Regolamento (UE) 2023/426
Regolamento (UE) 2023/426 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime sanzionatorio dell’UE contro soggetti collegati all’aggressione contro l’Ucraina, aggiornando alcune deroghe al congelamento dei beni e ampliando gli obblighi di segnalazione. Vengono introdotte o prorogate autorizzazioni nazionali per consentire la chiusura ordinata di determinate operazioni, la cessione di titoli e il trattamento di specifici pagamenti. Inoltre, si rafforzano gli obblighi di comunicazione verso le autorità nazionali e la Commissione, con particolare attenzione ai dati su fondi e risorse economiche congelati e al ruolo dei depositari centrali di titoli.
Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative a persone ed entità che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, con estensione di deroghe e nuovi obblighi di comunicazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi soggetti al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014, nonché alle autorità competenti degli Stati membri e, per specifici obblighi informativi, anche ai depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. Rileva per operazioni, contratti e altri accordi con soggetti inseriti nell’allegato I, in particolare nelle rubriche "Entità" e per talune voci specificamente indicate; comprende anche fondi e risorse economiche congelati o da trattare come congelati nel territorio dell’Unione. L’articolo 1, punto 5, si applica dal 26 aprile 2023; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina
Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione contro persone, entità e organismi coinvolti in azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Le modifiche discendono dall’adeguamento della decisione (PESC) 2014/145 e mirano sia a introdurre deroghe più puntuali per la chiusura di operazioni in corso, sia a rafforzare la tracciabilità dei fondi e delle risorse economiche soggetti a congelamento.
Contesto e finalità
Il regolamento dà attuazione, sul piano UE, alle modifiche della decisione (PESC) 2023/432 del 25 febbraio 2023. I considerando evidenziano tre obiettivi principali: estendere alcune deroghe a nuove entità inserite nell’elenco, consentire specifiche operazioni di chiusura o trasferimento in tempi definiti e introdurre obblighi informativi più dettagliati per garantire l’effettività delle misure restrittive in tutta l’Unione.
Deroghe al congelamento dei beni e autorizzazioni nazionali
L’articolo 1 interviene principalmente sull’articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 269/2014. In primo luogo, viene introdotta una deroga che consente alle autorità competenti nazionali di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, oppure la loro messa a disposizione, a favore delle entità indicate alle voci 198, 199 e 200 dell’allegato I, quando ciò sia necessario per chiudere, entro il 26 agosto 2023, operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023. Per l’entità alla voce 198 è prevista anche una specifica possibilità di utilizzo fino al 26 novembre 2023 per pagamenti della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione russa.
In secondo luogo, il nuovo paragrafo 5 bis dell’articolo 6 ter consente misure analoghe con riferimento all’entità di cui alla voce 101, se necessarie per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un’entità stabilita nell’Unione controllata attualmente o in passato dall’entità di cui alla voce 82. La cessione o il trasferimento devono essere completati entro il 24 luglio 2023 e devono derivare da rapporti contrattuali anteriori al 3 giugno 2022. Il nuovo paragrafo 5 ter riguarda invece l’entità di cui alla voce 190 e consente autorizzazioni per chiudere entro il 26 agosto 2023 operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023.
Proroghe ed estensioni dell’ambito soggettivo
Il regolamento proroga al 31 maggio 2023 il termine previsto all’articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a). Inoltre estende il perimetro di una specifica deroga dell’articolo 6 sexies, paragrafo 1, includendo anche le voci 198, 199 e 200 dell’allegato I accanto alle voci già elencate (53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127).
Nuovi obblighi di comunicazione e contenuto delle informazioni
Il nuovo testo dell’articolo 8 rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi devono trasmettere immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni idonee a favorire l’attuazione del regolamento. In particolare, devono comunicare:
- le informazioni sui fondi e sulle risorse economiche congelati ai sensi dell’articolo 2, oppure sui beni presenti nel territorio dell’Unione appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da soggetti inseriti nell’allegato I che non siano stati trattati come congelati;
- le informazioni sui fondi e sulle risorse economiche per i quali, nelle due settimane precedenti l’inserimento in elenco, sia stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione.
La comunicazione deve avvenire entro due settimane dall’acquisizione delle informazioni. Le informazioni sui beni congelati devono includere almeno i dati identificativi del soggetto rilevante, l’importo o il valore di mercato alla data della comunicazione e del congelamento, nonché il tipo di fondi o risorse economiche con relativa classificazione e, se disponibile, quantità, ubicazione e altre caratteristiche utili.
Flusso delle informazioni, cooperazione e ruolo dei depositari centrali di titoli
Lo Stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione le informazioni ricevute entro due settimane. Se le informazioni sono state dichiarate riservate nell’ambito di indagini o procedimenti penali, è possibile trasmetterle in forma anonima. I depositari centrali di titoli, considerata la loro rilevanza sistemica, sono tenuti a inviare alle autorità competenti, entro due settimane dall’acquisizione e poi ogni tre mesi, sia le informazioni previste dai paragrafi 1 e 1 bis sia i dati sulle perdite e i danni straordinari e imprevisti relativi ai fondi e alle risorse economiche pertinenti, con contemporato inoltro alla Commissione.
