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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/427

Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32023R0427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento amplia in modo significativo il pacchetto sanzionatorio dell’UE contro la Russia, intervenendo su esportazioni e importazioni di beni strategici, transito, servizi, finanza e soggetti/entità elencati negli allegati. Introduce inoltre nuovi divieti e obblighi di comunicazione, in particolare con riferimento alle attività e riserve connesse alla Banca centrale di Russia, allo stoccaggio di gas, alle cariche negli organi direttivi di infrastrutture critiche e alla radiodiffusione di alcuni organi di informazione russi. Sono altresì aggiornati numerosi allegati tecnici, con estensione dei beni e delle tecnologie soggetti a restrizione e degli elenchi di entità e paesi partner.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 rafforzando e ampliando le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Russia in relazione alla guerra contro l’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (UE) n. 833/2014, nonché agli operatori economici dell’Unione coinvolti in esportazioni, importazioni, transito, prestazione di servizi, operazioni finanziarie, gestione di riserve/attività, trasporto aereo, stoccaggio gas e governance di infrastrutture critiche. L’ambito territoriale è quello dell’Unione, con misure che incidono anche su attività dirette verso o attraverso la Russia; sono previste specifiche esclusioni e deroghe, tra cui per alcuni cittadini UE/SEE/Svizzera, per beni già presentati in dogana prima dell’entrata in vigore del divieto, per servizi di pilotaggio necessari alla sicurezza marittima e per determinate autorizzazioni nazionali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1, punto 8, si applica dal 27 aprile 2023; il punto 20 sugli allegati si applica a una o più entità dal 10 aprile 2023 previa decisione del Consiglio mediante atto di esecuzione.

Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio

Il regolamento modifica in modo esteso il regolamento (UE) n. 833/2014, che costituisce il principale quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Russia in risposta alla guerra contro l’Ucraina. Le modifiche recepiscono e attuano la decisione (PESC) 2023/434, con l’obiettivo di rafforzare le restrizioni economiche, commerciali e finanziarie, ridurre i rischi di elusione e colpire settori ritenuti strategici per il complesso militare-industriale russo.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che la Russia continua a beneficiare di flussi di beni, tecnologie, servizi e risorse economiche che possono sostenere la guerra di aggressione e la capacità industriale e tecnologica del settore della difesa e della sicurezza. Il regolamento richiama altresì la necessità di salvaguardare l’ordine pubblico, la sicurezza dell’Unione e, al tempo stesso, il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare libertà di espressione, libertà d’impresa e diritto di proprietà.

Ambito soggettivo e territoriale

Le misure incidono su operatori dell’Unione, persone fisiche e giuridiche, entità e organismi coinvolti in esportazioni, importazioni, transito, servizi, attività finanziarie e gestione di attivi/riserve. Alcune misure sono mirate a soggetti russi o stabiliti in Russia, altre a soggetti che li controllano o agiscono per loro conto, altre ancora a entità specificamente elencate negli allegati. Il regolamento si applica nell’Unione, ma molte misure si riferiscono anche a beni diretti verso la Russia, a voli tra Russia e Unione o al transito attraverso il territorio russo.

Divieti di esportazione, transito e beni soggetti a restrizione

Il testo introduce un divieto di transito nel territorio russo per i beni e tecnologie a duplice uso esportati dall’Unione e per le armi da fuoco, parti, componenti essenziali e munizioni esportate dall’Unione. Sono inoltre ampliati gli elenchi dei beni e delle tecnologie soggetti a restrizione negli allegati tecnici, con inclusione di una vasta gamma di prodotti elettronici, telecomunicazioni, sensori, laser, materiali avanzati, macchine utensili, apparecchiature di produzione e collaudo, tecnologie per l’aerospazio, il navale, l’energia e l’industria chimica.

Per diverse categorie sono previste deroghe temporanee per contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023, con finestre di esecuzione che si chiudono, a seconda dei casi, il 27 marzo 2023, il 27 maggio 2023 o il 31 dicembre 2023. In più casi le autorità competenti possono autorizzare operazioni specifiche se strettamente necessarie o se sussistono condizioni particolari, ad esempio per la produzione di titanio per l’industria aeronautica o per usi domestici di taluni beni.

Restrizioni sulle importazioni e gestione doganale

L’articolo 3 decies viene rafforzato con ulteriori divieti di importazione, acquisto e trasporto di beni elencati nell’allegato XXI, parte C, con contingenti quantitativi limitati fino al 31 dicembre 2023 per specifiche merci (in particolare NC 2803 e 4002). La gestione dei contingenti è affidata alla Commissione e agli Stati membri secondo le regole doganali dell’Unione.

