Cassazione Penale, Sentenza n. 19634/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge (art. 56 legge 689/1981 e successive modifiche) perché il giudice dell'udienza preliminare, nella sentenza di patteggiamento, ha stabilito per l'imputato un periodo di uscita dal domicilio pari a due ore giornaliere (dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato), inferiore al minimo previsto dal primo comma della norma che dispone che il condannato "in ogni caso, può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno". Con motivi aggiunti il difensore ha inoltre dedotto l'illegalità complessiva della pena e chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene il giudice dell'udienza preliminare non possa stabilire un periodo quotidiano di allontanamento dal domicilio inferiore alle quattro ore previste dalla legge, la determinazione di un periodo inferiore in sede di patteggiamento non determina automaticamente una pena "illegale" tale da travolgere la pronuncia. Si è richiamata giurisprudenza consolidata secondo cui tale vizio, nel contesto del patteggiamento, è correggibile non con ricorso per cassazione ma con istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 678, comma 1, c.p.p. Conseguentemente il vizio dovrà essere sanato mediante richiesta al giudice della sorveglianza e non con l'annullamento della sentenza di patteggiamento. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)
La sentenza impugnata è una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la decisione è stata esaminata nel quadro dei limiti e rimedi relativi alle pene sostitutive della detenzione
art. 56 legge 689/1981
"il condannato, in ogni caso, può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno"
La norma stabilisce un minimo di quattro ore giornaliere di allontanamento dal domicilio per la detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto che il provvedimento che fissi un periodo inferiore contrasti con questa previsione, ma che tale vizio sia sanabile mediante rimedio procedurale e non sempre idoneo ad annullare la sentenza di patteggiamento
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Individua il rimedio procedurale (istanza al magistrato di sorveglianza) per ottenere la rettifica o regolazione delle condizioni della detenzione domiciliare; la Corte ha indicato che la correzione dell'orario di allontanamento va perseguita con tale istanza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, Rv. 287261-01)
Precedente richiamato che afferma la non automatica illegittimità della pena nel caso di fissazione di ore inferiori al minimo in sede di patteggiamento e individua il magistrato di sorveglianza quale rimedio competente per la rettifica
Massime di principio
- In caso di patteggiamento, la fissazione di un periodo di allontanamento dal domicilio inferiore alle quattro ore giornaliere previste dall'art. 56 legge 689/1981 è un vizio formale correggibile e non necessariamente causa automatica di annullamento della sentenza in Cassazione
- La via corretta per ottenere la rettifica delle condizioni della detenzione domiciliare (es. aumento delle ore di uscita giornaliere) è l'istanza al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 678 cod. proc. pen., non il ricorso per cassazione, salvo che il vizio produca una illegittimità sostanziale o violi diritti fondamentali
- Il giudice dell'udienza preliminare dovrebbe rispettare i limiti normativi (es. minimo di quattro ore), ma un errore in tal senso, quando ricade nel quadro del patteggiamento, è da considerare sanabile e non sempre idoneo a travolgere la sentenza
- Per il difensore conviene chiedere, in fase di patteggiamento o immediatamente dopo, la correzione delle condizioni della detenzione domiciliare o proporre l'istanza al magistrato di sorveglianza per evitare il rischio di un rigetto per inammissibilità del rimedio in Cassazione
- Il ricorso per cassazione è più efficace se fondato su vizi di diritto che determinano una illegittimità sostanziale della pena; errori formali che possono essere rimossi mediante strumenti esecutivi o di vigilanza possono non essere accolti dalla Corte
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