Parere n. 1131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Alessandro Luigi Beretta, Luca Beretta, Lorenzo Beretta, contro Comune di Baranzate, avverso avv. ordinanza di demolizione n. 70 del 11 ottobre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario avverso l’ordinanza di demolizione n. 70 dell’11 ottobre 2024 e il provvedimento comunale prot. n. 331 del 9 gennaio 2025, con istanza cautelare
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Baranzate, ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, ha ordinato la rimozione o demolizione di interventi realizzati senza titolo nei capannoni denominati “Blocco A” e “Blocco B”, comprendenti un mutamento di destinazione d’uso da industriale o ufficio a dormitorio, la realizzazione di servizi igienici e cucina alimentata a GPL, modifiche interne e dell’ingresso, nonché l’insediamento di attività produttive ritenute non conformi al P.G.T. I ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001 ed erronea interpretazione delle N.T.A. del P.G.T.; incertezza sul potere esercitato e sviamento; violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della l. 241/1990, degli artt. 41 e 42 Cost., dell’art. 13, comma 14-bis, della l.r. Lombardia n. 12/2005 e degli artt. 16.1 e 16.4 delle N.T.A., per avere l’ufficio tecnico fornito una presunta interpretazione autentica o rettifica del P.G.T. senza seguire il procedimento previsto; lesione del legittimo affidamento; difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. 241/1990 e illegittima motivazione postuma. Nel corso del procedimento i ricorrenti hanno inoltre prodotto documentazione relativa ai contratti di locazione e fotografie attestanti la rimessione in pristino degli interventi non conformi realizzati dai conduttori.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato il merito del ricorso, poiché non risultava ancora acquisita la relazione ministeriale di rito sul merito. Ha esaminato soltanto l’istanza cautelare e ha ritenuto sussistente il periculum in mora, considerando che l’esecuzione dell’ordinanza avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli sui beni e che i ricorrenti avevano rimesso in pristino gli interventi non conformi realizzati dai conduttori. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta. Il Collegio ha disposto che il Ministero competente trasmetta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione contenente deduzioni puntuali e motivate sui singoli motivi di ricorso e acquisisca la documentazione necessaria dal Comune di Baranzate. La relazione dovrà essere previamente inviata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali osservazioni. Nelle more è stata sospesa l’adozione del parere definitivo e la trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza.
Osservazioni
Esame limitato alla fase cautelare
In assenza della relazione ministeriale di rito sul merito, il Collegio ha precisato che ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito resta impregiudicata e che il ricorso può essere esaminato soltanto quanto all’istanza cautelare.
Istanza cautelare
È stato ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione avrebbe arrecato effetti pregiudizievoli sui beni oggetto del provvedimento. È stata inoltre valorizzata la rimessione in pristino degli interventi non conformi realizzati dai conduttori.
Incombenti istruttori
Il Ministero competente dovrà trasmettere entro sessanta giorni una relazione puntuale e motivata sui singoli motivi di ricorso, acquisendo la documentazione necessaria dal Comune di Baranzate e inviando previamente la relazione ai ricorrenti per consentire loro di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a quindici giorni.
Norme richiamate
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
rimozione o demolizione degli interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo
Sono le disposizioni richiamate dal Comune quale base giuridica dell’ordinanza di demolizione; il Consiglio di Stato non ne ha ancora valutato definitivamente la corretta applicazione.
art. 13, comma 14-bis, l.r. Lombardia n. 12/2005
I ricorrenti sostengono che l’eventuale rettifica o interpretazione del P.G.T. avrebbe dovuto seguire il procedimento semplificato previsto dalla disposizione; la questione è rimasta impregiudicata.
artt. 16.1 e 16.4 delle N.T.A. del P.G.T.
art. 16.4: Aree D produttive localizzate in zone prevalentemente residenziali
Le disposizioni disciplinano, secondo le parti, l’area in cui ricade il compendio immobiliare e la compatibilità delle attività produttive; il Collegio non ha ancora definito la corretta interpretazione delle norme urbanistiche.
art. 3 l. 241/1990
obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
È stato invocato dai ricorrenti per contestare il difetto di motivazione dell’ordinanza e la motivazione postuma; nessuna decisione definitiva è stata resa sul motivo.
art. 1 l. 241/1990
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 97 Cost.
È stato invocato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il Collegio non ha definito la censura.
artt. 41 e 42 Cost.
Sono stati richiamati dai ricorrenti a tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà; la questione è rimasta impregiudicata.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando non sia ancora disponibile la relazione ministeriale di rito sul merito, il Consiglio di Stato può limitare l’esame alla domanda cautelare, rinviando ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito.
