Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4763/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 480/2025, pubblicata in data 20/11/2025, emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro - Carta del docente.

Giustizia amministrativa202602249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024, pari a 500 euro per ciascun anno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 480/2025 del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 febbraio 2026. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero ad adottare gli atti necessari al godimento del beneficio, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione. Deduceva che il Ministero non aveva adempiuto neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari. Ha domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando che la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata il 10 febbraio 2026 e che il termine di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica alla ricorrente. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta di intervento; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ministeriali, i capitoli specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato un compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura per il caso di inerzia e ricorrono inoltre ragioni ostative concrete, considerate la complessità e la pluralità di soggetti coinvolti nell’attivazione della Carta, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale al sostentamento del docente del beneficio, di importo modesto e destinato alla formazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore della ricorrente, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.

    Il giudice dell’ottemperanza, verificata l’esistenza del giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione, può imporre un termine per l’esecuzione integrale della pronuncia e predisporre misure sostitutive per l’eventuale persistente inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche, consente di procedere con la domanda di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Alla luce della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, questo Collegio ritiene che molteplici ragioni giustifichino, in concreto, la decisione di non condannare la parte pubblica al pagamento dell’astreinte in linea con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa.

    La penalità di mora può essere esclusa in concreto quando sussistano ragioni ostative, valutate anche in relazione alla posizione del debitore pubblico; nel caso deciso, la nomina del commissario e le specifiche difficoltà operative e caratteristiche del beneficio giustificano il mancato riconoscimento dell’astreinte.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    Nell’esecuzione sostitutiva, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Tra questi vi sono gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (che non costituiscono oggetto del presente ricorso) nonché le società SO.GE.I. e CONSAP, di cui il Ministero si avvale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, per la predisposizione e l’attivazione della Carta in forma di applicazione web.

    La predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica coinvolgono, oltre al Ministero, soggetti e strutture diverse, circostanza considerata dal Collegio nel valutare le difficoltà e i tempi tecnici dell’adempimento.

Massime di principio

  • Accertati il passaggio in giudicato della pronuncia e il mancato adempimento dell’amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
  • La nomina di un commissario ad acta non rende di per sé inammissibile la domanda di astreinte, ma può concorrere, insieme alle circostanze concrete, a giustificarne il rigetto.
  • Nel valutare l’astreinte nei confronti di un’amministrazione pubblica, possono costituire ragioni ostative le difficoltà operative e organizzative dell’adempimento, la pluralità di soggetti coinvolti e la natura del beneficio da eseguire; nel caso di un beneficio modesto e non destinato al sostentamento, tali elementi possono escludere la penalità di mora.
  • Quando i fondi dell’amministrazione soccombente sono incapienti, il commissario ad acta può ricorrere, nei termini previsti, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.