L’articolo 12 sexies disciplina inoltre lo svincolo doganale di merci già presenti fisicamente nell’Unione e presentate in dogana prima dell’entrata in vigore o prima della data di applicazione del relativo divieto di importazione. Lo svincolo è subordinato all’assenza di fondati motivi di elusione e non può autorizzare la riesportazione verso la Russia; i pagamenti collegati devono restare coerenti con gli obiettivi sanzionatori dell’Unione.

Obblighi di comunicazione e controlli finanziari

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’articolo 5 bis, che impone a una vasta platea di intermediari e operatori finanziari di comunicare alla propria autorità nazionale e alla Commissione le informazioni sulle attività e riserve della Banca centrale di Russia che detengono, controllano o per le quali agiscono come controparte. L’obbligo è molto dettagliato e richiede dati identificativi, valori di mercato, tipologie di attività e riserve, con aggiornamento trimestrale.

È previsto un canale di cooperazione con la Commissione per la verifica delle informazioni e una forte limitazione d’uso dei dati, inclusa la disciplina della protezione dei dati personali. L’adempimento è funzionale all’applicazione uniforme del divieto di operazioni sulla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia.

Energia, stoccaggio gas e continuità dell’approvvigionamento

Il regolamento interviene sulla sicurezza energetica dell’Unione introducendo un divieto di mettere capacità di stoccaggio del gas a disposizione di soggetti russi o controllati da soggetti russi. La misura è giustificata dalla necessità di evitare usi strategici del gas come leva politica e di prevenire manipolazioni del mercato che compromettano l’approvvigionamento critico.

Al tempo stesso, è prevista una possibilità di autorizzazione quando la messa a disposizione della capacità di stoccaggio sia necessaria a garantire l’approvvigionamento energetico critico nell’Unione, con obbligo di informazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Trasporti aerei e sicurezza marittima

Gli operatori aerei che effettuano voli non di linea tra Russia e Unione devono comunicare con almeno 48 ore di anticipo le informazioni sul volo. Se uno Stato membro rifiuta l’autorizzazione, deve informare immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione.

Sul versante marittimo, il regolamento esclude dall’ambito dei divieti di assistenza tecnica i servizi di pilotaggio necessari per la sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo, preservando così la conformità al diritto internazionale del mare.

Infrastrutture critiche e organi direttivi

È introdotto un divieto, a decorrere dal 27 marzo 2023, di far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi di proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici. La misura si collega alle nuove definizioni inserite all’articolo 1 e ai quadri normativi europei sulla resilienza dei soggetti critici.

Sono espressamente esclusi i cittadini di Stati membri, paesi SEE e Svizzera.

Deroghe per disinvestimento e liquidazione di attività

Il regolamento prevede un insieme di deroghe e autorizzazioni temporanee per agevolare il disinvestimento degli operatori dell’Unione dal mercato russo e la liquidazione di talune strutture societarie. In particolare, è consentita fino al 31 dicembre 2023 la prosecuzione di taluni servizi se strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché i servizi siano prestati a beneficio esclusivo delle entità interessate e non al governo russo né a utilizzatori finali militari.

Aggiornamento degli allegati

Gli allegati vengono ampiamente riscritti o integrati. L’allegato IV contiene un elenco molto esteso di entità soggette a misure restrittive; l’allegato VIII elenca i paesi partner riconosciuti; gli allegati XI, XXI e XXIII vengono ampliati con ulteriori beni e tecnologie soggetti a restrizione. Il quadro risultante è quello di una stretta significativa e articolata su export control, importazioni, servizi, finanza e governance di soggetti strategici.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 8, relativo agli obblighi di comunicazione sulle attività e riserve, si applica dal 27 aprile 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ampliamento del quadro definitorio e dei soggetti critici

All’articolo 1 sono introdotte le definizioni di "soggetto critico", "infrastruttura critica", "infrastruttura critica europea" e "proprietario o operatore di infrastruttura critica europea", rinviando alle direttive (UE) 2022/2557 e 2008/114/CE. Ciò consente di estendere le nuove misure restrittive anche al settore delle infrastrutture e dei soggetti essenziali per servizi vitali.

Divieto di transito di beni dual use e di armi attraverso la Russia

All’articolo 2 è introdotto il divieto di transito nel territorio della Russia dei beni e tecnologie a duplice uso esportati dall’Unione e, all’articolo 2 bis bis, il divieto di transito di armi da fuoco, parti essenziali, componenti e munizioni esportati dall’Unione. Sono previste limitate deroghe/autorizzazioni per taluni usi ammessi dal regolamento (UE) 2021/821.

Nuovi elenchi di beni soggetti a restrizione e proroghe contrattuali

Sono ampliate le categorie di beni e tecnologie soggetti a restrizione, con modifica degli allegati VII, XI, XXI e XXIII. Tra i prodotti aggiunti o richiamati figurano, tra gli altri, terre rare e composti, circuiti integrati, apparecchi termografici, beni del settore elettronico, telecomunicazioni, sensori, laser, materiale navale, materiale avionico, macchine utensili, materiali speciali e numerose merci industriali e chimiche. Per alcune voci sono previste deroghe temporanee per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023, con scadenze al 27 marzo 2023, 27 maggio 2023 o 31 dicembre 2023 a seconda della categoria.

