Sentenza del 15/07/2019 n. 4281 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Difensore - Agenzia Entrate Riscossione - Costituzione in giudizio - Avvocatura dello Stato - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con un difensore del libero foro, in assenza dei presupposti organizzativi e deliberativi richiesti, è affetta da nullità del mandato difensivo. Ne consegue l'invalidità degli atti processuali compiuti tramite tale difensore, salva la possibilità di regolarizzazione nei casi e nei termini consentiti dalle norme processuali applicabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante un avvocato del libero foro, anziché tramite l'Avvocatura dello Stato. La questione deriva dall'art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016, che ha istituito l'Agenzia quale successore di Equitalia, e dall'art. 43 del r.d. n. 1611/1933. Secondo il principio affermato, l'Agenzia deve normalmente avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; il ricorso a professionisti del libero foro è ammesso solo se supportato sia da un atto organizzativo generale che stabilisca i criteri per tale scelta, sia da una specifica delibera che motivi le ragioni concrete dell'incarico e sia sottoposta agli organi di vigilanza.
Norme richiamate
Art. 1 d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016
La disposizione istituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione quale successore ope legis di Equitalia e ne disciplina la partecipazione ai giudizi.
Art. 43 del r.d. n. 1611/1933
Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato costituisce la regola per l'ente; il ricorso ad avvocati del libero foro è un'eccezione e richiede specifici presupposti, tra cui un atto organizzativo generale e una motivata deliberazione relativa al caso concreto.
Massime di principio
- Quando un ente pubblico soggetto al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato si costituisce tramite un avvocato privato, non è sufficiente il semplice conferimento dell'incarico: devono essere verificati i presupposti normativi e organizzativi che consentono di derogare al patrocinio erariale.
- La delibera di incarico al libero foro deve indicare concretamente le ragioni della scelta e non può limitarsi a una formula generica o a un richiamo astratto alla possibilità di nominare avvocati esterni.
- L'assenza dei presupposti richiesti può determinare la nullità del mandato difensivo e degli atti compiuti dal difensore privo di valida legittimazione processuale.
- In casi analoghi è opportuno verificare sia l'esistenza dell'atto organizzativo generale dell'ente sia la specifica delibera di autorizzazione, oltre alla corretta sottoposizione agli organi di vigilanza.
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