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Circolare

Circolare n. 22/E del 11/07/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modifiche apportate dalla legge di conversione del d.l. n. 66/2014 al credito IRPEF per lavoratori dipendenti e assimilati previsto per il 2014. Conferma i soggetti tenuti a riconoscere il credito e, soprattutto, ridisegna le modalità di recupero delle somme erogate dai sostituti d’imposta, che avviene tramite compensazione con modello F24 usando il codice tributo 1655, senza limiti di compensazione e con regole operative puntuali su mese/anno di riferimento, erogazioni in mesi diversi, conguagli di fine anno e casi di contestuale erogazione e recupero. Per amministrazioni dello Stato ed enti pubblici sono previste modalità alternative di recupero tramite riduzione di ritenute e contributi, o tramite F24/F24 enti pubblici, senza criteri di priorità tra le opzioni.

Riduzione del cuneo fiscale 2014: chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 89/2014

Riduzione del cuneo fiscale 2014: chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 89/2014

La circolare esamina le innovazioni introdotte dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nella disciplina del credito previsto dall’art. 1 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 per l’anno 2014, destinato ai lavoratori dipendenti e ad alcuni redditi assimilati. L’intervento si concentra soprattutto sulle modalità di recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta e, per le amministrazioni pubbliche, sulle forme alternative di recupero delle somme erogate.

Premessa e finalità

Con le circolari n. 8/E e n. 9/E del 2014 erano già stati forniti i primi chiarimenti applicativi sul credito per la riduzione del cuneo fiscale. La legge di conversione del decreto, entrata in vigore il 24 giugno 2014, ha modificato alcuni passaggi dell’art. 1, in particolare quelli relativi al recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta, incluse le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. La presente circolare si limita quindi a chiarire tali modifiche e le loro conseguenze operative.

Soggetti tenuti al riconoscimento del credito

Resta fermo che il credito deve essere riconosciuto, per il 2014, dai sostituti d’imposta indicati dagli articoli 23 e 29 del d.P.R. n. 600/1973, nei limiti previsti dall’art. 13 del TUIR. La legge di conversione ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell’art. 1, ma la modifica è meramente redazionale: il riconoscimento continua a essere automatico e il perimetro dei soggetti obbligati non cambia.

Recupero delle somme erogate dai sostituti d’imposta

La modifica sostanziale riguarda il recupero delle somme erogate ai lavoratori. Prima della conversione, il decreto richiamava la capienza delle ritenute disponibili e, in subordine, dei contributi previdenziali del medesimo periodo di paga. Dopo la modifica, il recupero avviene invece esclusivamente mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

A tal fine assume rilievo il codice tributo 1655, istituito con la risoluzione n. 48/E del 2014, denominato "Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66". L’uso di tale codice consente il recupero mediante F24 e rende applicabile il meccanismo della compensazione.

La circolare precisa inoltre che, per questo recupero, non opera il limite generale di compensazione previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000, né il divieto di compensazione dell’art. 31 del d.l. n. 78/2010 relativo ai crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo oltre 1.500 euro.

Modalità operative del recupero in F24

Il sostituto d’imposta deve utilizzare il modello F24, indicando il codice tributo 1655 nella sezione Erario. Gli importi a debito che vengono compensati possono appartenere anche ad altre sezioni del modello, non solo all’Erario, e precisamente:

  • INPS;
  • Regioni;
  • IMU e altri tributi locali;
  • altri enti previdenziali e assicurativi.

Se nel medesimo mese il sostituto eroga il credito ad alcuni lavoratori e, contestualmente, recupera crediti già erogati ad altri, occorre raffrontare gli importi e utilizzare in compensazione solo il saldo netto. In particolare:

  • se il credito erogato supera quello recuperato, si compensa il solo importo netto a credito;
  • se il credito recuperato supera quello erogato, il saldo netto a debito deve essere versato entro i normali termini delle ritenute d’acconto, sempre tramite il codice tributo 1655.

La circolare fa salvi i comportamenti tenuti prima del 24 giugno 2014 dai sostituti che abbiano già recuperato il credito mediante compensazione con F24.

Indicazione del mese e dell’anno di riferimento

Ai fini della compilazione dell’F24, il mese e l’anno di riferimento devono corrispondere al momento in cui il credito è stato effettivamente erogato al lavoratore, normalmente coincidente con il pagamento delle retribuzioni.

La circolare fornisce esempi pratici:

  • pagamento di stipendi di giugno 2014 il 10 luglio 2014: mese di riferimento 07, anno 2014;
  • pagamento di stipendi di giugno 2014 il 27 giugno 2014: mese di riferimento 06, anno 2014.

Se il credito è recuperato nel 2015 ma si riferisce a erogazioni del 2014, il riferimento temporale resta quello dell’anno di erogazione. Ad esempio, un credito erogato il 10 dicembre 2014 per stipendi di novembre 2014 mantiene come riferimento dicembre 2014 anche se la compensazione avviene nel 2015.

Erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015

Le somme erogate entro il 12 gennaio 2015 devono essere considerate come erogate nel mese di dicembre 2014. Ciò rileva sia per il recupero in compensazione sia per l’eventuale compilazione del modello F24.

Recupero in mesi diversi e compilazione di più righe

Quando lo stesso modello F24 è utilizzato per recuperare importi relativi a crediti erogati in mesi diversi, è necessario indicare ciascun importo in righe separate, con il relativo mese e anno di riferimento. La circolare esemplifica il caso di due erogazioni effettuate in luglio e agosto 2014, con compensazione mediante un unico F24.