Restrizioni su importazioni e contingenti

L’articolo 3 decies viene modificato per introdurre o precisare divieti di importazione, acquisto e trasporto di taluni beni elencati nell’allegato XXI, parte C, con deroghe temporanee fino al 31 dicembre 2023 per quantità predeterminate di carbonio (NC 2803: 474 638 tonnellate metriche; NC 4002: 355 106 tonnellate metriche). I contingenti sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo il sistema tariffario di cui agli articoli 49-54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Nuovo regime per le esportazioni del settore metallurgico e aeronautico

L’articolo 3 duodecies introduce una deroga fino al 27 marzo 2023 per l’esecuzione di contratti anteriori al 26 febbraio 2023 relativi ai beni dell’allegato XXIII, parte C. È inoltre prevista una deroga/autorizzazione per beni necessari alla produzione di titanio per l’industria aeronautica in assenza di forniture alternative. Per taluni beni NC 8417 20 è prevista una specifica autorizzazione per uso personale o domestico.

Obbligo di comunicazione su attività e riserve della Banca centrale di Russia

All’articolo 5 bis è introdotto un obbligo di comunicazione, nonostante regole di riservatezza e segreto professionale, per persone fisiche e giuridiche, entità e organismi, inclusi BCE, BCN, soggetti finanziari, assicurazioni/riassicurazioni, depositari centrali e controparti centrali. Le informazioni sulle attività e riserve detenute o controllate, o per le quali si agisce da controparte, devono essere trasmesse entro due settimane dal 26 febbraio 2023 all’autorità competente dello Stato membro e simultaneamente alla Commissione, con aggiornamento trimestrale e indicazione di dati identificativi, valore/importo e tipologia degli attivi. Se vi è una perdita o un danno straordinario e imprevisto, la comunicazione deve avvenire immediatamente. Le informazioni sono usate solo per le finalità del regolamento; il trattamento dei dati personali è limitato a quanto necessario ed è ricondotto ai regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725. Questo nuovo obbligo si applica dal 27 aprile 2023.

Deroghe per disinvestimenti, liquidazioni e sicurezza marittima

L’articolo 5 bis bis e l’articolo 12 ter estendono fino al 31 dicembre 2023 alcune esenzioni/autorizzazioni per operazioni strettamente necessarie alla liquidazione di joint venture o dispositivi analoghi, nonché per il disinvestimento e il ritiro dal mercato russo da parte di entità russe di proprietà pubblica. L’articolo 12 quinquies esclude dall’ambito dei divieti di assistenza tecnica i servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo.

Divieto di ricoprire cariche in infrastrutture critiche

È inserito l’articolo 5 sexdecies, che vieta, dal 27 marzo 2023, di far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi di proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici. Il divieto non si applica ai cittadini di Stati membri, paesi SEE e Svizzera.

Divieto di mettere a disposizione capacità di stoccaggio gas

È inserito l’articolo 5 septdecies, che vieta di mettere capacità di stoccaggio in impianti di stoccaggio del gas a disposizione di cittadini russi, residenti in Russia, o persone giuridiche/entità/organismi stabiliti in Russia, nonché di soggetti da essi controllati o che agiscono per loro conto. È prevista una deroga per operazioni strettamente necessarie alla cessazione entro il 27 marzo 2023 di contratti non conformi già conclusi prima del 26 febbraio 2023, e una autorizzazione discrezionale se necessaria per garantire l’approvvigionamento energetico critico dell’Unione. Gli Stati membri devono informare Commissione e altri Stati membri entro due settimane dalle autorizzazioni rilasciate.

Norme su voli non di linea e aeromobili controllati da soggetti russi

L’articolo 3 quinquies prevede che gli operatori aerei comunichino con almeno 48 ore di anticipo alle autorità competenti le informazioni sui voli non di linea tra Russia e Unione, effettuati direttamente o tramite Paesi terzi. In caso di rifiuto del volo, lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione.

Aggiornamento degli allegati e nuovi elenchi di entità e paesi partner

L’allegato IV è sostituito con un elenco molto esteso di persone, entità e organismi; l’allegato XV aggiunge le entità "RT Arabic" e "Sputnik Arabic"; l’allegato VIII aggiorna l’elenco dei paesi partner (USA, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia); l’allegato XI riceve la parte D con specifici beni aeronautici; l’allegato XXI riceve la parte C con beni energetici e industriali; l’allegato XXIII è sostituito e integrato con una parte C che amplia i beni soggetti a restrizione, in particolare nel comparto siderurgico e meccanico.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio esterocontrolli all’esportazioneenergiatrasportiprotezione dei dati

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