento sulla carenza motivazionale come profilo spesso decisivo per ottenere l'annullamento del provvedimento.
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