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Sentenza

Sentenza n. 3725/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione della Prefettura di Pavia comunicato al difensore in data 17.11.2025;

Giustizia amministrativa202600643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota PEC della Prefettura di Pavia che comunicava l’assenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiamando la precedente revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia a seguito di nulla osta rilasciato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pavia, ha impugnato una PEC della Prefettura qualificandola come diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha dedotto, da un lato, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi al rilascio e, dall’altro, l’illegittimità della tesi secondo cui il permesso per attesa occupazione sarebbe concedibile soltanto dopo l’effettivo avvio di un rapporto di lavoro. Le amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la PEC fosse una mera nota informativa e non un provvedimento lesivo, poiché l’unico atto lesivo era la precedente revoca del nulla osta, adottata e notificata nell’ambito del relativo procedimento. Il ricorrente aveva manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti contro la revoca, ma non li ha depositati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La PEC impugnata non aveva natura provvedimentale, limitandosi a informare il ricorrente degli effetti della precedente revoca del nulla osta; non conteneva una nuova valutazione istruttoria né una rinnovata ponderazione dei presupposti di fatto e di diritto. Pertanto costituiva una conferma meramente impropria o atto ricognitivo, non autonomamente impugnabile. Il giudice ha distinto tale atto dalla conferma propria, che soltanto ricorre quando l’amministrazione svolge una nuova istruttoria e rivaluta il contenuto sostanziale della decisione precedente, con conseguente autonoma impugnabilità e decorrenza di un nuovo termine. Il TAR ha comunque rilevato, ad abundantiam, l’infondatezza del ricorso nel merito: il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone l’instaurazione valida di un rapporto di lavoro e la sua successiva perdita o cessazione. Poiché il contratto di soggiorno non era stato sottoscritto e il rapporto lavorativo non era mai iniziato, mancavano i presupposti per il rilascio del titolo. È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa al preavviso di rigetto, non dovuto rispetto a una nota priva di natura provvedimentale. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni, considerata la limitata attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro [...] può [...] beneficiare degli effetti ad essa correlati [...] per un periodo non inferiore ad un anno [...]

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa e valida instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la sua successiva cessazione; non è sufficiente che il rapporto sia stato soltanto promesso o previsto nel nulla osta.

  • art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. 286/1998

    La disciplina richiamata è interpretata nel senso che la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione richiede che un rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Una nota con cui l’amministrazione si limita a richiamare il contenuto e gli effetti di un precedente provvedimento lesivo, senza svolgere una nuova istruttoria né una rinnovata ponderazione degli interessi e dei presupposti di fatto e di diritto, è un atto meramente confermativo o ricognitivo e non è autonomamente impugnabile.
  • Solo la conferma propria, adottata all’esito di una nuova istruttoria e di una nuova valutazione sostanziale della vicenda, costituisce un provvedimento di secondo grado autonomamente lesivo, idoneo a sostituire l’atto precedente e a far decorrere un nuovo termine per l’impugnazione.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone che un rapporto di lavoro subordinato sia stato validamente instaurato e sia successivamente cessato; non è concedibile quando il contratto di soggiorno non sia stato sottoscritto e il rapporto non abbia mai avuto inizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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