- La sospensione cautelare di un’ordinanza di demolizione può essere disposta quando l’esecuzione dell’atto sia idonea a produrre un pregiudizio concreto sui beni interessati e dagli atti emergano elementi favorevoli, quale la rimessione in pristino degli interventi abusivi realizzati da terzi conduttori.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare nel ricorso straordinario non comporta una valutazione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato né anticipa la decisione sul merito.
- Prima dell’esame definitivo del ricorso, il Consiglio di Stato può disporre l’integrazione istruttoria mediante acquisizione della relazione ministeriale, della documentazione dell’amministrazione resistente e delle osservazioni del ricorrente, assicurando il contraddittorio procedimentale.
Ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da proprietari di immobili contro il Comune di Baranzate, con istanza cautelare, avverso l’ordinanza di demolizione n. 70 dell’11 ottobre 2024 e il successivo provvedimento comunale prot. n. 331 del 9 gennaio 2025. L’ordinanza era stata adottata ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001 in relazione a interventi ritenuti realizzati senza titolo nei capannoni denominati “Blocco A” e “Blocco B”.
Interventi contestati e vicenda procedimentale
Il Comune aveva contestato, tra l’altro, il mutamento di destinazione d’uso di parte degli immobili da industriale o ufficio a dormitorio, la realizzazione di servizi igienici e di una cucina alimentata a GPL, modifiche all’ingresso e alle partizioni interne, nonché l’insediamento di attività produttive artigianali-industriali ritenute non conformi alla disciplina del P.G.T. e alle N.T.A., in particolare all’art. 16.4 relativo alle aree produttive localizzate in zone prevalentemente residenziali.
I ricorrenti avevano presentato osservazioni chiedendo l’annullamento parziale dell’ordinanza e un incontro con gli uffici comunali. Avevano dichiarato di non essere a conoscenza dell’utilizzo di parte dei capannoni come dormitorio, della sublocazione del “Blocco B” e della realizzazione delle opere edilizie non autorizzate. Successivamente avevano prodotto i contratti di locazione e documentazione fotografica attestante la rimessione in pristino degli interventi non conformi realizzati dai conduttori.
Motivi di ricorso
I ricorrenti hanno dedotto cinque gruppi di censure:
- violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, erronea interpretazione delle N.T.A. del P.G.T., difetto di istruttoria e incompetenza dell’organo comunale;
- incertezza nell’individuazione del potere esercitato e sviamento, per la commistione tra i presupposti dell’ordinanza di demolizione e quelli di un provvedimento di sospensione o cessazione dell’attività;
- violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della l. 241/1990, degli artt. 41 e 42 Cost., dell’art. 13, comma 14-bis, della l.r. n. 12/2005 e degli artt. 16.1 e 16.4 delle N.T.A., per avere l’ufficio tecnico comunale effettuato una presunta rettifica o interpretazione autentica del P.G.T. senza seguire il procedimento previsto;
- violazione del legittimo affidamento, in ragione di rassicurazioni che, secondo i ricorrenti, avrebbero escluso incidenze del P.G.T. sull’area;
- violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per difetto di motivazione dell’ordinanza e per illegittima motivazione postuma.
Esame cautelare
Il Ministero riferente aveva concluso per l’accoglimento della domanda cautelare, ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora. Il Collegio ha tuttavia rilevato che non era stata prodotta la relazione ministeriale di rito sul merito del ricorso. Per tale ragione ha limitato l’esame alla sola istanza cautelare, lasciando impregiudicate tutte le valutazioni sulle questioni processuali e sostanziali.
Il periculum in mora è stato ritenuto sussistente perché l’esecuzione dell’ordinanza avrebbe prodotto effetti pregiudizievoli sui beni interessati. Il Collegio ha inoltre considerato la circostanza che i ricorrenti avevano rimesso in pristino gli interventi non conformi ai titoli edilizi, realizzati dai conduttori degli immobili.
Dispositivo cautelare e istruttoria
L’istanza cautelare è stata accolta ed è stata sospesa l’emissione del parere definitivo. Il Consiglio di Stato ha disposto che il Ministero competente trasmetta entro sessanta giorni una relazione contenente deduzioni puntuali e motivate sui singoli motivi di ricorso, acquisendo la documentazione necessaria dal Comune di Baranzate.
La relazione dovrà essere previamente inviata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni. Il parere è stato trasmesso anche al Comune e ai ricorrenti per consentire un più rapido svolgimento dell’istruttoria. La decisione sul merito e sulle eventuali questioni di rito è stata rinviata a una successiva adunanza.
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