Sentenza del 05/02/2024 n. 101 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia in materia di transfer pricing per i servizi di scouting/controllo qualità resi dalla consociata cinese L.J. EMC a L.J. S.p.A. per il periodo d'imposta 2011 (con riflessi su 2013 oggetto di avviso). L'Amministrazione ha ritenuto che il corrispettivo riconosciuto (provvigione fissa 8% con minimo stagionale) non fosse conforme al principio di libera concorrenza e ha disconosciuto l'applicazione del metodo CUP proposto dalla contribuente, adottando invece il metodo TNMM con indicatore Full Cost Mark Up (FCMU) su un campione esterno di comparabili, determinando maggiori imposte IRES e IRAP. Questioni principali: natura e qualificazione delle transazioni (proposte/offerte di terzi vs transazioni effettive), idoneità dei comparables proposti dalla società, scelta della metodologia più appropriata (CUP interno vs TNMM/FCMU), selezione e omogeneità del campione di comparabili, ripartizione dell'onere della prova e rilevanza delle offerte non formalizzatesi come transazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale (Sezione VI) ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la validità dell'avviso di accertamento n. TGB03B300XXX-2018, ritenendo corretta l'adozione da parte dell'Ufficio del metodo TNMM con applicazione di un FCMU di riferimento (mediana del benchmark pari al 5,22%) ai costi della L.J. EMC, posto che: (i) le proposte contrattuali di terzi alle quali la società si richiamava erano, in larga parte, mere ipotesi/proposte interlocutorie e non transazioni concluse; (ii) in assenza di comparabili interni pienamente sovrapponibili, l'Ufficio ha correttamente svolto un'analisi di benchmarking esterno (utilizzo database Orbis, selezione qualitativa e quantitativa fino a 15 comparabili); (iii) per le attività di controllo/servizi a basso valore aggiunto l'approccio basato su mark-up sui costi è appropriato e coerente con le indicazioni OCSE (FCMU atteso non superiore al 5%); (iv) sulla ripartizione dell'onere della prova, l'Amministrazione ha fornito prova dell'esistenza delle operazioni infragruppo e di un corrispettivo apparentemente non conforme; il contribuente non ha fornito prova idonea a dimostrare il valore di mercato. Sono compensate le spese di lite. Le maggiori imposte richieste dall'atto di accertamento (IRES e IRAP) sono confermate nei termini indicati in sede di avviso.
Norme richiamate
art. 110, comma 7, TUIR
Norma di riferimento per la determinazione dei prezzi di trasferimento richiamante il principio di libera concorrenza (arm's length); non impone una gerarchia rigida tra i metodi OCSE, ma richiede l'adozione del metodo più appropriato al caso concreto; il 'valore normale' va determinato con riferimento a condizioni che sarebbero pattuite tra imprese indipendenti.
art. 9, comma 3, TUIR
Specifica che, per la determinazione dei prezzi di trasferimento, si considerano i prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza nello stesso stadio di commercializzazione e nel tempo/luogo appropriati; incorpora il contenuto dell'arm's length principle nelle verifiche del transfer pricing.
art. 2697 c.c.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza della transazione infragruppo e il sospetto di non conformità al valore normale; il contribuente ha l'onere di provare la conformità al valore di mercato quando allega che il prezzo è conforme.
art. 1, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997
Norma sugli oneri documentali in materia di transfer pricing: la produzione della documentazione richiesta può comportare la non applicazione delle sanzioni in relazione agli accertamenti sui prezzi di trasferimento, se correttamente ottemperata.
OECD Transfer Pricing Guidelines 2010
Linee guida internazionali che indicano i sei metodi riconosciuti e stabiliscono che la scelta del metodo deve essere basata sulla 'metodologia più appropriata' al caso concreto; forniscono indicazioni su comparabilità, analisi funzionale, e sul trattamento dei servizi a basso valore aggiunto.
D.M. 14/05/2018 (Linee guida MEF su art. 110 TUIR)
Linee guida italiane che pongono i metodi OCSE sullo stesso piano ma indicano una preferenza operativa per il CUP in caso di pari affidabilità; confermano l'approccio di selezione del metodo più appropriato caso per caso e forniscono criteri applicativi per i verificatori.
Massime di principio
- La scelta del metodo di transfer pricing va effettuata caso per caso: non esiste una gerarchia automatica tra CUP e metodi basati sui profitti; va scelto il metodo più appropriato in base a funzionalità, disponibilità di dati comparabili e natura della transazione.
- Proposte o offerte non concluse possono essere prese in considerazione come elementi di mercato solo se rappresentano impegni concreti o evidenziano prezzi realmente praticati; semplici ipotesi interlocutorie hanno scarso valore comparativo.
- Se mancano comparabili interni omogenei, è corretto ricorrere a un benchmark esterno e a metodi reddituali (es. TNMM) valutando indicatori come il Full Cost Mark Up; per servizi a basso valore aggiunto l'OCSE indica mark-up sui costi generalmente contenuti (indicativamente intorno o sotto il 5%).
- La selezione dei comparabili richiede analisi funzionale e verifica del contesto geografico/economico: comparabili provenienti da mercati con dinamiche diverse possono compromettere l'affidabilità del confronto.
- Sulla ripartizione dell'onere della prova: l'amministrazione deve provare l'esistenza dell'operazione infragruppo e la non conformità apparente; il contribuente deve documentare e provare la conformità ai valori di mercato (documentazione di transfer pricing sostanziale e comparabili).
- La produzione della documentazione prevista dalle norme sugli oneri documentali (es. art. 1 comma 2-ter D.Lgs. 471/1997) può impedire l'applicazione di sanzioni, anche se non necessariamente annulla rettifiche d'imposta se il valore è ritenuto non conforme.
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