Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32807/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente lamenta vizio di motivazione (art. 606, co.1, lett. e), c.p.p.): il giudice d'appello non avrebbe preso in considerazione la dichiarazione della parte civile secondo cui l'imputato avrebbe colpito con calci al fondoschiena la vittima, la quale aveva riferito di trovarsi seduta su un trattore ad un'altezza di 1,50 m, e non avrebbe valutato la compatibilità di tale dichiarazione con la dinamica dei fatti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, contro una sentenza di appello relativa a reato di competenza del giudice di pace, non fosse ammissibile il motivo di impugnazione relativo alla motivazione (art. 606, co.1, lett. e), c.p.p.), essendo l'impugnazione limitata ai vizi previsti dalle lettere a), b) e c) dello stesso art. 606 e conformemente all'art. 606, co. 2-bis introdotto dal d.lgs. 2018, n. 11. Inoltre la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la Cassazione non può rivalutare il compendio probatorio né compiere una reinterpretazione dei fatti: il rimedio invocato dal ricorrente si risolveva in una mera lettura alternativa delle stesse prove, operazione non consentita in sede di legittimità. In conseguenza di ciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.

    Norma sostanziale cui si riferisce il capo di imputazione (lesioni personali) risultante dagli atti, indicata come reato commesso in danno della parte civile.

  • art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamata come motivo di impugnazione proposto dal ricorrente (vizio di motivazione); la Corte osserva che contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace tale censura non è ammissibile.

  • art. 606, co. 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

    Individuate come le sole categorie di vizi deducibili nei ricorsi contro sentenze di appello relative a processi di competenza del giudice di pace, conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2-bis.

  • art. 606, co. 2-bis, c.p.p. (introdotto dall'art. 5, co.1, d.lgs. 2018, n.11)

    Richiamato per spiegare la limitazione delle doglianze proponibili in cassazione contro sentenze d'appello su materie delegate al giudice di pace.

  • art. 5, co. 1, d.lgs. 2018, n. 11

    Norma normativa che ha introdotto la modifica richiamata all'art. 606 co. 2-bis, limitando le ragioni di legittimità deducibili.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in relazione alla modalità di trattazione dei ricorsi (ricorso trattato per iscritto salvo richiesta di udienza da parte delle parti); qui il Procuratore generale ha formulato requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità.

  • legge n. 46 del 2006

    Richiamata come intervento normativo che ha inciso sull'art. 606 c.p.p.; la Corte osserva che, anche dopo tale modifica, il travisamento del fatto non è deducibile in Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Dispositivo applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000

    Citata in relazione al criterio di responsabilità del ricorrente nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili, giustificando la condanna alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019)

    Riferimenti giurisprudenziali richiamati per ribadire il principio consolidato che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie né effettuare una reinterpretazione dei fatti.

Massime di principio

  • Contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace le doglianze in Cassazione sono limitate: non è normalmente ammessa la censura generica sulla motivazione (art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.) ma solo i vizi specifici previsti dalle lettere a), b) e c) e dalle disposizioni di dettaglio (art. 606, co. 2-bis).
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del compendio probatorio: le questioni che si risolvono in una diversa lettura o reinterpretazione delle prove sono inammissibili in legittimità.
  • Se si intende impugnare la valutazione probatoria (per esempio incongruenze tra dichiarazioni e dinamica dei fatti), occorre in primo luogo prospettare motivi che configurino vizi procedurali o violazioni di legge che abbiano inciso sul giudizio di merito, piuttosto che una semplice contrapposizione di interpretazioni.
  • Proporre ricorso in Cassazione manifestamente inammissibile o basato su rivalutazioni decisorie comporta il rischio di condanna alle spese e di inflizione di somme alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è quindi consigliabile valutare attentamente l'ammissibilità dei motivi prima di ricorrere.
  • Quando si contestano omissioni della motivazione, bisogna dimostrare che si tratta di omissioni gravi e rilevanti sotto il profilo di diritto ed eventualmente rientranti nelle fattispecie di ammissibilità previste dalle norme speciali, evitando argomentazioni che si limitino a chiedere una diversa valutazione dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.