Regolamento (UE) 2023/428
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/428 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che attua l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/428 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive relative al Mali, inserendo una nuova persona fisica nell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770. La misura si fonda sulla persistente gravità della situazione in Mali e sulla responsabilità attribuita al soggetto inserito per le attività del Wagner Group nel Paese. Il regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 per inserire una nuova persona fisica nell’elenco soggetto a misure restrittive in considerazione della situazione in Mali.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione relative al Mali, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770. L’intervento consiste nell’aggiunta di un nuovo nominativo all’elenco di cui all’articolo 2 ter del regolamento base, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Non introduce esclusioni o deroghe autonome.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/428 del Consiglio: inserimento di una persona nell’elenco delle misure restrittive relative al Mali
Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo al Mali, disciplinato dal regolamento (UE) 2017/1770. L’intervento si inserisce nel contesto della persistente instabilità del Paese e della collaborazione delle autorità di transizione con il Wagner Group, ritenuta rilevante ai fini della minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità del Mali.
Contesto e finalità
I considerando richiamano l’adozione del regolamento (UE) 2021/2201, che ha dato attuazione alla decisione (PESC) 2021/2208 istituendo un quadro specifico per misure restrittive contro persone ed entità responsabili di minacciare il Mali o di ostacolarne la transizione politica. Il Consiglio rileva inoltre la gravità della situazione, la presenza del Wagner Group e il coinvolgimento dei suoi membri in gravi violazioni dei diritti umani in più contesti, compreso il Mali.
Modifica dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I bis del regolamento base è modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’aggiunta di un nuovo soggetto nella sezione dedicata all’elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 ter.
Soggetto inserito nell’elenco
La nuova iscrizione riguarda Ivan Aleksandrovitch Maslov, indicato come capo del Wagner Group in Mali. Il provvedimento riporta dati identificativi dettagliati, tra cui nome in alfabeto latino e cirillico, due possibili date di nascita, luoghi di nascita, cittadinanza, sesso e un indirizzo registrato in Russia secondo la fonte citata nell’allegato.
La motivazione dell’inserimento è che Maslov, in quanto capo locale del Wagner Group, è ritenuto responsabile delle azioni del gruppo che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, in particolare per il coinvolgimento in atti di violenza e in violazioni dei diritti umani, inclusa l’esecuzione extragiudiziale nota come "massacro di Moura".
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti del Consiglio in materia di sanzioni, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I bis
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’inserimento riguarda la sezione "Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2 ter".
Nuova iscrizione nell’elenco sanzionatorio
Nell’elenco viene aggiunta la voce n. 6 relativa a Ivan Aleksandrovitch MASLOV (in cirillico: Иван Александрович МАСЛОВ), nato l’11.7.1982 oppure il 3.1.1980, cittadino russo, di sesso maschile, indicato come capo del Wagner Group in Mali. La motivazione dell’inserimento è la responsabilità per azioni del Wagner Group che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, inclusi atti di violenza e gravi violazioni dei diritti umani, come il cosiddetto "massacro di Moura".
Base normativa e contesto delle misure restrittive
Il regolamento attua l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1770. I considerando richiamano il nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) 2021/2201 e dalla decisione (PESC) 2021/2208 per sanzionare persone ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare la transizione politica.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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