Erogazione e recupero contestuali nello stesso mese

Se nello stesso mese il sostituto eroga il credito ad alcuni lavoratori e ne recupera ad altri, deve operare sul saldo netto. Gli esempi riportati chiariscono che:

  • un credito erogato pari a 1.600 euro e un credito recuperato pari a 400 euro generano un saldo netto a credito di 1.200 euro;
  • un credito erogato pari a 360 euro e un credito recuperato pari a 800 euro generano un saldo netto a debito di 440 euro, da versare con il codice 1655.

Erogazioni in sede di conguaglio di fine anno

Se il credito viene erogato o recuperato in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015, il codice 1655 deve comunque essere utilizzato, indicando mese di riferimento dicembre e anno 2014. La regola vale sia per l’importo da compensare sia per il versamento di un eventuale saldo a debito.

Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici

Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici la legge di conversione introduce una disciplina specifica. Le somme erogate possono essere recuperate:

  • mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali;
  • mediante compensazione con somme a debito utilizzando il modello F24 ordinario, quando il saldo complessivo è pari a zero;
  • mediante il modello F24 enti pubblici, in caso di contestuale versamento.

Se l’ente non versa contributi previdenziali per effetto del recupero, l’INPS e gli altri enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria recuperano i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario.

La circolare sottolinea che non esistono criteri di priorità tra le diverse modalità di recupero: l’amministrazione o l’ente possono scegliere quella ritenuta più opportuna, tenendo conto delle eventuali problematiche di incapienza, ad esempio in relazione ai conguagli derivanti dai modelli 730/2014.

Aliquote di computo delle prestazioni

La riduzione dei versamenti contributivi conseguente all’applicazione della disciplina non altera le aliquote di computo delle prestazioni. La circolare precisa che tale effetto è già coerente con quanto previsto dal testo normativo e che non vi sono novità sostanziali sul punto.

Indicazioni finali

La circolare rinvia alle precedenti istruzioni già fornite dalla circolare n. 9/E del 2014 per gli aspetti operativi non modificati e richiama le direzioni regionali a vigilare sulla corretta osservanza dei chiarimenti resi.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare interviene dopo la conversione in legge del d.l. n. 66/2014 e fornisce chiarimenti sulle modifiche all’art. 1 del decreto in materia di credito per la riduzione del cuneo fiscale riconosciuto nel 2014 a lavoratori dipendenti e taluni assimilati, già oggetto dei precedenti chiarimenti delle circolari n. 8/E e n. 9/E del 2014.

Soggetti tenuti al riconoscimento del credito

Resta invariato il novero dei sostituti d’imposta obbligati al riconoscimento automatico del credito: la legge di conversione ha solo perfezionato il testo del comma 4, eliminando un riferimento normativo ritenuto superfluo. Non vi è quindi alcuna variazione sostanziale rispetto ai soggetti già individuati nel decreto.

Recupero delle somme erogate dai sostituti d’imposta

La modifica più rilevante riguarda il recupero del credito erogato ai lavoratori: il sostituto d’imposta recupera le somme esclusivamente mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Viene ribadito l’uso del codice tributo 1655 e viene chiarito che non si applicano né il limite generale alla compensazione ex art. 34 della legge n. 388/2000, né il divieto di compensazione ex art. 31 del d.l. n. 78/2010 in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro.

Modalità operative della compensazione F24

Il codice tributo 1655 va indicato nella sezione Erario del modello F24, mentre gli importi a debito compensabili possono riferirsi anche a sezioni diverse (INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, altri enti previdenziali e assicurativi). Il sostituto può compensare qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo F24 e l’eventuale eccedenza può essere riportata ai successivi versamenti.

Gestione di erogazioni e recuperi nello stesso mese

Se nello stesso mese il sostituto eroga crediti ad alcuni lavoratori e recupera crediti già erogati ad altri, deve fare il confronto tra gli importi e utilizzare in compensazione solo il saldo netto. Se prevale il credito erogato si compensa l’importo netto a credito; se prevale il credito recuperato, il saldo netto a debito va versato entro i termini ordinari delle ritenute d’acconto usando il codice 1655.

Regole su mese e anno di riferimento

Per la compilazione del F24 conta il momento in cui il credito è effettivamente erogato ai lavoratori, di regola coincidente con il pagamento delle retribuzioni. Il mese e l’anno di riferimento vanno indicati nel formato previsto (mese in due cifre, anno a quattro cifre) e restano ancorati al periodo di erogazione anche se la compensazione avviene successivamente, nel 2015 o oltre.

Erogazioni a cavallo d’anno e conguaglio di fine anno

Le erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015 sono considerate come avvenute nel mese di dicembre 2014. Inoltre, se il credito viene erogato o recuperato in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015, occorre comunque utilizzare il codice tributo 1655 indicando mese di riferimento dicembre e anno 2014.

Più erogazioni in mesi diversi e compilazione del modello F24

Se lo stesso F24 recupera crediti erogati in mesi differenti, devono essere compilate righe distinte per ciascun mese/anno di riferimento, con relativi importi a credito compensati. La circolare fornisce esempi applicativi per il corretto trattamento di più erogazioni e della relativa compensazione.

Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici

Per questi soggetti la legge di conversione introduce una disciplina specifica: il credito può essere recuperato anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. L’INPS e gli altri enti previdenziali recuperano i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario. È inoltre possibile usare il modello F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero, oppure l’F24 enti pubblici in caso di contestuale versamento.

Assenza di criteri di priorità e conferma delle aliquote di computo

La norma non stabilisce una priorità tra le diverse modalità di recupero per amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, che possono quindi scegliere liberamente quella più opportuna, compatibilmente con la gestione delle eventuali incapienze. Viene infine precisato che la riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali non incide sulle aliquote di computo delle prestazioni, che restano ferme.

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