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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28800/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato per presunta originaria mancanza delle condizioni di reddito. Il ricorso espone due motivi: (1) mancata o insufficiente motivazione del provvedimento in violazione dell'art. 112, comma 1, lett. d) del d.P.R. 115/2002 e dell'art. 125 c.p.p., atteso che la revoca era stata disposta su modulo prestampato con una semplice crocetta senza indicare le specifiche ragioni relative al reddito, alla composizione del nucleo familiare e all'annualità considerata; (2) violazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 con riguardo alla rilevanza della composizione del nucleo familiare dell'anno precedente e alla sussistenza di un conflitto di interessi tra l'istante e la persona offesa.

La decisione

Il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento generica e apparentemente insufficiente perché limitata a una spunta su modulo prestampato, senza indicare gli elementi reddituali, la composizione del nucleo familiare e l'annualità considerata. Tale carenza motivazionale è stata qualificata come violazione dell'art. 125 c.p.p.. Per questo motivo il decreto impugnato è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di Modena per nuovo giudizio. La seconda censura è stata assorbita.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 113

    Base normativa del ricorso avverso il provvedimento amministrativo di cui al decreto sul patrocinio a spese dello Stato; norma richiamata come titolo del rimedio esperito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112, comma 1, lett. d)

    Imposta l'obbligo di motivazione nel provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato e richiede che la richiesta dell'ufficio finanziario sia oggetto di valutazione da parte del giudice; la Corte ha ritenuto che la mera spunta su modulo prestampato non soddisfi tale obbligo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, commi 2 e 4

    Definisce le condizioni di reddito, la rilevanza della composizione del nucleo familiare e l'annualità da considerare per il patrocinio a spese dello Stato; nel caso era contestata la mancata valutazione di tali elementi, sebbene la Corte abbia deciso sul profilo motivazionale senza entrare nel merito di questa censura.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    Norma citata in relazione alla discussione sulla ammissibilità degli strumenti impugnatori; viene richiamata per precisare che il ricorso esperito era ritenuto ammissibile anche come strumento alternativo all'art. 99.

  • codice di procedura penale - art. 125

    Stabilisce il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari; la Corte ha applicato tale principio per censurare la genericità e l'apparenza della motivazione del decreto di revoca.

Massime di principio

  • La revoca del patrocinio a spese dello Stato deve essere motivata in modo specifico: non è sufficiente l'uso di moduli prestampati con semplici spunte.
  • La motivazione deve indicare gli elementi decisivi esaminati (es. condizioni reddituali, composizione del nucleo familiare, annualità considerata) affinché la decisione sia verificabile e impugnabile.
  • La mancanza o la totale genericità della motivazione configura vizio che può condurre all'annullamento del provvedimento e al rinvio per nuovo giudizio.
  • Il giudice è tenuto a valutare la richiesta dell'ufficio finanziario e non può limitarsi ad adottare una decisione priva di ragioni specifiche.
  • In presenza di difetti di motivazione, le censure sostanziali (es. errata valutazione del nucleo familiare o conflitto di interessi) possono rimanere assorbite ma restano esperibili nuovamente in sede di rinvio.
  • Chi intende impugnare la revoca deve porre l'accento sulla carenza motivazionale come profilo spesso decisivo per ottenere l'annullamento del provvedimento.

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