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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12854/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la legittimità di opere programmate e già eseguite dalla resistente sull'affaccio interno del cortile (installazione di canne fumarie, contatori e modifiche di serramenti), deducendo violazione del decoro architettonico e dell'art. 1120 c.c., violazione dell'art. 843 c.c. (accesso al fondo altrui per l'esecuzione delle opere), vizi procedurali e omesso esame di fatti decisivi risultanti dalla c.t.u.; inoltre sostenevano che esistessero soluzioni alternative (ponteggi, occupazione della via pubblica).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati i profili sostanziali (anche in relazione alla valutazione del decoro architettonico e alla necessità dell'accesso ex art. 843 c.c.) e ha dichiarato inammissibili vari motivi per mancato rispetto dell'onere di cui all'art. 348-ter c.p.c. Ha confermato il criterio applicato dalla Corte d'appello secondo cui il giudizio sul decoro valuta in modo temperato unitarietà originaria, pregresse alterazioni e impatto della nuova opera; ha inoltre condiviso la valutazione di proporzionalità circa la necessità dell'accesso (altre soluzioni erano incertain o più onerose). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e a eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1120 c.c.

    Norma invocata in relazione ai lavori su parti comuni; la Corte ha valutato che la modifica (sostituzione canna fumaria con diametro maggiore) non integra, nel caso concreto, una lesione del decoro architettonico quando l'impatto non è peggiorativo in modo significativo tenuto conto delle precedenti alterazioni

  • art. 843 c.c.

    Regola il diritto di accesso al fondo altrui per costruire o riparare; la Corte ha confermato che il requisito della 'necessità' va valutato con criterio di proporzionalità rispetto alle alternative realmente praticabili e non con rigido criterio di impossibilità assoluta

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiede che in cassazione, quando vi sono pronunce conformi di primo e secondo grado, il ricorrente indichi le ragioni di fatto diverse che giustificano la censura; la mancata distinzione ha determinato l'inammissibilità di alcuni motivi

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento dei motivi per omesso esame di fatti decisivi; applicato congiuntamente all'art. 348-ter per verificare l'ammissibilità dei motivi

  • art. 54 co. 2 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012

    Richiamato per l'applicabilità dell'art. 348-ter ai giudizi d'appello iniziati dopo la data normativa indicata

  • Cass. SU n. 12310/2015

    Precedente di principio richiamato in tema di ammissibilità della domanda relativa a opere già esistenti se connessa alla vicenda dedotta in giudizio e non pregiudica le difese

  • Cass. n. 5722/2024 e Cass. n. 16518/2023

    Giurisprudenza di riferimento sul criterio di valutazione del decoro architettonico: occorre un bilanciamento tra unitarietà originaria, menomazioni pregresse e alterazione prodotta dalla nuova opera

  • d.p.r. 115/2002 art. 13 co. 1-quater

    Norma richiamata per prevedere il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione

Massime di principio

  • La valutazione della lesione del decoro architettonico non è assoluta: il giudice deve bilanciare l'unitarietà originaria dell'opera, le alterazioni pregresse e l'impatto concreto della nuova modifica; un degrado preesistente non esclude automaticamente ogni modifica successiva.
  • Ai fini dell'art. 843 c.c. la 'necessità' dell'accesso al fondo altrui è valutata con criterio di proporzionalità: se le alternative sono teoriche, incerti o eccessivamente onerose/complicate (es. autorizzazioni pubbliche non garantite, spazio stradale angusto), l'accesso privato può essere giustificato.
  • In Cassazione i motivi basati su omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n.5 c.p.c.) sono inammissibili se la parte non specifica le ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado come richiesto dall'art. 348-ter c.p.c.; è quindi essenziale indicare in modo preciso le differenze fattuali contestate.
  • Per opere su parti comuni (impianti, canne fumarie, contatori) la legittimità dipende dall'effettivo impatto visivo e funzionale: collocazioni non più lesive del decoro o già in linea con alterazioni pregresse possono essere dichiarate legittime.
  • Le questioni procedurali sulla ammissibilità di domande relative a opere già eseguite vanno valutate alla luce della loro connessione alla vicenda principale e delle potenzialità difensive della controparte; la semplice esistenza delle opere non rende la domanda inammissibile di per sé.

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