Gli Stati membri e i soggetti interessati devono inoltre cooperare con la Commissione nella verifica delle informazioni. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni e, se la richiesta è rivolta a un soggetto privato, ne informa parallelamente lo Stato membro interessato. Le autorità competenti possono usare le informazioni solo per le finalità per cui sono state comunicate o ricevute, e devono poterle scambiare con altre autorità nazionali e con la Commissione. Il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725 ed essere limitato a quanto necessario per l’applicazione del regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la disposizione che sostituisce integralmente l’articolo 8 si applica solo dal 26 aprile 2023, così da consentire gli adeguamenti operativi richiesti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in ogni sua parte.
Disposizioni principali
Deroghe per la cessazione di operazioni e per la Jewish Claims Conference
All’articolo 6 ter è inserito il paragrafo 2 quinquies: le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, o la loro messa a disposizione, a favore delle entità di cui alle voci 198, 199 e 200 dell’allegato I, se necessari per porre termine entro il 26 agosto 2023 a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi prima del 25 febbraio 2023. Per l’entità di cui alla voce 198 è prevista inoltre una specifica finestra fino al 26 novembre 2023 per transazioni finalizzate all’erogazione di fondi da parte della Jewish Claims Conference a beneficiari nella Federazione russa.
Deroga per la cessione o il trasferimento di titoli e per la chiusura di altri rapporti
All’articolo 6 ter sono inseriti i paragrafi 5 bis e 5 ter. Il paragrafo 5 bis consente autorizzazioni per lo svincolo di fondi o risorse economiche detenuti dall’entità di cui alla voce 101, o per la loro messa a disposizione, se necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un’entità stabilita nell’Unione controllata attualmente o precedentemente dall’entità di cui alla voce 82; la cessione deve essere completata entro il 24 luglio 2023 e derivare da operazioni, contratti o accordi conclusi prima del 3 giugno 2022. Il paragrafo 5 ter consente autorizzazioni analoghe per l’entità di cui alla voce 190 quando i fondi sono necessari per porre termine entro il 26 agosto 2023 a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023.
Proroga del termine di una deroga temporanea
All’articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a), la data del 28 febbraio 2023 è sostituita con il 31 maggio 2023, prorogando il termine applicabile alla relativa deroga.
Estensione dell’elenco delle entità rilevanti per una specifica deroga
All’articolo 6 sexies, paragrafo 1, il richiamo alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell’allegato I è esteso anche alle voci 198, 199 e 200 della rubrica "Entità" dell’allegato I.
Obblighi di comunicazione immediata e contenuto minimo delle informazioni
Il nuovo articolo 8 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di trasmettere immediatamente alle autorità competenti tutte le informazioni utili all’attuazione del regolamento. Ciò include: informazioni sui fondi e sulle risorse economiche congelati ai sensi dell’articolo 2, oppure non trattati come congelati pur appartenendo, essendo posseduti, detenuti o controllati da soggetti elencati nell’allegato I; nonché informazioni su fondi o risorse economiche per i quali, nelle due settimane precedenti l’inserimento in elenco, sia stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione. Le informazioni devono essere trasmesse entro due settimane dall’acquisizione. Il paragrafo 1 bis specifica il contenuto minimo: dati identificativi del titolare/controllante, importo o valore di mercato alla data di comunicazione e di congelamento, tipologia di fondi e risorse economiche con classificazione e, se disponibile, quantità, ubicazione e altre caratteristiche rilevanti.
Trasmissione alla Commissione e ruolo dei depositari centrali di titoli
L’articolo 8, paragrafo 1 ter, prevede che lo Stato membro interessato trasmetta alla Commissione le informazioni ricevute entro due settimane; in caso di indagini penali o procedimenti penali, la trasmissione può avvenire in forma anonima se le informazioni sono state dichiarate riservate da un’autorità giudiziaria o dall’autorità inquirente. I depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 devono trasmettere all’autorità competente, entro due settimane dall’acquisizione e poi ogni tre mesi, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e le informazioni su perdite e danni straordinari e imprevisti relativi ai fondi e alle risorse economiche pertinenti, inviandole contemporaneamente anche alla Commissione.
Cooperazione con la Commissione, finalità d’uso e protezione dei dati
L’articolo 8, paragrafi 1 quater, 2, 3, 4 e 5, disciplina la cooperazione tra Stati membri, soggetti interessati e Commissione nella verifica delle informazioni. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni e, se la richiesta è rivolta a un soggetto privato, ne informa contestualmente lo Stato membro interessato. Le informazioni ricevute possono essere usate solo per le finalità per cui sono state comunicate o ricevute. Le autorità competenti, incluse le autorità di contrasto e i registri pubblici pertinenti, devono elaborare e scambiare le informazioni, anche personali, con altre autorità competenti e con la Commissione. Il trattamento dei dati personali è subordinato al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 e deve limitarsi a quanto necessario per l’applicazione del regolamento e la cooperazione effettiva.
Aggiornamento degli obblighi di informazione verso la Commissione
All’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), la formulazione è sostituita in modo da ricomprendere i fondi e le risorse economiche congelati ai sensi dell’articolo 2 e le autorizzazioni concesse nell’ambito delle deroghe previste dal regolamento.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 5, relativo al nuovo articolo 8, si applica dal 26 aprile 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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