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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/419

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32023R0419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, che contiene l'elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive in relazione alla Bielorussia. La modifica consiste nella sostituzione di 21 voci relative a persone fisiche e di 2 voci relative a persone giuridiche, con conseguente aggiornamento dei dati identificativi, delle motivazioni dell'inserimento e delle date di listaggio. Il provvedimento si inserisce nel più ampio regime sanzionatorio dell'UE, che il Consiglio indica come prorogato fino al 28 febbraio 2024 nell'ambito del riesame della decisione 2012/642/PESC.

Modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 aggiornando l'elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione in quanto regolamento direttamente applicabile. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, con effetti sulle misure restrittive connesse alla situazione in Bielorussia e al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina. Il regolamento interviene solo sull'elenco sanzionatorio, sostituendo specifiche voci; non disciplina in questo testo esclusioni operative ulteriori.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419 del Consiglio

Il regolamento attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, inserendosi nel regime di misure restrittive dell'Unione nei confronti della Bielorussia. Dal testo emerge che il Consiglio, a seguito di un riesame della decisione 2012/642/PESC, ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2024 e, parallelamente, aggiornare l'elenco delle persone ed entità designate.

Finalità e contesto

Il provvedimento non istituisce un nuovo quadro sanzionatorio, ma interviene sull'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 per adeguare l'elenco dei soggetti oggetto di misure restrittive. La logica sottesa è quella di mantenere coerente il regime UE alla luce della situazione politica in Bielorussia e del coinvolgimento del Paese nell'aggressione russa contro l'Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento opera sull'elenco nominativo delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006. Le modifiche riguardano esclusivamente l'allegato I e, in particolare, le tabelle dedicate alle persone fisiche e alle persone giuridiche.

Modifiche alle persone fisiche elencate

Nella tabella A dell'allegato I vengono sostituite 21 voci, corrispondenti ai numeri 10, 17, 20, 22, 35, 39, 41, 42, 64, 65, 71, 73, 75, 78, 85, 87, 89, 90, 123, 125 e 179.

Le motivazioni riportate nel testo consolidano tre filoni principali:

  • responsabilità per la repressione e l'intimidazione di manifestanti pacifici dopo le elezioni presidenziali del 2020;
  • coinvolgimento in arresti arbitrari, maltrattamenti e tortura;
  • partecipazione a irregolarità elettorali, falsificazione dei risultati, repressione della società civile, controllo dei media e sostegno al regime di Lukashenko.

Tra le categorie ricorrenti figurano esponenti delle forze di polizia e dei servizi interni, funzionari della commissione elettorale centrale, magistrati, esponenti dell'amministrazione presidenziale, dirigenti del settore informazione e imprenditori considerati beneficiari o sostenitori del regime.

Modifiche alle persone giuridiche elencate

Nella tabella B sono sostituite due voci:

  • n. 5, relativa a Synesis LLC;
  • n. 29, relativa a Joint Stock Company "Belarusian Potash Company".

Per Synesis LLC il testo ribadisce che la società ha fornito alle autorità bielorusse la piattaforma di sorveglianza Kipod, idonea alla ricerca e analisi di immagini video e all'uso del riconoscimento facciale, contribuendo così alla repressione della società civile e dell'opposizione democratica. È inoltre richiamato il vantaggio tratto dal regime tramite l'Hi-Tech Park e altri benefici fiscali.

Per la Belarusian Potash Company si conferma il ruolo di braccio esportatore di Belaruskali e la sua rilevanza economica per il regime di Lukashenko, in ragione delle esportazioni di potassa e del trattamento monopolistico riconosciuto dallo Stato.

Effetti normativi e applicazione temporale

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa altresì la sua diretta applicabilità e l'obbligatorietà in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Osservazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il rilievo pratico principale è l'aggiornamento della platea dei soggetti designati, con possibili impatti su rapporti contrattuali, compliance sanzionatoria, due diligence su controparti bielorusse e verifiche su asset, partecipazioni e flussi economici riconducibili ai nominativi elencati. Il regolamento, tuttavia, non contiene nel testo fornito ulteriori disposizioni procedurali o nuove sanzioni autonome, limitandosi alla modifica dell'allegato designations.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono sostituite 21 voci della tabella A relativa alle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e 2 voci della tabella B relativa alle persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Persone fisiche interessate

Sono sostituite le voci n. 10, 17, 20, 22, 35, 39, 41, 42, 64, 65, 71, 73, 75, 78, 85, 87, 89, 90, 123, 125 e 179. Le motivazioni richiamano, a seconda dei casi, repressione e intimidazione nei confronti di manifestanti pacifici dopo le elezioni presidenziali del 2020, violazioni dei diritti umani, compromissione dello Stato di diritto, falsificazione dei risultati elettorali, repressione della società civile, controllo dell'informazione e sostegno al regime di Lukashenko.

Persone giuridiche interessate

Sono sostituite le voci n. 5 e 29 relative a Synesis LLC e alla Joint Stock Company "Belarusian Potash Company". Per Synesis LLC viene confermata la responsabilità per la fornitura di una piattaforma di sorveglianza utilizzata dalle autorità bielorusse; per la Belarusian Potash Company viene ribadito il ruolo di braccio esportatore dell'impresa statale Belaruskali e il vantaggio tratto dal regime di Lukashenko.

Riesame e proroga delle misure restrittive

Nei considerando si dà atto che, a seguito del riesame della decisione 2012/642/PESC, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2024. Tale dato contestuale spiega il mantenimento e l'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio nel quadro del regime UE verso la Bielorussia.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunebielorussiadiritti umanicommercio estero

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