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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/420

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio del 24 febbraio 2023 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230

Normativa europea32023R0420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma, a seguito del riesame periodico, che i soggetti elencati continuano a soddisfare i presupposti per il mantenimento nell’elenco. Il regolamento sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dell’elenco UE delle persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità inseriti nell’elenco allegato al regolamento, rispetto ai quali continuano ad applicarsi le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Ha portata generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono esclusi i soggetti non ricompresi nell’elenco aggiornato; il testo non disciplina in modo autonomo nuove categorie di destinatari, ma si limita a mantenere e aggiornare l’elenco esistente.

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità sottoposti a misure restrittive specifiche contro il terrorismo. L’atto si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 2580/2001 e dà seguito al riesame periodico dell’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, confermando il mantenimento dei soggetti già inseriti.

Contesto e base giuridica

Il Consiglio richiama il TFUE, il regolamento (CE) n. 2580/2001 e la proposta dell’Alto Rappresentante. Nei considerando si precisa che il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230 aveva già stabilito un elenco aggiornato; il nuovo atto interviene per confermarlo e aggiornarlo dopo il riesame, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni trasmesse dalle autorità nazionali competenti.

Riesame dell’elenco e presupposti del mantenimento

Il Consiglio dichiara di aver verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti di tutti i soggetti elencati, per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della medesima posizione comune. Sulla base di tale verifica, conclude che i soggetti cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC devono continuare a essere assoggettati alle misure restrittive del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Comunicazione agli interessati

Il Consiglio afferma di aver fornito, ove praticamente possibile, la motivazione dell’inserimento nell’elenco a tutte le persone, i gruppi e le entità interessati. Inoltre, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ha informato i soggetti inseriti nell’elenco della decisione di mantenerli al suo interno e della possibilità di chiedere le motivazioni dell’inserimento qualora non già comunicate.

Disposizioni operative

L’articolo 1 dispone che l’elenco aggiornato figura nell’allegato del regolamento. L’articolo 2 abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230. L’articolo 3 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Allegato: contenuto dell’elenco

L’allegato riporta nominativamente le persone fisiche, i gruppi e le entità interessati. Tra i soggetti elencati figurano, tra gli altri, persone con indicazione di alias, data e luogo di nascita, cittadinanza e numeri di passaporto, nonché organizzazioni e movimenti indicati con denominazioni principali e vari alias. L’allegato costituisce la parte sostanziale dell’atto, in quanto individua i destinatari concreti delle misure restrittive.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. L’elenco include sia persone fisiche sia gruppi ed entità, identificati nominalmente nell’allegato.

Riesame periodico e conferma dei presupposti

Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato l’elenco come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. Il Consiglio ha verificato l’esistenza di decisioni delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC e ha ritenuto che i soggetti interessati debbano continuare a essere sottoposti alle misure restrittive.

Comunicazione agli interessati e motivazione dell’iscrizione

Il Consiglio ha, per quanto praticamente possibile, comunicato la motivazione dell’inserimento nell’elenco a tutte le persone, i gruppi e le entità interessati. Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, ha inoltre informato i soggetti elencati della decisione di mantenerli nell’elenco e della possibilità di chiedere le motivazioni dell’inserimento, ove non già comunicate.

Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230, che era il precedente atto di aggiornamento dell’elenco.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materielotta al terrorismomisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni UE

Testo integrale

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